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Sentenza

Sentenza del 04/07/2019 n. 17957 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 19 del D.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 2 del D.P.R. n. 1034/1984. Sosteneva che la CTR avesse erroneamente riconosciuto un trattamento fiscale agevolato o un'esenzione relativamente all'indennità di previdenza. Tuttavia, il ricorso descriveva una fattispecie diversa da quella effettivamente esaminata: la sentenza impugnata riguardava il rimborso dell'IRPEF trattenuta nel 2003 sul capitale corrisposto una tantum dal Fondo di Previdenza Complementare del personale del Banco di Napoli, in cambio della rinuncia alla pensione integrativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'Agenzia delle Entrate non ha contestato correttamente la fattispecie concreta e le motivazioni effettivamente poste dalla CTR a fondamento della decisione. Il ricorso si riferiva a un diverso fondo previdenziale, a una diversa indennità e a una diversa disciplina normativa, non consentendo quindi di individuare una critica specifica alla sentenza impugnata. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese, poiché B.A. è rimasto intimato.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17

    La CTR aveva ritenuto applicabile la tassazione separata alle somme maturate fino al 31 dicembre 2000 limitatamente alla sorte capitale e, per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001, all'intera prestazione.

  • Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6

    Secondo la CTR, alle somme qualificabili come rendimento maturate fino al 31 dicembre 2000 si applicava la ritenuta del 12,50%.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 17 e 19

    Sono state invocate dall'Agenzia delle Entrate come norme asseritamente violate in materia di tassazione delle somme corrisposte alla cessazione del rapporto e delle prestazioni previdenziali; la Corte non ha esaminato nel merito tali censure, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.

  • D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1034, art. 2

    Norma richiamata dall'Agenzia delle Entrate nel motivo di ricorso, ma non esaminata nel merito dalla Corte a causa dell'inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la fattispecie concreta e con le ragioni effettivamente poste a fondamento della sentenza impugnata.
  • Il richiamo a una controversia diversa, anche se relativa a materia fiscale simile, può comportare l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità della censura.
  • Prima di formulare i motivi di ricorso è essenziale verificare l'identità del fondo previdenziale, della prestazione, del periodo fiscale e della normativa applicata.
  • La Corte di cassazione non corregge autonomamente un ricorso riferito a una fattispecie diversa: se le censure non attaccano la ratio decidendi della sentenza, il ricorso può essere dichiarato inammissibile senza esame del merito.
  • Quando una sentenza di merito distingue tra sorte capitale e rendimento di una prestazione previdenziale, l'eventuale impugnazione deve contestare specificamente tale qualificazione e il relativo regime fiscale.

Testo integrale

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