Sentenza del 07/06/2016 n. 3531 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Ipoteca - Avviso di accertamento annullato da precedente sentenza - Cartella di pagamento definitiva per mancata opposizione - Illegittimità dell'ipoteca - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, sostenendo che le cartelle di pagamento poste a fondamento della misura cautelare derivavano da un avviso di accertamento precedentemente annullato, anche se le cartelle non erano state tempestivamente impugnate ed erano quindi divenute formalmente definitive. L'annullamento giudiziale dell'atto impositivo aveva infatti eliminato il presupposto sostanziale dell'iscrizione a ruolo e della successiva riscossione.
La decisione
La contestazione è stata accolta. È stato affermato che l'annullamento, anche parziale, dell'avviso di accertamento o di liquidazione rende illegittima la relativa cartella di pagamento, perché fondata su un'iscrizione a ruolo non più valida. La sentenza tributaria di annullamento si sostituisce all'originaria iscrizione a ruolo e costituisce l'unico titolo idoneo a legittimare la riscossione. Di conseguenza, essendo venuti meno gli atti prodromici, sono state ritenute illegittime sia le cartelle sia l'iscrizione ipotecaria.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602/1973, art. 77
La norma disciplina l'iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore. La misura cautelare presuppone però l'esistenza di un credito tributario validamente portato a ruolo; se l'atto impositivo e il ruolo sono stati annullati, l'iscrizione ipotecaria non può legittimamente conservarsi.
Cassazione civile, n. 24092/2014
La pronuncia è richiamata come conforme al principio secondo cui l'annullamento dell'atto impositivo fa venir meno il fondamento della cartella e degli atti della riscossione, anche quando la cartella non sia stata autonomamente impugnata.
Massime di principio
- La definitività formale di una cartella per mancata opposizione non impedisce di contestare la sua carenza di legittimità sostanziale quando il precedente atto impositivo, che ne costituiva il presupposto, sia stato annullato con sentenza.
- Le misure cautelari della riscossione, come l'ipoteca, richiedono un credito validamente accertato e iscritto a ruolo; l'annullamento dell'atto presupposto può travolgere anche gli atti successivi.
- La sentenza tributaria di annullamento sostituisce, nei limiti dell'annullamento, l'originario titolo posto a base della riscossione. L'agente della riscossione deve quindi adeguare o interrompere le procedure in conformità alla decisione.
- In caso di annullamento soltanto parziale, l'illegittimità riguarda la parte della cartella e dell'ipoteca corrispondente al debito eliminato, mentre può rimanere efficace la parte ancora fondata su un titolo valido.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare il rapporto tra atto impositivo, ruolo, cartella e misura cautelare, nonché il contenuto e l'estensione della sentenza che ha annullato l'atto originario.
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