Ordinanza n. 1502/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento del decreto della Prefettura – U.T.G. - di Napoli Area i Staff 3 – prot. -OMISSIS- del 9.2.2026 a firma del Prefetto, nella parte in cui fa divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materiale esplodente con contestuale revoca di eventuali titoli di polizia nonché di ogni atto preordinato, connesso e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, con revoca degli eventuali titoli di polizia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Napoli adottato ai sensi dell'art. 39 t.u.l.p.s., chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. A sostegno della domanda cautelare ha dedotto, tra l'altro, che il divieto avrebbe impedito l'espletamento di servizi più remunerativi, quali distacchi, servizio notturno e servizio straordinario, prospettando quindi un danno economico grave e attuale. Il Tribunale ha disposto istruttoria per verificare tale circostanza.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo necessario, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., il concorso dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. L'istruttoria disposta in corso di causa non ha confermato l'impossibilità per il ricorrente di svolgere servizi più remunerativi a causa del divieto impugnato. Dalla relazione del Comandante del 10° Reggimento Carabinieri Campania è emerso, infatti, che il ricorrente, pur essendo soggetto al divieto previsto dall'art. 39 t.u.l.p.s., era stato assegnato a servizi istituzionali retribuiti con indennità aggiuntive. È stata pertanto esclusa la sussistenza del danno prospettato, con conseguente rigetto della domanda cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 t.u.l.p.s.
divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente
Il divieto prefettizio costituisce il provvedimento impugnato; l'ordinanza non esamina nel merito la legittimità sostanziale dell'esercizio del potere, ma considera non provato il danno cautelare prospettato.
art. 55 c.p.a.
per la concessione della misura cautelare devono sussistere entrambi i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora
La tutela cautelare richiede il concorso di fumus boni iuris e periculum in mora; l'assenza del danno grave e attuale prospettato impedisce la concessione della sospensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La concessione della tutela cautelare nel processo amministrativo presuppone il concorso del fumus boni iuris e del periculum in mora; l'assenza di un danno grave e attuale è sufficiente a giustificare il rigetto dell'istanza cautelare.
- Il danno economico allegato a sostegno della domanda cautelare non sussiste quando l'istruttoria processuale dimostri che il ricorrente continua a essere assegnato a servizi istituzionali remunerati con indennità aggiuntive, nonostante il provvedimento impugnato.
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