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Sentenza

Sentenza n. 5598/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento dell’otto settembre 2026 del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri di Roma, recante diniego della istanza di aspettativa avanzata dal ricorrente per la sola frequenza del corso di formazione nella polizia di Stato propedeutico in caso di superamento dello stesso alla successiva immissione nel ruolo di vice ispettore.

Giustizia amministrativa202605492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di aspettativa per la durata del corso di formazione propedeutico all’eventuale immissione nel ruolo di vice-ispettore della Polizia di Stato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri e ammesso, dopo aver superato il relativo concorso, al corso di formazione per vice-ispettori della Polizia di Stato, aveva chiesto il 2 agosto 2026 di essere collocato in aspettativa per la durata del corso. Il diniego dell’8 settembre 2026 ha ritenuto inapplicabili l’art. 28 della legge n. 668/1986 e l’art. 18 del bando ai Carabinieri, considerando esaustiva la disciplina del d.lgs. n. 66/2010 e riconducendo la richiesta all’aspettativa per motivi privati dell’art. 901, subordinata alle esigenze di servizio e limitata a un anno. L’Amministrazione ha inoltre richiamato le carenze di organico, la durata del corso e l’asserita incompatibilità tra lo status militare e la qualifica e il trattamento economico di allievo. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 884, 894 e 901 del d.lgs. n. 66/2010, dell’art. 28 della legge n. 668/1986, dell’art. 59 della legge n. 121/1981 e dell’art. 18 del bando, nonché difetto dei presupposti: l’Arma è una forza di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge n. 121/1981 e dell’art. 155 del C.O.M.; la specifica aspettativa per la frequenza del corso non andava trattata come aspettativa per motivi privati; la frequenza non comportava né l’assunzione in un diverso impiego né un’incompatibilità con lo status militare.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto applicabile ai Carabinieri l’art. 28 della legge n. 668/1986, poiché l’art. 16 della legge n. 121/1981 qualifica l’Arma come forza di polizia e l’art. 155 del C.O.M. come forza militare di polizia. La natura di Arma, anziché di corpo, non esclude tale qualificazione. L’art. 28 disciplina una speciale ipotesi di aspettativa per la frequenza di corsi di formazione per l’accesso alla Polizia di Stato e prevale sulla disciplina generale dell’aspettativa del C.O.M.; quest’ultimo non ha espressamente escluso l’applicazione della norma speciale e tra le discipline non sussiste incompatibilità. Ne consegueva il dovere di collocare il ricorrente in aspettativa, senza subordinare la decisione alle esigenze di servizio o al limite previsto per l’aspettativa per motivi privati. Il trattamento economico del corso, previsto dall’art. 59 della legge n. 121/1981, sostituisce e non si aggiunge a quello dell’amministrazione di appartenenza. La frequenza, da sola, non comporta l’assunzione nella Polizia di Stato, che presuppone il superamento del corso e la scelta del partecipante di lasciare il precedente impiego. Spese compensate per la particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 28 l. 10 ottobre 1986, n. 668

    Una volta stabilito che l’articolo 28 introduce una speciale ipotesi di aspettativa per la frequenza dei corsi di formazione per l’accesso alla polizia di Stato in favore degli appartenenti alle altre forze di polizia e che l’applicazione di questa disciplina agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri non è esplicitamente esclusa dal C.O.M. ed è con essa compatibile, la conclusione che se ne deve trarre è che il collocamento in aspettativa del ricorrente costituiva nella fattispecie un atto dovuto.

    La disposizione introduce un’ipotesi speciale e doverosa di aspettativa per gli appartenenti alle altre forze di polizia ammessi ai corsi di formazione per l’accesso alla Polizia di Stato; essa si applica anche ai Carabinieri e prevale sulla disciplina generale dell’aspettativa.

  • art. 16 l. 1 aprile 1981, n. 121

    La risposta ad avviso del Collegio è positiva dato che l’articolo 16 della legge n. 121 espressamente definisce l’Arma dei Carabinieri come “forza di polizia” e che, a sua volta, l’articolo 155 C.O.M. definisce l’Arma dei Carabinieri come “forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza”; la circostanza che essa sia un’ “Arma” e non un “corpo” (come ad es. la Guardia di finanza) non esclude la sua natura di forza di polizia, sia pure a ordinamento militare, dato che questa natura è positivamente affermata dalle norme primarie citate e, di conseguenza, la sua riconducibilità alla previsione dell’articolo 28 della legge n. 668.

