Cassazione Penale, Sentenza n. 22915/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 648 c.p. (ricettazione) con recidiva infraquinquennale specifica. Il ricorrente deduce due motivi: (1) vizio di motivazione e manifesta illogicità nella valutazione della prova testimoniale, con particolare riferimento all'identificazione dell'imputato da parte di un operante di polizia; si censura l'omessa valutazione dell'attendibilità del teste e la mancata considerazione delle massime di esperienza in tema di circolazione stradale; (2) violazione di norme penali in relazione all'art. 157, secondo comma, c.p.: si chiede che, in caso di riconoscimento dell'attenuante di particolare tenuità, il termine prescrizionale venga determinato sulla base della forbice edittale risultante dall'ipotesi attenuata (ossia tenendo conto della diminuzione della pena), o in subordine che la Corte sollevi questione di legittimità costituzionale invocando gli artt. 3 e 27 Cost.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, generici e non consentiti. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la sentenza di appello, confermando la condanna (c.d. "doppia conforme"), si salda con la motivazione di primo grado formando un unico corpo motivazionale; la valutazione dell'identificazione dell'imputato è risultata adeguatamente motivata: gli operanti conoscevano l'imputato, lo avvicinarono a breve distanza, lo videro bene e l'eventuale perquisizione negativa successiva è irrilevante. Il secondo motivo è stato respinto richiamando il testo e la ratio dell'art. 157, secondo comma, c.p., secondo cui il calcolo della prescrizione si riferisce alla pena stabilita per il reato consumato o tentato senza tener conto delle diminuzioni per le attenuanti (salvo ipotesi diverse previste dalla legge) e che tale opzione legislativa è stata già ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost. n. 324/2008). Per questi motivi la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Norma incriminatrice richiamata quale titolo di responsabilità (ricettazione); la Corte conferma la condanna per il reato ai sensi di tale disposizione, con la recidiva specifica rilevata.
art. 157, secondo comma, c.p.
"per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante"
La Corte applica la lettura secondo cui per il computo della prescrizione si prende a riferimento la pena prevista per la fattispecie base senza considerare le diminuzioni per le attenuanti (comprese quelle ad effetto speciale), per evitare che la prescrizione dipenda da valutazioni giudiziali successive; tale interpretazione è coerente con la giurisprudenza costituzionale che ha già respinto censure di incompatibilità con l'art. 3 Cost.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiamata implicitamente per affermare che il ricorso non può ignorare l'apparato motivazionale di merito e che le censure devono confrontarsi con le ragioni già esposte dal giudice del gravame; la mancata specificazione comporta vizio di aspecificità.
art. 616 c.p.p.
Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria (liquidata nella specie in euro 3.000) in caso di ricorso inammissibile riconducibile a colpa.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente per una presunta violazione del principio di uguaglianza rispetto al trattamento prescrizionale; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile/infondat a alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale.
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente (comma 3) in relazione al principio di rieducazione e proporzionalità della pena; la Corte ha escluso che la regola di parametrizzazione della prescrizione alla maggiore gravità del reato violi tale principio.
Massime di principio
- In presenza di una "doppia conforme" (conferma in appello della sentenza di primo grado) la Cassazione valuta la sentenza di appello unitamente a quella di primo grado: il ricorso deve confrontarsi con l'intero corpo motivazionale già dato dai giudici di merito, altrimenti è generico e inammissibile.
- Le censure sulla valutazione della prova testimoniale (es. identificazione dell'imputato da parte di un agente) richiedono un confronto specifico con le ragioni di merito; l'appellante deve indicare punti di contrasto concreti e non limitarsi ad asserzioni generiche sull'inattendibilità del teste.
- Sul piano della prescrizione, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, c.p., il termine prescrizionale si calcola normalmente sulla base della pena prevista per la fattispecie base senza tener conto delle diminuzioni per le attenuanti; le interpretazioni che vorrebbero ancorare la prescrizione alla pena attenuata sono difficilmente ammissibili alla luce della giurisprudenza costituzionale.
- Prima di proporre ricorso per cassazione è utile verificare la sussistenza di elementi nuovi o vizi di diritto chiari e specifici: ricorsi vaghi o che non superano l'apparato motivazionale di merito rischiano l'inammissibilità e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Se si intende sollevare questioni di costituzionalità in relazione alla determinazione del termine prescrizionale, occorre fare riferimento a precedenti della Corte costituzionale e preparare un'argomentazione che distingua il caso dagli esiti già pronunciati, altrimenti la questione sarà probabilmente dichiarata manifestamente infondata.
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