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Sentenza

Sentenza n. 648/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento della determinazione INPS datata 15.01.2019, numero pratica 002201900002409, avente ad oggetto la liquidazione del trattamento di fine servizio in favore del pubblico dipendente in congedo Cusano Giuseppe, per aver posto a base del calcolo uno stipendio non comprensivo del beneficio di cui all'art. 6 bis. D.L. 387/1987; per l'accertamento del diritto di esso ricorrente alla riliquidazione del suddetto trattamento con inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei aumenti periodici di stipendio disciplinati - per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile - dall'art. 6 bis D.L. n. 387 del 21 settembre 1987, convertito in legge 472/1987 e del conseguente obbligo - a carico dell'Istituto Previdenziale - di corrispondere gli importi differenziali sulla somma già riconosciuta con determina del 15.01.2019.

Giustizia amministrativa202200690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: determinazione INPS di liquidazione del trattamento di fine servizio senza inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6 bis d.l. n. 387/1987

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia penitenziaria, è stato collocato a riposo a domanda il 19 novembre 2016, all'età di 55 anni e con 42 anni di anzianità contributiva utile. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis d.l. n. 387/1987, lamentando che l'INPS avesse calcolato il trattamento di fine servizio senza considerare i sei aumenti periodici di stipendio, ciascuno pari al 2,50 per cento, spettanti al personale delle forze di polizia in presenza dei requisiti previsti dalla norma. L'INPS ha eccepito la prescrizione quinquennale, assumendo che il termine decorresse dalla cessazione dal servizio o dal primo prospetto di calcolo; nel merito ha sostenuto che il beneficio spettasse soltanto in caso di cessazione per raggiunti limiti di età, inabilità permanente o decesso, e non in caso di collocamento a domanda. Ha inoltre dedotto la decadenza dal beneficio per la mancata presentazione della domanda di pensionamento entro il 30 giugno dell'anno di compimento dei 55 anni e dei 35 anni di servizio. Il Ministero della Giustizia ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l'obbligazione relativa alla liquidazione del trattamento gravasse esclusivamente sull'INPS.

La decisione

Il TAR ha estromesso il Ministero della Giustizia per difetto di legittimazione passiva, ritenendo che l'unico soggetto obbligato alla corresponsione dell'indennità di buonuscita sia l'ente previdenziale; l'eventuale trasmissione da parte del Ministero dei dati di servizio rileva soltanto nei rapporti interni di collaborazione. Ha respinto l'eccezione di prescrizione, affermando che il termine quinquennale decorre dall'emissione dell'ultimo ordinativo di pagamento. Poiché il pagamento era stato disposto il 15 gennaio 2019, la diffida del 3 gennaio 2022 aveva interrotto tempestivamente la prescrizione. Nel merito, ha ritenuto applicabile l'art. 6 bis d.l. n. 387/1987 anche al personale della Polizia penitenziaria e ha qualificato il comma 2 della disposizione come fattispecie aggiuntiva e concorrente, idonea a riconoscere il beneficio anche a chi sia collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il requisito risultava posseduto dal ricorrente. Il TAR ha inoltre chiarito che l'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 riguarda la maggiorazione della base pensionabile e non incide sul calcolo del trattamento di fine servizio ai sensi dell'art. 6 bis; in ogni caso, il ricorrente aveva versato il contributo previdenziale previsto dalla norma. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda non è stato ritenuto decadenziale né condizione impeditiva del beneficio, ma funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il ricorso è stato quindi accolto, con accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio e obbligo dell'INPS di rideterminarlo includendo i sei scatti stipendiali. Sulle somme dovute spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 6 bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987 e modificato dall'art. 21 l. n. 232/1990

    Al personale [...] che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento

    La disposizione si applica anche al personale delle altre forze di polizia, compresa la Polizia penitenziaria. Il comma 2 configura una fattispecie aggiuntiva e concorrente, sicché i sei scatti spettano anche in caso di collocamento a riposo a domanda quando siano maturati 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

  • art. 6 bis, comma 2, d.l. n. 387/1987

    La domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità

    Il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale e non impedisce il riconoscimento del beneficio; è funzionale esclusivamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.

  • art. 6 bis, comma 3, d.l. n. 387/1987

    I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda

    La previsione conferma che il termine del 30 giugno incide sulla decorrenza del collocamento a riposo e non costituisce una condizione decadenziale per l'accesso al beneficio.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    Sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile

    La norma concerne esclusivamente il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del trattamento di fine servizio, né esclude l'inclusione dei sei scatti previsti dall'art. 6 bis d.l. n. 387/1987.

  • art. 13 d.lgs. n. 503/1992

    Il riferimento contenuto nell'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 riguarda l'importo della pensione e conferma che tale disciplina non attiene alla liquidazione del trattamento di fine servizio.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Sulle somme derivanti dalla riliquidazione del trattamento spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui crediti previdenziali.

Massime di principio

  • I sei aumenti periodici di stipendio previsti dall'art. 6 bis d.l. n. 387/1987 spettano, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, anche al personale delle forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, compreso il personale della Polizia penitenziaria, quando ricorrano i presupposti normativi.
  • Il beneficio dei sei scatti previsto dall'art. 6 bis d.l. n. 387/1987 è riconoscibile anche al personale collocato in quiescenza a domanda, purché siano stati compiuti 55 anni di età e maturati 35 anni di servizio utile.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6 bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 non è decadenziale: serve a determinare la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo e il suo mancato rispetto non esclude il diritto ai sei scatti.
  • L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 disciplina la maggiorazione della base pensionabile e non modifica il calcolo del trattamento di fine servizio fondato sull'art. 6 bis d.l. n. 387/1987.
  • In materia di riliquidazione del trattamento di fine servizio, la prescrizione quinquennale decorre dall'emissione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito, non dalla cessazione dal servizio o da un precedente prospetto di calcolo.
  • L'amministrazione obbligata alla corresponsione dell'indennità di buonuscita e alla riliquidazione del trattamento è l'ente previdenziale; l'amministrazione di appartenenza, che si limiti a trasmettere dati relativi al servizio e alla posizione economica, non è legittimata passivamente nel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàTermini del procedimento

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