Sentenza n. 1778/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto all’accredito di 1.500 euro sulla Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1043 del Tribunale di Termini Imerese, depositata il 26 settembre 2024 e passata in giudicato. La pronuncia del giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e aveva ordinato all’amministrazione il pagamento di 1.500 euro mediante buoni elettronici di spesa di pari valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione e alle spese di lite. Il ricorrente aveva notificato la sentenza all’amministrazione il 4 giugno 2025; era quindi decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. L’amministrazione si era costituita senza dimostrare l’avvenuto pagamento né dedurre fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario conteneva una condanna pecuniaria, era passata in giudicato e non risultava eseguita dall’amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato, rilasciando al ricorrente la Carta del docente e accreditando l’importo di 1.500 euro per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. 724/1994 dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione, nonché le spese dovute. È stato assegnato all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e obbligo di attivarsi su istanza di parte per provvedere entro ulteriori 60 giorni e riferire al Tribunale. L’amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 550 euro oltre accessori, spese forfettarie e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato e l’adempimento degli obblighi derivanti dalla pronuncia giudiziale.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
L’esecuzione forzata e l’azione di ottemperanza nei confronti delle amministrazioni per obbligazioni pecuniarie sono precedute dal termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Gli interessi o la rivalutazione maturano dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione delle somme dovute.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Rileva ai fini della distrazione delle spese di lite in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato contiene una condanna pecuniaria a carico di un’amministrazione e il debitore pubblico non dimostra l’avvenuto adempimento né allega fatti estintivi o modificativi dell’obbligazione, il giudizio di ottemperanza deve essere accolto e l’amministrazione deve essere condannata all’esecuzione integrale del comando giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza per obbligazioni pecuniarie nei confronti della pubblica amministrazione, l’azione è procedibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996.
- In sede di ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza dell’interessato, in caso di persistente inerzia.
- L’esecuzione del giudicato relativo a un credito da accreditare su una misura o beneficio amministrativo comprende sia l’attribuzione concreta del beneficio sia il pagamento degli interessi o della rivalutazione dovuti fino alla materiale attribuzione.
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