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Sentenza

Sentenza del 26/01/2015 n. 1303 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, sostenendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446/1997, art. 59, e del D.Lgs. n. 504/1992, art. 5, nonché un vizio di motivazione. Secondo il Comune, la CTR avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente il pagamento dell'ICI sulla base delle risultanze catastali, senza considerare che l'accertamento riguardava l'omessa comunicazione da parte del contribuente degli immobili soggetti a tassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione del principio di autosufficienza. Il Comune non aveva allegato né riportato testualmente nel ricorso la motivazione dell'avviso di accertamento, elemento necessario per verificare la fondatezza delle censure relative alla motivazione dell'atto e alla valutazione compiuta dalla CTR. È stato precisato che, quando si contesta in cassazione la congruità della motivazione di un avviso di accertamento, il ricorrente deve trascrivere le parti rilevanti dell'atto, poiché l'avviso è un atto amministrativo e la Corte non può accedervi direttamente. Non è stata pronunciata alcuna condanna alle spese, poiché il contribuente intimato non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446/1997, art. 59

    Norma richiamata dal Comune a sostegno della pretesa tributaria e della possibilità di contestare l'omessa comunicazione degli immobili soggetti a imposizione.

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 5

    Norma richiamata in relazione alla determinazione della base imponibile ICI.

  • Art. 366 c.p.c.

    Impone il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare e, quando necessario, trascrivere gli elementi decisivi per consentire alla Corte di verificare le censure senza accedere direttamente agli atti del giudizio.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    Prevede, rispettivamente, il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per vizio della motivazione, motivi invocati dal Comune ma non esaminati nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione tributario, chi contesta la motivazione di un avviso di accertamento deve riportare testualmente le parti dell'atto rilevanti per la censura; il semplice richiamo o deposito dell'atto può non essere sufficiente.
  • La Corte di cassazione non è tenuta a ricercare autonomamente negli atti processuali o amministrativi i contenuti necessari per valutare il motivo di ricorso: l'onere di specificazione grava sul ricorrente.
  • La violazione del principio di autosufficienza comporta l'inammissibilità del ricorso, impedendo l'esame nel merito anche quando la questione sostanziale potrebbe essere potenzialmente fondata.
  • Quando il contribuente ha pagato l'imposta sulla base delle risultanze catastali, la questione della correttezza del classamento e dell'eventuale necessità di un suo aggiornamento deve essere distinta dalla questione dell'omessa comunicazione o dichiarazione degli immobili.
  • In assenza di costituzione e attività difensiva della parte intimata, anche in caso di soccombenza del ricorrente non viene normalmente disposta la liquidazione delle spese in favore dell'intimato.

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