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Sentenza

Sentenza del 05/05/2017 n. 356 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

- Processo - Atti impugnabili - Intimazioni di pagamento -Non sono tali - Preavviso di fermo - E' atto impugnabile - Processo - Termini di impugnazione - Scadenza - Irretrattabilità dell'atto - Consegue - Effetto di giudicato - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava la debenza e l'estinzione del credito posto a fondamento del preavviso di fermo, sostenendo che il termine per impugnare le precedenti intimazioni di pagamento fosse già decorso. La questione riguardava inoltre se l'omessa impugnazione delle intimazioni producesse una preclusione definitiva o un effetto assimilabile al giudicato.

La decisione

La contestazione è stata ritenuta ammissibile. Le intimazioni di pagamento non rientrano tra gli atti autonomamente impugnabili previsti dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e costituiscono meri atti di costituzione in mora, privi di immediata lesività. Pertanto, la loro mancata impugnazione non determina la formazione di una preclusione né di un giudicato. Il preavviso di fermo, invece, è il primo atto successivo alle cartelle dotato di immediata lesività, poiché preannuncia l'imposizione di un vincolo cautelare, e rappresenta la sede corretta per contestare il fatto estintivo del credito. Inoltre, la scadenza del termine per impugnare una cartella, in assenza di una precedente decisione giudiziale sul ruolo, non equivale alla formazione del giudicato e non comporta automaticamente l'applicazione dell'art. 2953 c.c.

Norme richiamate

  • Art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    Le intimazioni di pagamento non rientrano nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

    L'intimazione di pagamento, in quanto mero atto di costituzione in mora non immediatamente lesivo, non è autonomamente impugnabile e la sua mancata contestazione non determina decadenza o giudicato.

  • Art. 2953 del codice civile

    La scadenza del termine per l'impugnazione della cartella non può equipararsi alla formazione del giudicato agli effetti dell'art. 2953 c.c.

    La conversione della prescrizione breve in prescrizione ordinaria presuppone un titolo giudiziale passato in giudicato; il semplice decorso del termine per impugnare una cartella, quale atto amministrativo, non produce tale effetto, salvo che il ruolo sia stato impugnato e il ricorso sia stato rigettato.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di un atto della riscossione produce effetti preclusivi solo quando si tratta di un atto autonomamente impugnabile e immediatamente lesivo secondo la legge.
  • Un'intimazione di pagamento, considerata isolatamente, può non essere il momento processuale corretto per contestare il credito, poiché può avere la sola funzione di costituire in mora il debitore.
  • Il preavviso di fermo è normalmente impugnabile perché rappresenta il primo atto successivo alla cartella che manifesta una concreta e attuale lesione nella sfera del contribuente.
  • La contestazione di fatti estintivi del credito, come pagamento, prescrizione o altro, può essere proposta contro il primo atto realmente lesivo, purché non vi sia già stata una decisione giudiziale definitiva sul medesimo credito.
  • Il semplice mancato ricorso contro una cartella o un atto amministrativo non equivale, di per sé, a una sentenza passata in giudicato e non determina automaticamente la prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2953 c.c.

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