Cassazione Penale, Sentenza n. 27907/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputazione di falsità materiale in atti pubblici (art. 476 c.p., commi 1 e 2) relativa all'alterazione delle date di "relate di notifica" apposte in calce a comunicazioni/comunicati dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Orbassano (pratiche edilizie nn. 42/2013, 43/2013, 44/2013). L'imputato, in qualità di dirigente dell'Ufficio tecnico comunale, era accusato di aver, in concorso con il progettista Ballatore Dario, anteposto una cifra alla data per far risultare una notifica precedente. Il ricorso impugna la qualificazione degli atti come "relate di notifica" con efficacia fidefacente, contesta la valutazione delle prove testimoniali, la natura degli atti (comunicazioni interlocutorie o atti amministrativi e non atti pubblici), l'applicabilità dell'aggravante e la quantificazione della pena; solleva anche profili processuali relativi all'acquisizione della sentenza non definitiva del coimputato e questioni di imparzialità e diritto di difesa.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, ritenendo assorbente il motivo relativo alla sussistenza del reato. Ha rilevato che gli atti contestati non erano "relate di notifica" emesse da un pubblico ufficiale investito della potestas documentalis: mancavano gli elementi essenziali (indicazione del soggetto qualificato che notifica, attestazione svolta da pubblico ufficiale, firma leggibile e formale dell'ufficiale notificante). In calce erano presenti solo sigle o la firma del destinatario con la dicitura "per ricevuta", e le consegne materiali erano operate da personale non legittimato a notificare. Ne consegue che gli atti non avevano valore fidefacente fino a querela di falso e, pertanto, la falsificazione contestata non ricadeva nel reato previsto dall'art. 476 c.p.; il ricorso è stato pertanto accolto e la pronuncia di colpevolezza relativa ai capi concernenti la falsità è stata cassata/annullata per insussistenza del fatto rispetto alla qualificazione ponderata nei giudizi di merito.
Norme richiamate
art. 476 cod. pen.
La Corte ha interpretato l'art. 476 come applicabile solo alle falsità inserite in "atti pubblici" o in atti dotati di fede privilegiata; perché un documento abbia efficacia fidefacente è necessario che l'attestazione provenga da un pubblico ufficiale investito di specifica potestà documentaria. Nel caso di specie la mancanza di tale attestazione esclude la sussunzione nel reato di falsità materiale dell'art. 476.
art. 323 cod. pen.
Norma citata nella motivazione di merito (riferimento a capo h) ma non decisiva in Cassazione per il motivo principale; la sentenza di merito aveva assolto dall'art. 323 perché il fatto non sussiste.
art. 234 cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa in ordine all'acquisizione di documenti processuali (sentenza non definitiva del coimputato); la Corte di legittimità ha ritenuto irrilevante l'esame di tale profilo dopo aver accolto il motivo sostanziale sulla natura degli atti.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione alla sintetica esposizione dei motivi di ricorso; utilizzata per la forma del ricorso in Cassazione.
art. 42 T.U. edilizia
Citato nelle difese come riferimento normativo per la disciplina delle sanatorie/permessi: la Corte ha preso atto delle doglianze difensive sulla corretta qualificazione amministrativa degli atti, ma la questione principale è risultata la natura documentale (relata) e non l'interpretazione dell'articolo amministrativo.
art. 28 Regolamento Comunale
Citato nelle deduzioni difensive in relazione all'applicabilità di norme regolamentari interne per la gestione delle pratiche; la Corte ha valutato che, anche se protocollate, le comunicazioni non acquistano automaticamente natura di atto fidefacente senza la attestazione formale di un pubblico ufficiale.
art. 630 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla possibile rilevanza della sentenza del coimputato per una eventuale revisione; la Corte ha osservato il contrasto tra le decisioni, ma ha deciso il ricorso sulla base dell'insussistenza della fattispecie di falso per mancanza di atto pubblicofede.
Massime di principio
- Per integrare il reato di falsità in atti pubblici (art. 476 c.p.) è necessario che l'elemento falsificato riguardi un atto dotato di fede privilegiata; non è sufficiente la mera protocollazione o la presenza di una firma di ricezione apposta dal destinatario.
- Le "relate di notifica" assumono valore fidefacente solo se l'attestazione dell'avvenuta notificazione è stata compiuta da un pubblico ufficiale investito della specifica potestà di notificare e ciò deve risultare chiaramente dal documento (indicazione dell'ufficiale notificante, data, luogo, firma leggibile).
- La firma del destinatario con la dicitura "per ricevuta" non equivale alla attestazione di un pubblico ufficiale e non trasforma automaticamente una comunicazione amministrativa in un atto pubblico fidefacente.
- Se la qualificazione dell'atto come pubblico e fidefacente è contestata, la difesa deve puntare a dimostrare l'assenza dell'autorità di certificazione (chi materialmente ha consegnato o firmato, eventuali sigle) e proporre la querela di falso se necessario; in giudizio penale la mancanza di tali requisiti può portare alla esclusione della fattispecie di falso.
- L'acquisizione di provvedimenti non definitivi o sentenze di un coimputato può sollevare questioni di imparzialità o rilevanza probatoria, ma tali profili possono risultare ininfluenti se il giudice di legittimità accoglie il ricorso per ragioni di merito sull'insussistenza del reato.
- In casi analoghi è importante separare la natura sostanziale dell'atto (comunicazione amministrativa vs. atto pubblico) dalla sua rilevanza procedurale (protocollazione, ruolo di terzi), poiché la qualificazione documentale condiziona l'applicabilità delle fattispecie penali relative alla falsità.
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