Cassazione Penale, Sentenza n. 26914/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché proposto tramite difensore non cassazionista; la tardiva presentazione di una memoria firmata da altro difensore iscritto all'albo speciale non ha sanato il vizio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, commisurata al grado di colpa.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del GUP del Tribunale di Roma del 31/01/2022, con cui era stata applicata la pena concordata ex art. 444 c.p.p. per il reato di truffa. L'appello dell'imputato, sottoscritto da un difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione, è stato convertito in ricorso per cassazione dalla Corte d'appello di Roma.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
applicata la pena concordata
La sentenza impugnata è stata pronunciata in applicazione del rito del patteggiamento disciplinato dall'art. 444 c.p.p.; la questione in cassazione non riguarda la correttezza dell'applicazione del patteggiamento ma l'ammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013; Mana; Pellegrino e altre)
principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione allorché, sottoscritto l'appello esclusivamente da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il giudice adito abbia correttamente qualificato l'impugnazione come ricorso, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di legittimità
Il vizio di rappresentanza derivante dalla firma esclusiva di un difensore non cassazionista rende inammissibile il ricorso; tale vizio non è sanabile né dalla successiva iscrizione del difensore nell'albo speciale né dalla presentazione, dopo il termine per impugnare, di nuovi motivi da parte di un difensore cassazionista.
Disposizioni procedurali e sanzionatorie applicate
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle Ammende, proporzionata al grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere proposto o sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale dei cassazionisti; la sottoscrizione esclusiva di un difensore non cassazionista comporta inammissibilità.
- La successiva iscrizione del difensore all'albo speciale o la successiva presentazione di nuovi motivi da parte di un difensore cassazionista, se avvenute oltre i termini, non sanano il vizio di origine.
- Prima di proporre appello o ricorso è essenziale verificare la regolarità della rappresentanza e, se necessario, provvedere alla tempestiva sostituzione o affiancamento di un difensore cassazionista entro i termini di legge.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo l'estinzione dell'impugnazione, ma anche l'obbligo di pagare le spese processuali e, talora, una somma alla Cassa delle Ammende commisurata alla colpa processuale.
- Quando si trasforma un'appello in ricorso per cassazione, occorre accertare che la sottoscrizione e la competenza del difensore siano conformi ai requisiti della Corte di Cassazione per evitare la perdita del rimedio.
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