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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5414/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto del Presidente del Tribunale di Salerno con cui l'opposizione proposta avverso la revoca/rifiuto dell'ammissione al gratuito patrocinio (originata in un procedimento penale) veniva iscritta e trasmessa alla cancelleria civile, contestando l'abnormità del provvedimento e la violazione delle norme e dei principi processuali penali (art. 99 d.P.R. n.115/2002, diritti costituzionali e convenzionali). La difesa sosteneva che le controversie relative al patrocinio a spese dello Stato, essendo accessorie al processo penale, devono essere trattate secondo le regole del rito penale e non instradate dalla via civilistica con l'obbligo di assolvere agli adempimenti di cancelleria civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il provvedimento impugnato abnorme e lo ha annullato senza rinvio. Ha affermato che l'opposizione alla revoca o al rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato connessa a un procedimento penale va proposta e decisa nell'ambito della giurisdizione penale (sezioni penali), non presso la cancelleria civile. La trasmissione alla cancelleria civile ha determinato l'impossibilità di proseguire il procedimento secondo le forme di legge, configurando abnormità funzionale e pregiudizio per l'interessato; perciò gli atti sono stati trasmessi al Presidente del Tribunale di Salerno per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 99

    L'opposizione prevista dall'art. 99 in materia di patrocinio a spese dello Stato rientra nella materia processuale penale e deve essere trattata secondo le regole del processo penale.

  • codice di procedura penale, artt. 568, 582, 583

    Sono richiamate le regole procedurali penali come quadro normativo applicabile al procedimento di opposizione relativo al patrocinio, a conferma che la controversia segue il rito penale.

  • codice di procedura civile, artt. 163, 168, 702-bis e disposizioni di attuazione art. 72

    Le norme civilistiche richiamate dal resistente per l'iscrizione e gli adempimenti in cancelleria civile non sono applicabili all'opposizione che nasce in ambito penale; la Corte esclude che l'opponente debba espletare le formalità tipiche del processo civile per questa fattispecie.

  • Costituzione, art. 24; Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6; Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, art. 14

    Sono richiamati a supporto della tutela dei diritti di difesa e del giusto processo, ma la decisione è fondata principalmente sul criterio di competenza funzionale penale della controversia sul patrocinio.

Massime di principio

  • L'opposizione avverso la revoca o il rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se originata in un procedimento penale, deve essere trattata dalla giurisdizione penale (sezioni penali) e non dalla cancelleria civile.
  • La trasmissione o l'iscrizione dell'opposizione presso la cancelleria civile, quando la controversia è accessoria al processo penale, può costituire abnormità funzionale e essere annullata in Cassazione se impedisce il regolare svolgimento del processo penale.
  • Le formalità tipiche del processo civile (iscrizione al ruolo civile, deposito della nota di iscrizione, pagamento del contributo unificato e diritti di cancelleria) non sono applicabili alle opposizioni di cui sopra; l'iter deve seguire le regole del rito penale.
  • Diversi tipi di opposizione connessi al patrocinio possono seguire percorsi diversi: ad esempio, l'opposizione ai decreti di liquidazione di onorari per ausiliari o custodi è stata trattata in modo diverso dalla giurisprudenza; è dunque necessario verificare la natura accessoria della controversia e la rilevanza penale prima di scegliere il canale procedurale.
  • In caso di dubbio o di disallineamento giurisprudenziale, è opportuno sollevare immediatamente l'eccezione di incompetenza funzionale e chiedere il corretto instradamento al giudice penale; se il giudice locale compie un errore di instradamento, è percorribile il ricorso per abnormità funzionale in Cassazione.

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