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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35406/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso ex art. 625-bis c.p.p. proposto dall'avv. Andrea Alvaro per conto di Pietro Alati avverso la sentenza della Corte di cassazione del 10/02/2025 (che aveva rigettato precedente ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 26/10/2023). Motivo unico: violazione di legge e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.) per omissione di valutazione, nella decisione di legittimità, delle censure secondo cui la circostanza aggravante "metodo mafioso" (art. 416-bis.1 c.p.) sarebbe stata erroneamente estesa anche ad Alati. La difesa ha dedotto, in particolare, che Alati era stato assolto dal reato di partecipazione all'associazione mafiosa, svolgeva un ruolo marginale (era rimasto in auto) e intervenne solo in modo difensivo, e che non risultava consapevole dell'uso del metodo mafioso da parte del concorrente; ha chiesto, altresì, che in caso di esclusione dell'aggravante il reato venga dichiarato estinto per prescrizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è circoscritto ad errori di fatto di natura percettiva/materiale privi di contenuto valutativo; le censure proposte erano profili normativi e valutativi non proponibili con il rimedio straordinario. Inoltre la Corte ha ritenuto che la questione sull'applicazione dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 era già stata esaminata nella decisione impugnata, che aveva motivato l'estensione dell'aggravante a tutti i concorrenti in relazione alle estorsioni e minacce (riconoscendo la funzione "di sostegno morale" della presenza in auto di Pietro Alati e richiamando elementi testimoniali relativi al suo intervento). Dunque non sussisteva l'errore percettivo richiesto dall'art. 625-bis. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimedio straordinario per cassazione ammesso solo per errori di fatto di natura percettiva/materiale, privi di contenuto valutativo, decisivi per la pronuncia.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme invocate dal ricorrente per dedurre violazione di legge e vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto che le censure fossero valutative e non riconducibili al rimedio ex art. 625-bis.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Circostanza aggravante del cosiddetto "metodo mafioso"; considerata di natura oggettiva e applicabile ai concorrenti del reato quando sussistono gli elementi che configurano il metodo mafioso nella condotta intimidatoria.

  • art. 59, comma 2 cod. pen.

    Regola sull'imputazione delle circostanze aggravanti ai concorrenti; la Corte ha ritenuto che l'applicazione dell'aggravante a Pietro Alati fosse stata trattata e motivata adeguatamente dai giudici di merito e dalla Corte di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento di una somma per colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000.

  • Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015 (Cofano)

    Giurisprudenza richiamata sul contenuto e sui limiti dell'errore materiale rilevabile con il rimedio ex art. 625-bis: deve trattarsi di errore percettivo che abbia influito sulla decisione.

  • Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014 (Apicella)

    Principio che l'errore di fatto deve avere il carattere della decisività, conducendo materialmente a pronuncia diversa se non si fosse verificato.

  • Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015 (Moroni)

    Chiarisce che l'errore materiale rilevante per il rimedio straordinario deve essere privo di contenuto valutativo e limitato a percezioni oggettive e immediate.

  • Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011 (Schowick) e Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005 (Mirabilia)

    Richiamate sul principio che il giudice di merito non è tenuto a rispondere punto per punto a tutte le deduzioni difensive purché la decisione dia conto, in modo logico e adeguato, dei fatti decisivi e renda incompatibili le deduzioni difensive non espressamente confutate.

  • Corte Cost. 13/06/2000, n. 186

    Citata in relazione alla valutazione dei profili di colpa nella determinazione della somma da imporre ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori di fatto oggettivi e percettivi, privi di contenuto valutativo: non è lo strumento per discutere valutazioni probatorie o interpretazioni giuridiche della sentenza di legittimità.
  • L'aggravante dell'art. 416-bis.1 c.p. (metodo mafioso) è di natura oggettiva e, se accertata rispetto a un'azione intimidatoria, può estendersi ai concorrenti del reato; la Corte richiede che le censure dimostrino un errore percettivo evidente per contestarne l'applicazione.
  • Per contestare in cassazione l'estensione di un'aggravante ai concorrenti occorre dimostrare un errore materiale manifesto nella rappresentazione dei fatti, non semplici doglianze sulla motivazione o sulla valutazione delle prove.
  • Il giudice di merito non deve esaurire punto per punto tutte le deduzioni difensive: è sufficiente che la motivazione affronti i fatti decisivi e renda incompatibili le tesi difensive non considerate.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati con il rimedio straordinario può comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio di sanzioni economiche prima di proporre il rimedio.

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