Cassazione Civile, Sentenza n. 06627/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo n.1532/2019 che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Trapani n.463/2016, la quale aveva annullato delibere assembleari della comunione "Tonnare di Scopello e Guzzo" ritenendo che l'attività svolta fosse di natura imprenditoriale. I ricorrenti hanno censurato, tra l'altro, l'inammissibilità dichiarata dalla Corte d'appello degli appelli incidentali e principali per presunta carenza di specificità ex art.342 c.p.c., la nullità della CTU contabile e le conseguenze di tale nullità sulla sentenza (artt.157, 159 c.p.c.), omissioni nell'esame di fatti decisivi e violazioni delle regole di valutazione della prova e della normativa civile pertinente (anche art.2248 c.c. relativo alla distinzione tra mero godimento e esercizio d'impresa). Leonardo Foderà aveva inoltre dedotto vizi connessi alla valutazione delle prove, al principio di non contestazione e alla rilevanza degli atti e pareri fiscali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati alcuni motivi: ha accolto il primo motivo del ricorso principale di Elisabetta Majo e Maria Patrizia Spina e il secondo e il quinto motivo del ricorso di Leonardo Foderà, censurando la Corte d'appello per avere dichiarato inammissibili gli appelli ai sensi dell'art.342 c.p.c. senza motivazione adeguata. La Cassazione ha richiamato l'interpretazione delle Sezioni Unite (n.27199/2017) sul contenuto della specificità richiesta dall'art.342 c.p.c., osservando che gli atti di appello esaminati contenevano contorni argomentativi e ragioni di critica idonee a consentire il riesame. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per il riesame degli appelli conformemente ai principi indicati. Sono state altresì rigettate le pretese di estinzione parziale del processo e dichiarata l'inammissibilità di documenti prodotti tardivamente; la Corte ha inoltre richiamato il principio che, in presenza di litisconsorzio necessario relativo all'impugnazione di delibere assembleari, la rinuncia da parte di alcuni non produce estinzione parziale del processo. La Corte ha disposto che la Corte d'appello di rinvio provveda anche sulle spese di cassazione.
Norme richiamate
Richiede la specificità dei motivi d'appello: individuazione chiara delle parti della decisione impugnate e delle doglianze con una parte argomentativa. Tuttavia, tale requisito si attenua quando dall'atto di appello risulti in modo chiaro la volontà di impugnare in toto la decisione per vizi di rito (es. nullità della CTU) o quando le censure mirino a contestare la ricostruzione dei fatti, poiché in tal caso il giudice d'appello è tenuto al riesame integrale delle prove
Principio per cui la nullità di un atto processuale rilevante può estendersi per estensione alla decisione che da esso dipende; rilevante quando si deduca la nullità della CTU e la sua incidenza sulla sentenza
Regole sulla nullità degli atti e le sue conseguenze procedurali; collegata all'eventuale annullamento della CTU e agli effetti sulla decisione
Regole sull'onere della prova e sul libero apprezzamento della prova: richiamate in relazione alla critica sulla valutazione probatoria fatta dai giudici di merito e alla necessità di motivare adeguatamente il rigetto delle censure probatorie
Limiti e condizioni di produzione di documenti in udienza; la Corte ha ritenuto inammissibili i documenti prodotti tardivamente perché non rientranti nei casi consentiti o depositati fuori termine
Termini e contenuti della memoria ex art.378 c.p.c.; la Corte ha esaminato memorie depositate successivamente alla comunicazione dell'udienza e ne ha valutato gli effetti processuali
Richiamato in relazione alla distinzione tra mero godimento della comunione e trasformazione in attività d'impresa; la Corte di merito non può ritenere automaticamente che l'amministrazione di immobili integri sempre attività imprenditoriale, essendo necessario valutare la dicotomia tra godimento e impresa
Giurisprudenza: Cass. Sez. Unite n. 27199/2017
Interpretazione dell'art.342 c.p.c. secondo la quale l'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati con parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; tuttavia non è richiesta particolare formalità e il requisito si attenua in casi di impugnazione per nullità rilevante
Giurisprudenza: Cass. Sez. Unite n. 927/2022
Conferma che la specificità richiesta dall'art.342 c.p.c. può attenuarsi quando dall'atto d'appello risulti chiaramente la volontà di impugnare la decisione per ragioni di rito, quale la nullità della CTU
Giurisprudenza: pronunce su litisconsorzio necessario (es. Cass. n.22370/2017, n.2260/1967)
es. n.22370/2017, n.2260/1967
Principio consolidato che, nel giudizio di impugnazione di delibere assembleari con più partecipanti, sussiste spesso un litisconsorzio necessario; la rinuncia o transazione di alcuni partecipanti non estingue né produce cessazione parziale del processo quando il rapporto processuale è inscindibile
Massime di principio
- Per evitare l'inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. indicare chiaramente le parti della sentenza che si censurano e fornire una parte argomentativa che contrasti le ragioni del primo giudice; se si deduce la nullità di un atto (es. CTU) esplicitare la rilevanza della nullità ai fini della decisione
- Quando l'impugnazione riguarda la ricostruzione dei fatti il giudice d'appello è tenuto al riesame delle prove già raccolte; non è sufficiente un generico invito alla riforma senza motivazione specifica
- La nullità di una CTU, se rilevante e debitamente dedotta, può comportare l'annullamento della decisione che è da essa dipendente (effetto ex art.159 c.p.c.), quindi le doglianze sulla CTU devono essere formulate con chiarezza e collegamento al decisum
- In presenza di litisconsorzio necessario (es. impugnazioni di delibere assembleari da più comunisti) la rinuncia o la transazione intervenuta tra alcune parti non determina di regola l'estinzione parziale del processo; occorre verificare la divisibilità della domanda e dell'oggetto del processo
- Documenti sopravvenuti o prodotti tardivamente in cassazione o in vicinanza dell'udienza sono spesso inammissibili se non rientrano tra quelli consentiti dall'art.372 c.p.c. o se non rispettano i termini per il deposito
- Nelle controversie su trasformazione di comunione in attività d'impresa non si presume automaticamente la natura imprenditoriale dell'amministrazione immobiliare: è necessario valutare gli elementi di organizzazione, continuità e scopo lucrativo per l'applicazione delle norme sull'impresa e sulle comunioni
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