Cassazione Penale, Sentenza n. 35698/2024 del 23/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale: il ricorrente contestava (1) travisamento di prova per mancata considerazione della consulenza tecnica di parte che avrebbe dimostrato la possibile ricostruzione della contabilità anche con la documentazione depositata e con l'uso di fatture elettroniche e cassetto fiscale; (2) vizio di qualificazione della condotta e della componente soggettiva, sostenendo che si tratti di omessa tenuta delle scritture (ipotesi che richiede dolo specifico) e non di irregolare tenuta (che richiede dolo generico); (3) errata mancata ricognizione della fattispecie come bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217 legge fall.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (impropria deduzione di travisamento di prova riguardo alla consulenza di parte) e ha ritenuto assorbito il terzo motivo. Ha invece accolto il secondo motivo: ha rilevato carenze nella motivazione della Corte d'appello nella qualificazione della condotta come irregolare tenuta, nonostante elementi che lasciavano aperta la configurazione di omessa tenuta; ha censurato la mancata disamina organica delle circostanze fattuali utili a distinguere dolo generico e dolo specifico. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e il processo è stato rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per un nuovo esame, con l'ordine di ricostruire compiutamente i fatti e di qualificare correttamente l'ipotesi di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., sia nella forma di omessa sia in quella di irregolare tenuta, nonché di valutare il relativo dolo.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare)
La norma distingue la bancarotta fraudolenta documentale nelle due configurazioni alternative di omessa tenuta (o occultamento) delle scritture e di irregolare tenuta delle stesse; la Cassazione richiama che l'omissione costituisce fattispecie autonoma che richiede dolo specifico volto a recare nocumento alla massa dei creditori, mentre l'irregolare tenuta integra la fattispecie a dolo generico quando le scritture siano comunque disponibili ma falsificate o rese inutilizzabili.
art. 217, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare)
Norma sulla bancarotta semplice; la Corte ha ritenuto assorbito il motivo che domandava diversa riqualificazione nel delitto di bancarotta semplice, rimandando comunque alla cognizione di merito la verifica sulla qualificazione più adeguata in base agli accertamenti fattuali.
Massime di principio
- Occorre distinguere nettamente tra 'omessa' tenuta delle scritture (inesistenza o sottrazione) e 'irregolare' tenuta (scritture presenti ma incomplete o falsate): la prima richiede dolo specifico, la seconda dolo generico.
- La Corte di legittimità non può rinnovare la valutazione delle prove o sostituirsi al giudice di merito nel valorizzare la consulenza di parte; però può censurare la motivazione quando la qualificazione giuridica del fatto non tenga conto delle evidenze fattuali rilevanti.
- La possibilità di ricostruire la contabilità attraverso documenti 'aliunde' (movimenti bancari, fatture elettroniche, cassetto fiscale, documentazione dai terzi) non esclude automaticamente la sussistenza del reato di bancarotta documentale: rileva quanto tale ricostruzione fosse effettivamente praticabile senza un'onerosa attività integrativa.
- Per provare l'omissione e il dolo specifico non è sufficiente la mera assenza di scritture: servono circostanze ulteriori (comportamenti di occultamento, dichiarazioni mendaci, atti diretti a impedire l'accertamento, elementi che evidenzino volontà di recare pregiudizio ai creditori).
- Se la motivazione del giudice di merito oscilla tra le due qualificazioni (omessa vs irregolare) o non articola adeguatamente il profilo intenzionale, la sentenza può essere annullata con rinvio per una nuova e più precisa ricostruzione giuridico-fattuale.
- La difesa deve documentare in modo concreto la effettiva possibilità di ricostruzione contabile alternativa (es. fatture elettroniche, estratti conto), mentre l'accusa deve dimostrare eventuali condotte volte a sottrarre o rendere inutilizzabili le scritture.
Testo integrale
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