Cassazione Civile, Sentenza n. 19631/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto illegittima la pretesa comunale di pagamento della TARI 2016 per parte delle aree dell'esercizio Metro (area vendita e aree parcheggio/pensilina). Il Comune censura la CTR per avere: (i) escluso l'assimilazione e l'imposizione delle superfici di vendita nonostante il Comune avesse deliberato l'assimilazione degli imballaggi secondari e fosse attivata la raccolta differenziata; (ii) applicato erroneamente il principio secondo cui il grossista sarebbe tenuto allo smaltimento in proprio a prescindere dalla disciplina comunale; (iii) esentato le aree scoperte di parcheggio e la pensilina qualificandole come pertinenziali e non operative senza porre a carico del contribuente l'onere dichiarativo e probatorio richiesto dalla giurisprudenza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Comune. Ha ritenuto errata la motivazione della Commissione Tributaria Regionale in ordine all'assimilazione degli imballaggi secondari e alla conseguente esclusione totale dell'imposizione sull'area vendita: ha ricordato che gli imballaggi secondari, se dismessi, possono essere assimilati agli urbani quando il Comune abbia attivato la raccolta differenziata e abbia regolamentato i limiti quantitativi, ma tale assimilazione non comporta automaticamente l'esenzione dell'intera superficie; l'esonero opera solo sulla parte di superficie ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili, mentre la quota fissa della tariffa è sempre dovuta. Inoltre la Corte ha confermato la non assimilabilità per legge degli imballaggi terziari. Sul punto delle aree scoperte (parcheggio e pensilina) ha stabilito che sono presumibilmente produttive di rifiuti e quindi tassabili, salvo prova contraria fornita dal contribuente; la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale di secondo grado della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame conformemente ai principi affermati. Il Procuratore Generale aveva concluso per l'accoglimento del ricorso.
Norme richiamate
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e legge 147/2013 (richiamata)
Art. 1, comma 649 della legge n.147 del 2013: "Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente..."
La Cassazione interpreta la norma nel senso che la riduzione della superficie tassabile opera solo per la parte in cui si formano rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili; l'onere di prova spetta al contribuente e la riduzione riguarda la quota variabile, mentre la quota fissa resta sempre dovuta.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambiente)
Richiamati gli articoli sulla disciplina dei rifiuti (in particolare artt. 184, 221, 226): la nozione e la classificazione degli imballaggi (primari, secondari, terziari) e la possibilità di assimilazione dei secondari se il Comune attiva la raccolta differenziata; gli imballaggi terziari non sono assimilabili ex lege.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Tarsu/Tari)
Art. 62, comma 1: "La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti..."
La Corte richiama l'art. 62 per affermare che le aree scoperte, compresi i parcheggi, sono in linea di principio soggette a tributo perché presuntivamente produttive di rifiuti; l'esenzione riguarda solo le aree pertinenziali non operative debitamente provate.
Richiamato il metodo tariffario (art. 3) e la distinzione fra quota fissa e quota variabile: la quota fissa è sempre dovuta per finanziare i costi generali, la quota variabile può essere esclusa o ridotta ove sia dimostrata la produzione prevalente di rifiuti speciali non assimilati e il loro smaltimento autonomo.
Direttiva 94/62/CE e d.lgs. 22/1997 (d.Ronchi)
La Corte utilizza il quadro europeo e il d.Ronchi per definire la tipologia degli imballaggi e confermare il divieto di assimilazione degli imballaggi terziari e la regolazione della privativa comunale sugli imballaggi secondari in presenza/assenza di raccolta differenziata.
d.P.R. 915/1982 (richiamato)
Rilevato quale elemento di continuità normativa che ha progressivamente incluso anche le aree scoperte nell'ambito imponibile, salvo specifiche e provate condizioni di non operatività.
Massime di principio
- La riduzione della superficie tassabile per produzione di rifiuti speciali opera solo sulla parte di superficie in cui si formano in modo continuativo e prevalente tali rifiuti; non comporta l'esenzione automatica dell'intera area adibita a vendita.
- Gli imballaggi secondari, una volta dismessi, possono essere assimilati ai rifiuti urbani se il Comune ha attivato la raccolta differenziata e ha regolamentato eventuali limiti quantitativi; l'assimilazione è subordinata a documentazione probatoria dell'effettivo avvio al recupero.
- Gli imballaggi terziari non sono assimilabili ex lege e quindi non rientrano nel circuito della privativa comunale; per questi la riduzione opera solo se provata la produzione e lo smaltimento autonomo secondo la disciplina applicabile.
- La quota fissa della TARI è comunque dovuta sull'intera superficie tassabile in ragione della sua funzione generale di copertura dei costi comuni; solo la quota variabile è suscettibile di esclusione o riduzione previo adempimento probatorio.
- Le aree scoperte destinate a parcheggio e le strutture accessorie (es. pensiline) sono presumibilmente produttive di rifiuti e quindi tassabili; il contribuente che invoca esenzione o non imponibilità deve fornire prova adeguata della non-operatività o dell'assenza di produzione di rifiuti.
- L'onere della prova per ottenere riduzioni o esenzioni grava sul contribuente (dichiarazione e documentazione, formulari di conferimento, contratti con soggetti autorizzati); il Comune può disciplinare limiti e criteri di assimilazione tramite regolamento.
- In caso di contrasto tra regolamento comunale e norme primarie (es. divieto di assimilazione degli imballaggi terziari), prevale la disciplina primaria; i regolamenti comunali possono però legittimamente prevedere assimilazioni condizionate per gli imballaggi secondari.
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