Cassazione Civile, Ordinanza n. 02237/2025 del 30/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (condomini)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento in materia condominiale. Nel giudizio di merito, il giudice istruttore del Tribunale di Napoli, dopo la trattazione scritta, aveva sottoposto alle parti alcune questioni ritenute decisive per la decisione, riguardanti la composizione della compagine condominiale, le annotazioni nel registro dell’anagrafe condominiale e la conseguente valida costituzione dell’assemblea. Rilevata inoltre la connessione con altra causa pendente davanti allo stesso Tribunale, aveva rimesso gli atti al Presidente per gli eventuali provvedimenti di riunione ex art. 274 c.p.c. L’appello proposto contro tale ordinanza era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Napoli, sul rilievo che il provvedimento fosse meramente ordinatorio e non impugnabile. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 111 c.p.c., 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando una omessa pronuncia sull’appello e sostenendo che l’ordinanza avesse valore sostanziale di sentenza; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 92, comma 2, c.p.c., censurando la statuizione sulle spese e la mancata compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse né omessa pronuncia né vizio di motivazione, poiché la Corte d’appello aveva espressamente dichiarato inammissibile l’appello spiegando le ragioni della decisione. Ha inoltre ribadito che il provvedimento del giudice istruttore che, in presenza di una causa connessa, riferisce al presidente per gli eventuali provvedimenti di riunione ha natura ordinatoria, è espressione di potere discrezionale e non è impugnabile né sindacabile in cassazione. È stato ritenuto inammissibile anche il motivo sulle spese, perché la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la condanna secondo soccombenza non necessita di specifica motivazione sul mancato uso di tale facoltà. La Corte ha poi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti costituiti, oltre ad una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in favore dei medesimi e della cassa delle ammende, nonché ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La Corte esclude il vizio di omessa pronuncia quando il giudice di appello abbia effettivamente deciso sull’impugnazione dichiarandola inammissibile con motivazione esplicita.
art. 111 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la ricorribilità del provvedimento, ma ritenuto non pertinente perché il provvedimento impugnato aveva natura meramente ordinatoria e non decisoria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di mancanza di motivazione è esclusa perché la Corte d’appello ha esposto le ragioni della declaratoria di inammissibilità.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione, ma non ritenuto violato.
art. 274 c.p.c.
La rimessione degli atti al Presidente per l’eventuale riunione delle cause connesse è attività ordinatoria e strumentale, non impugnabile.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso non supera il filtro di inammissibilità perché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata di legittimità.
art. 92, comma 2, c.p.c.
La mancata compensazione delle spese non è censurabile, rientrando nella discrezionalità del giudice di merito.
art. 96 c.p.c.
Poiché il giudizio di cassazione è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata e ha liquidato somme in favore delle controparti e della cassa delle ammende.
art. 380-bis c.p.c.
nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022
La definizione del giudizio è avvenuta in conformità alla proposta del consigliere delegato, con conseguenze anche sul piano della responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- In tema di connessione di cause, il provvedimento con cui il giudice istruttore riferisce al presidente per l’eventuale riunione dei giudizi ha natura ordinatoria e discrezionale: non decide il merito, non definisce irreversibilmente questioni tra le parti e non è quindi impugnabile.
- Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando il giudice di appello dichiari inammissibile l’impugnazione e motivi espressamente la ragione dell’inammissibilità.
- La condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza non richiede una specifica motivazione sul mancato esercizio del potere di compensazione, trattandosi di valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando investe un provvedimento privo di contenuto decisorio impugnabile, anche se la censura è prospettata come error in procedendo o come deduzione di nullità processuali.
- La conformità della decisione alla proposta di definizione anticipata può costituire indice di colpa grave della parte soccombente, con possibile applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
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