Cassazione Civile, Ordinanza n. 37393/2021 del 30/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell’imposta di registro con cui l’Amministrazione finanziaria aveva riqualificato, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, una sequenza di atti societari come cessione di ramo d’azienda: costituzione di una società veicolo, conferimento in essa dei rami d’azienda di due società e successiva cessione della partecipazione detenuta da una di esse. La CTR Lombardia aveva accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo che la sequenza negoziale fosse riconducibile, per lo scopo ultimo perseguito e per la causa reale, a un’operazione elusiva inopponibile al Fisco. In cassazione, i ricorrenti hanno dedotto: (i) violazione dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l’art. 20 non avrebbe natura antielusiva e che gli atti avevano ragioni economiche reali; (ii) illegittimità della riunificazione di più atti in un’unica fattispecie negoziale e difformità tra la cessione di azienda e la fattispecie concretamente posta in essere; (iii) per il fallimento ricorrente, nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione delle norme sull’elusione e sul contraddittorio endoprocedimentale, assumendo che, contestata l’elusività, occorresse il preventivo contraddittorio con il contribuente. Nella pendenza del giudizio, i ricorrenti hanno poi depositato memoria chiedendo dichiararsi l’estinzione per cessazione della materia del contendere, in ragione dell’adesione di una delle parti alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo ex art. 6 del d.l. n. 193/2016, con integrale pagamento delle somme dovute.
La decisione
La Corte ha preso atto della definizione agevolata del carico tributario e del pagamento integrale risultante dalla documentazione prodotta e dalla riscontro dell’Agenzia delle Entrate. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ha aggiunto che la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, al ricorrere delle condizioni previste, determina l’estinzione del giudizio; in caso di adesione alla procedura con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e deposito dell’attestazione di ammissione, il ricorrente manifesta una rinuncia inequivoca al ricorso. Ha inoltre precisato che la solidarietà passiva fa sì che il pagamento/definizione da parte di uno dei condebitori produca effetto liberatorio oggettivo anche verso gli altri condebitori, trattandosi di un’unica prestazione d’imposta. Le spese sono state compensate integralmente tra le parti; la Corte ha anche escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, non ricorrendo i presupposti previsti per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 20
Disposizione richiamata come base della riqualificazione dell’operazione ai fini dell’imposta di registro; la Corte non decide sul merito della sua portata perché il giudizio si estingue.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis
Evocato dai ricorrenti in tema di elusione e di contraddittorio endoprocedimentale; la Corte non ne affronta il merito per l’intervenuta definizione agevolata.
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 53-bis
Richiamato per l’applicabilità, in materia di imposta di registro, delle regole antielusive e del contraddittorio previste per le imposte sui redditi.
d.P.R. n. 917 del 1986, art. 176
Citato come norma rispetto alla quale era stata riproposta l’eccezione di esclusione dell’elusività.
d.l. n. 193 del 2016, art. 6
La definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo è stata ritenuta idonea a determinare la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio.
L. n. 225 del 2016
Legge di conversione del decreto sulla definizione agevolata, richiamata per la procedura seguita dal contribuente.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46
Norma posta a fondamento della declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
art. 1292 c.c.
Richiamato per affermare che, in caso di obbligazione solidale, l’adempimento di uno dei condebitori libera anche gli altri.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude l’ulteriore contributo unificato perché la disposizione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- La definizione agevolata dei carichi tributari iscritti a ruolo, quando risulti perfezionata con il rispetto delle condizioni previste dalla legge e con il pagamento integrale, comporta la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio pendente.
- Nel processo tributario, l’adesione alla procedura di definizione agevolata accompagnata dall’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e dalla produzione dell’attestazione di ammissione può integrare una rinuncia inequivoca al ricorso.
- In presenza di obbligazione solidale d’imposta, la definizione o il pagamento da parte di uno dei condebitori produce un effetto liberatorio oggettivo anche nei confronti degli altri, poiché il debito concerne un’unica prestazione.
- L’ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il processo si estingue per cessazione della materia del contendere, poiché la previsione normativa è eccezionale e non è estensibile oltre i casi espressamente contemplati.
- Quando il giudizio si estingue per sopravvenienze processuali, la Corte non affronta il merito delle censure relative alla riqualificazione dell’operazione o al contraddittorio endoprocedimentale.
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