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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40115/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda due imputati, destinatari di sentenza della Corte d'appello di Palermo dell'8 gennaio 2025, che hanno proposto ricorsi per cassazione con motivi sostanzialmente sovrapponibili. Dal testo emerge che la condanna di merito concerneva il delitto di riciclaggio, in relazione a merce ritenuta di provenienza illecita, e che uno dei motivi investiva anche un ulteriore addebito ex art. 337 c.p., contestato sotto il profilo dell'elemento oggettivo. Il primo motivo denunciava vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per riciclaggio, contestando la ritenuta sussistenza del reato presupposto e deducendo travisamento della prova mediante diversa lettura degli elementi processuali. Il secondo motivo lamentava vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 337 c.p., ma in modo ritenuto generico e non specifico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi fossero non specifici e meramente reiterativi di censure già prospettate in appello e già disattese dalla Corte territoriale. Quanto al primo motivo, ha escluso la possibilità di ottenere in sede di legittimità una rivalutazione del compendio probatorio o un diverso apprezzamento del travisamento della prova, rilevando anche che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e fondata su corrette argomentazioni giuridiche in punto di riciclaggio e provenienza illecita della merce. Quanto al secondo motivo, ha rilevato la genericità della censura per difetto dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., poiché non erano indicati in modo adeguato gli elementi posti a fondamento dell'asserito vizio. Ne è derivata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La censura difensiva riguardava la ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato; la Corte non entra nel merito perché reputa il motivo generico e non specifico.

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato per affermare che il ricorso deve contenere motivi specifici; la mancanza di indicazione puntuale degli elementi a sostegno della censura rende il motivo inammissibile.

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte richiama, in tema di travisamento della prova e limiti del sindacato di legittimità, che non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio né una diversa lettura delle risultanze processuali.

  • art. 616 c.p.p.

    È il fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e puntuali: la mera riproposizione di doglianze già dedotte in appello, senza confutare in modo argomentato la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del merito o una diversa lettura delle prove; il vizio di travisamento della prova è rilevante solo quando l'errore sia decisivo al punto da disarticolare l'intero percorso argomentativo della sentenza.
  • La deduzione del travisamento della prova non può trasformarsi in una richiesta di sostituire la valutazione della Corte di merito con una propria diversa ricostruzione dei fatti.
  • Un motivo che contesti la motivazione senza indicare concretamente gli elementi di fatto e le ragioni del dissenso non soddisfa il requisito di specificità imposto dall'art. 581 c.p.p.
  • Quando la Corte d'appello ha fornito una motivazione logicamente coerente e giuridicamente corretta sulla responsabilità per riciclaggio, la Cassazione non può sostituire una lettura alternativa del compendio probatorio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiciclaggioResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioReati contro la PAProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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