    La qualificazione legislativa dell’Arma dei Carabinieri come forza di polizia comporta che essa rientra nell’ambito soggettivo dell’ipotesi di aspettativa prevista dall’art. 28 della legge n. 668/1986; la denominazione di Arma e il suo ordinamento militare non la escludono.

  • art. 155 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    La risposta ad avviso del Collegio è positiva dato che l’articolo 16 della legge n. 121 espressamente definisce l’Arma dei Carabinieri come “forza di polizia” e che, a sua volta, l’articolo 155 C.O.M. definisce l’Arma dei Carabinieri come “forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza”; la circostanza che essa sia un’ “Arma” e non un “corpo” (come ad es. la Guardia di finanza) non esclude la sua natura di forza di polizia, sia pure a ordinamento militare, dato che questa natura è positivamente affermata dalle norme primarie citate e, di conseguenza, la sua riconducibilità alla previsione dell’articolo 28 della legge n. 668.

    La definizione del C.O.M. conferma la natura dell’Arma dei Carabinieri quale forza di polizia, ancorché militare, rilevante per l’applicazione dell’art. 28 della legge n. 668/1986.

  • d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Una volta stabilita questa prima conclusione si deve affrontare l’argomento dell’amministrazione secondo cui lo stato giuridico dei Carabinieri sarebbe disciplinato dal d.lg. n. 66 che ha introdotto al riguardo una disciplina generale chiusa e completa che impedirebbe l’applicazione dell’articolo 28 citato; questo argomento non è persuasivo perché l’articolo 28 citato ha un evidente carattere di specialità (rispetto alle disposizioni del C.O.M. disciplinanti l’aspettativa in genere e l’aspettativa per motivi privati in particolare); esso infatti introduce una particolare ipotesi di aspettativa relativa alla frequenza di corsi di formazione per l’accesso alla Polizia di Stato, per cui si applica il principio della prevalenza della disposizione a carattere speciale su quella generale, anche nel caso di legge sopravvenuta, tenuto conto che la normativa del C.O.M., che è successiva a quella dell’articolo 28 della legge n. 686, non ha disposto espressamente che quest’ultima non fosse applicabile ai Carabinieri né sussiste una reale incompatibilità tra essa e quella del d.lg. n. 66.

    La disciplina generale del C.O.M. sull’aspettativa non preclude l’applicazione della disciplina speciale dell’art. 28 della legge n. 668/1986: in assenza di un’espressa esclusione o di incompatibilità, la norma speciale prevale anche se anteriore.

  • art. 59 l. 1 aprile 1981, n. 121

    Né può sostenersi che la circostanza di ricevere un trattamento economico per la durata del corso determinerebbe una incompatibilità con la condizione di militare dato che si tratta di un trattamento la cui erogazione è prevista dall’articolo 59 della legge n. 121 del 1981 e che evidentemente esso non si aggiunge ma si sostituisce a quello a carico dell’amministrazione di appartenenza.

    Il trattamento economico previsto per il periodo del corso non è aggiuntivo rispetto a quello dell’amministrazione di appartenenza, ma lo sostituisce; la sua corresponsione non determina incompatibilità con lo status militare.

Massime di principio

  • L’aspettativa prevista per la frequenza dei corsi di formazione finalizzati all’accesso alla Polizia di Stato è una fattispecie speciale rispetto all’aspettativa generale per motivi privati e spetta anche agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, qualificata dalle norme primarie come forza di polizia, benché a ordinamento militare.
  • La disciplina speciale dell’aspettativa per la frequenza dei corsi di accesso alla Polizia di Stato prevale sulla disciplina generale del C.O.M., anche se quest’ultima è successiva, quando non esclude espressamente la disciplina speciale e non sussiste incompatibilità tra le due.
  • Quando ricorrono i presupposti dell’aspettativa speciale per la frequenza del corso, il collocamento in aspettativa costituisce un atto dovuto e non può essere negato in base alle esigenze di servizio o ai limiti propri dell’aspettativa per motivi privati.
  • La corresponsione del trattamento economico previsto per la frequenza del corso non è incompatibile con lo status militare se tale trattamento sostituisce, anziché aggiungersi, quello dell’amministrazione di appartenenza; la sola frequenza del corso, inoltre, non equivale all’assunzione in un diverso impiego.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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