Sentenza n. 1477/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento e mancata conclusione del procedimento sulle istanze volte all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un'area privata adibita a marciapiede e soggetta a uso pubblico
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 20 gennaio 2026 un'istanza, ai sensi dell'art. 31, commi 21 e 22, della legge n. 448/1998, chiedendo al Comune di attivare la procedura per l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di una porzione di area privata, censita catastalmente, utilizzata come marciapiede e asservita all'uso pubblico. Con successiva nota del 4 marzo 2026 ha sollecitato la conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990 e l'attivazione dei poteri sostitutivi. La ricorrente ha dedotto l'esistenza di un obbligo di provvedere, fondato sulla propria legittimazione quale proprietaria dei locali e beneficiaria dei titoli edilizi relativi all'edificazione del condominio, nonché sul proprio interesse diretto, concreto e attuale a ottenere una determinazione espressa dell'amministrazione. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990 per la mancata conclusione del procedimento e per l'omessa attivazione dei poteri sostitutivi. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., e ne ha contestato il merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che, nella fase considerata, non fossero individuabili cointeressati o controinteressati. La domanda era infatti limitata all'ottenimento di un provvedimento espresso, favorevole o sfavorevole, sulla disponibilità del Comune ad acquisire l'area; l'eventuale necessità di acquisire il consenso unanime dei condomini ai sensi dell'art. 1108, comma 3, c.c. avrebbe potuto sorgere in una fase successiva e ipotetica, relativa all'effettiva alienazione del bene. Nel merito, il Collegio ha interpretato l'art. 31, comma 21, della legge n. 448/1998 come disposizione che attribuisce all'ente locale la facoltà di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate a uso pubblico da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso degli attuali proprietari. Pur trattandosi di un potere discrezionale quanto all'esito, l'istanza privata imponeva al Comune di pronunciarsi espressamente e motivatamente, anche per dichiararne eventualmente l'inammissibilità o l'infondatezza. Il TAR ha quindi accertato l'illegittimità del silenzio e ordinato al Comune di provvedere sull'istanza entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, fermo il requisito del previo consenso degli attuali proprietari. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 31, commi 21 e 22, l. 448/1998
In sede di revisione catastale, è data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l’accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari.
La norma attribuisce al Comune il potere di valutare l'accorpamento al demanio stradale dell'area privata utilizzata a uso pubblico, ma l'esercizio del potere deve essere preceduto dall'acquisizione del consenso degli attuali proprietari.
art. 2, comma 1, l. 241/1990
Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
Anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, l'amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato.
art. 2, commi 9-bis e 9-ter, l. 241/1990
La ricorrente ha invocato l'attivazione dei poteri sostitutivi in conseguenza dell'inerzia dell'amministrazione; la decisione accerta comunque direttamente l'obbligo del Comune di provvedere.
art. 1108, comma 3, c.c.
È necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni.
L'effettiva cessione dell'area comune richiede il consenso unanime dei partecipanti al condominio; tale requisito non impedisce, nella fase preliminare, di chiedere al Comune una determinazione espressa sulla disponibilità ad acquisire il bene.
art. 31 c.p.a.
Il ricorso avverso il silenzio è stato utilizzato per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e la condanna dell'amministrazione a provvedere.
art. 41, comma 2, c.p.a.
L'eccezione fondata sulla mancata notifica a un controinteressato è stata respinta perché, nella fase preliminare limitata alla richiesta di una pronuncia espressa, non erano individuabili soggetti controinteressati.
Massime di principio
- Quando un privato sollecita l'esercizio di un potere amministrativo discrezionale previsto dall'art. 31, comma 21, della legge n. 448/1998, l'amministrazione non può restare inerte, ma deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, favorevole o sfavorevole.
- L'obbligo di provvedere sussiste anche quando l'amministrazione ritenga che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata: in tal caso deve adottare un provvedimento espresso, eventualmente redatto in forma semplificata ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990.
- La richiesta di una determinazione preliminare sulla disponibilità dell'ente ad acquisire un'area privata destinata a uso pubblico è distinta dall'effettiva alienazione del bene: la necessità del consenso unanime dei comproprietari riguarda la successiva fase dispositiva e non esclude l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi sulla richiesta preliminare.
- Nel giudizio avverso il silenzio, quando la domanda è limitata all'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi e non mira ancora al trasferimento del bene, non sono necessariamente individuabili controinteressati tra i soggetti che potrebbero essere coinvolti nella successiva cessione.
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