Cassazione Penale, Sentenza n. 30342/2024 del 24/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per vizio di motivazione e errata valutazione delle prove (artt. 187, 190, 191, 192 c.p.p.), contestando il riconoscimento dell'imputato quale conducente dell'auto che ha investito PRYYMAK Nanna il 25/6/2017. La difesa ha sostenuto che la foto mostrata in dibattimento proveniva da un profilo Facebook e non garantiva l'identità, che la foto dalla Motorizzazione non sarebbe stata versata in atti e che i testimoni avevano visto il conducente solo per pochi secondi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza nella parte in cui attacca la valutazione probatoria dei giudici di merito. Ha ritenuto che la censura fosse, in realtà, un'invocazione di rivalutazione del materiale probatorio (materia riservata al merito) e che la Corte d'appello avesse motivato adeguatamente il proprio giudizio, richiamando l'esame rinnovato del teste di Polizia Giudiziaria e il riconoscimento dell'imputato da parte del teste oculare su foto che era stata confrontata, secondo quanto riferito, con immagine certa tratta dall'archivio patenti della Motorizzazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 590 c.p.
Norma relativa al delitto di lesioni personali; indicata per ricordare il capo di imputazione originario relativo alle lesioni riportate dalla persona offesa.
art. 189, commi 6 e 7, Codice della Strada
Norme relative alla guida sotto l'effetto di sostanze/alcool e sanzioni connesse; richiamate fra i capi di imputazione iniziali (uno dei reati è stato escluso in appello).
artt. 187, 190, 191, 192 c.p.p.
Articoli citati dalla difesa in relazione alla formazione e valutazione della prova. La Corte ha osservato che le doglianze riguardavano la valutazione di merito delle prove e non la violazione delle norme di formazione della prova censurabili in Cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Disposizione che limita le censure ammissibili in Cassazione relative alla motivazione. La Corte ha richiamato il principio che non si può eludere tale limite mediante motivi che, nei fatti, chiedono la rivalutazione del merito probatorio.
Corte costituzionale, n. 185/2000
Richiamata in relazione alla condanna alla Cassa delle ammende, per giustificare l'obbligo di pagamento in caso di rifiuto di annullamento del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: sono inammissibili i motivi che chiedono la semplice rivalutazione dell'apprezzamento probatorio operato dai giudici di merito.
- Per impugnare con successo la motivazione in Cassazione è necessario indicare vizi giuridici specifici (violazione di norme di diritto o vizio logico-giuridico grave della motivazione) e non solo dissentire sull'affidabilità delle fonti di prova.
- Le identificazioni fotografiche effettuate in dibattimento possono essere ritenute valide se nel processo risulta il confronto con immagini ritenute certe (es. archivio patenti); la contestazione che una foto provenga da social network non è sufficiente, se non si dimostra concretamente l'assenza di corrispondenza o di confronto con immagini certe.
- Se si vuol censurare la produzione o la mancata acquisizione di documenti (es. foto ufficiali), la difesa deve sollevare il concreto vizio procedurale o l'omessa acquisizione in modo specifico e dimostrare l'incidenza sulla prova, non limitarsi a rilievi generici.
- In sede di impugnazione in Cassazione il ricorso deve contenere la specificazione dei vizi e il fondamento normativa/giuridico precisato; la genericità delle censure può determinare la dichiarazione di inammissibilità e la condanna alle spese.
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