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Sentenza

Sentenza n. 4785/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 1562/2023.

Giustizia amministrativa202403228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva accolto la domanda di rideterminazione dell'oblazione dovuta per il condono edilizio e condannato il Comune alla restituzione della somma pagata in eccedenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La proprietaria aveva presentato domanda di concessione in sanatoria per la realizzazione di un solaio intermedio e per il mutamento di destinazione d'uso con opere, versando complessivamente € 93.696,00 a titolo di oblazione. Dopo avere ritenuto che l'importo effettivamente dovuto fosse pari a € 63.176,40, aveva chiesto la restituzione della somma versata in eccedenza. Il Comune aveva negato il rimborso della quota di propria spettanza, pari a € 15.259,80, e la proprietaria aveva impugnato il diniego innanzi al TAR, ottenendo l'accertamento dell'importo dovuto e la condanna del Comune alla restituzione, oltre interessi dalla data del versamento. Il Comune ha appellato deducendo: violazione dei termini decadenziali, sostenendo che la qualificazione dell'abuso effettuata nel 2007 avrebbe dovuto essere impugnata tempestivamente; prescrizione del diritto al rimborso; erronea valorizzazione dell'adesione del Ministero alla richiesta di rimborso; erronea applicazione della normativa regionale, che avrebbe dovuto comportare la qualificazione dell'abuso nella tipologia 1 anziché nella tipologia 3; erronea decorrenza degli interessi dalla data del pagamento anziché dalla domanda giudiziale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha escluso la decadenza perché la controversia riguarda diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e non richiedeva la previa azione di annullamento; inoltre, la proprietaria non aveva interesse a impugnare un titolo edilizio favorevole e aveva agito solo dopo avere constatato il pagamento eccedente. Ha dichiarato inammissibile l'eccezione di prescrizione perché proposta per la prima volta in appello, in violazione del divieto di nova ex art. 104 c.p.a. Ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse la censura relativa alla pretesa adesione del Ministero, poiché il TAR aveva richiamato tale elemento solo a fini ricostruttivi e aveva fondato la decisione sulla normativa applicabile. Nel merito, ha ritenuto applicabile la normativa regionale veneta sulla determinazione dell'oblazione, alla luce della qualificazione della disciplina statale come normativa di principio operata dalla Corte costituzionale. Applicando l'art. 4, commi 2 e 3, l.r. Veneto n. 21/2004, ha confermato l'importo complessivo dovuto di € 63.176,40: € 18.842,40 per il piano terra e € 44.334,00 per il piano primo. Poiché l'eccedenza complessiva era di € 30.519,60 e il Ministero aveva già restituito € 15.259,80, il Comune doveva rimborsare la restante quota di € 15.259,80. È stata confermata anche la decorrenza degli interessi dalla data dell'indebito pagamento, poiché le richieste stragiudiziali anteriori alla domanda giudiziale escludevano la buona fede dell'amministrazione. Il Comune è stato condannato alle spese in favore dell'appellata, liquidate in € 4.000 oltre accessori; le spese nei confronti del Ministero sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    La controversia relativa alla determinazione e restituzione delle somme dovute per il rilascio di un titolo edilizio in sanatoria rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e concerne diritti, sicché non è necessaria la previa proposizione di un'azione di annullamento.

  • art. 104 c.p.a.

    L'eccezione di prescrizione proposta per la prima volta in appello è inammissibile in quanto domanda o eccezione nuova.

  • art. 32, comma 36, d.l. n. 269/2003

    La disposizione è richiamata nell'ambito della disciplina statale del condono edilizio, coordinata con la normativa regionale per la determinazione dell'oblazione.

  • art. 32, comma 40, d.l. n. 269/2003

    La disposizione è richiamata quale parametro della disciplina statale del condono, la cui applicazione deve essere coordinata con la normativa regionale veneta.

  • art. 4, commi 2 e 3, l.r. Veneto n. 21/2004

    Nel caso di mutamento di destinazione d'uso senza opere la misura dell'oblazione è calcolata con le seguenti modalità: a) per gli immobili con superficie fino a 100 mq, è esclusivamente quella prevista per la tipologia 6 della tabella C allegata alla legge sul condono; b) per gli immobili con superficie superiore a 100 mq è quella prevista per la tipologia 6 fino a 100 mq e per la parte eccedente, in ragione dei metri quadrati interessati dal mutamento di destinazione d'uso, quella prevista per la tipologia 3 della medesima tabella C. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso con opere la misura dell'oblazione è quella prevista per la tipologia 3 della tabella C allegata alla legge sul condono.

    Per il mutamento di destinazione d'uso senza opere si applica la tipologia 6 fino a 100 mq e la tipologia 3 per la superficie eccedente; per il mutamento con opere si applica la tipologia 3. Nel caso concreto tali criteri conducono alla rideterminazione dell'oblazione in € 63.176,40.

  • art. 16 d.P.R. n. 380/2001

    È richiamato per evidenziare che la disciplina ordinaria attribuisce ai Comuni il potere di determinare l'ammontare degli oneri concessori sulla base della legge regionale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione ha disciplinato la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Le controversie aventi ad oggetto la determinazione e la restituzione di somme indebitamente versate per il rilascio di un titolo edilizio in sanatoria, rientrando nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e concernendo diritti, possono essere introdotte senza previa impugnazione con azione di annullamento dell'atto presupposto.
  • Quando il privato si è conformato a un titolo edilizio favorevole e chiede successivamente la restituzione dell'oblazione pagata in eccedenza, non decorre alcun termine decadenziale per l'impugnazione del titolo, in mancanza di un interesse attuale a contestarlo al momento del suo rilascio.
  • Nel giudizio amministrativo d'appello è inammissibile l'eccezione di prescrizione proposta per la prima volta in secondo grado, in quanto soggetta al divieto di nova previsto dall'art. 104 c.p.a.
  • Nella determinazione dell'oblazione per il condono edilizio, la disciplina statale opera come normativa di principio e la quantificazione concreta dell'importo dovuto deve essere effettuata secondo la normativa regionale applicabile, nei limiti della competenza regionale.
  • La presenza di richieste stragiudiziali anteriori alla domanda giudiziale, con cui il privato abbia chiesto la restituzione dell'indebito, esclude la buona fede dell'amministrazione e consente la decorrenza degli interessi restitutori dalla data dell'indebito pagamento anziché dalla proposizione della domanda giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioGiurisdizione e ripartoAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereBuona fede e correttezza della PA

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