Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2514/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione - della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Lissone n. -OMISSIS- del 25.6.2025, avente ad oggetto “Organizzazione della manifestazione “Lissone Fuori GP” – 4-7 settembre 2025”, conosciuto dal ricorrente il 7.7.2025; - di tutti i connessi ulteriori atti amministrativi, anche successivi ed al momento ignoti, di autorizzazione allo svolgimento dell’evento del 4 -7 settembre 2025 di cui alla precitata delibera; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per il risarcimento di ogni danno subito e/o subendo dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202502535

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione della Giunta comunale di Lissone sull'organizzazione della manifestazione ludico-sportiva "Lissone Fuori GP", nonché ulteriori atti connessi e autorizzazioni allo svolgimento degli eventi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione comunale del 25 giugno 2025 relativa all'organizzazione della manifestazione "Lissone Fuori GP", chiedendone l'annullamento, anche in via cautelare, e il risarcimento dei danni. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per la mancata preventiva effettuazione di una valutazione di impatto acustico riferita all'intera manifestazione e per la mancata considerazione dei fattori indicati dall'art. 8, comma 2, della legge regionale Lombardia n. 13/2001. Ha inoltre contestato, con memorie non notificate, l'autorizzazione in deroga acustica del 28 agosto 2025 e ulteriori autorizzazioni relative ad altri eventi musicali e all'occupazione di suolo pubblico. Il Comune ha eccepito l'infondatezza del ricorso. La domanda cautelare monocratica e quella collegiale erano già state respinte.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale. Ha rilevato che l'art. 4 del d.P.R. n. 227/2011 impone la documentazione di previsione di impatto acustico per manifestazioni con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, non per ogni evento compreso in una manifestazione complessiva privo di emissioni sonore. Nel caso concreto, la manifestazione comprendeva soprattutto esposizioni e attività ludico-sportive senza diffusione musicale; per l'unico evento musicale del 6 settembre 2025 l'amministrazione aveva acquisito la valutazione di impatto acustico e rilasciato una specifica autorizzazione in deroga. La deliberazione di Giunta aveva autorizzato l'organizzazione complessiva dell'iniziativa, rinviando ai successivi atti dirigenziali la disciplina dei singoli aspetti logistici e autorizzatori; pertanto, le valutazioni previste dall'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 13/2001 dovevano essere effettuate in occasione dell'autorizzazione in deroga riferita al singolo evento rumoroso, non necessariamente nella deliberazione generale di organizzazione. Le domande dirette contro l'autorizzazione del 28 agosto 2025 e contro ulteriori autorizzazioni sono state dichiarate inammissibili perché introdotte con memorie non notificate, anziché mediante motivi aggiunti notificati ai sensi dell'art. 43 c.p.a. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, non essendo configurabile l'illegittimità dell'azione amministrativa e quindi gli elementi della responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e seguenti c.c. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 4 d.P.R. n. 227/2011

    in caso di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, salva la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2

    La valutazione di impatto acustico è necessaria per gli eventi che prevedono diffusione musicale o utilizzo di strumenti musicali; non occorre una valutazione generale riferita indistintamente a tutti gli eventi della manifestazione quando la maggior parte di essi non comporta emissioni sonore.

  • art. 8, comma 2, l.r. Lombardia n. 13/2001

    Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 il comune deve considerare: a) i contenuti e le finalità dell’attività; b) la durata dell’attività; c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l’attività; d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti; e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti; f) la destinazione d’uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili; g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all’afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

    I fattori indicati delimitano la discrezionalità comunale nell'autorizzazione in deroga e devono essere considerati in relazione alla specifica autorizzazione dell'attività rumorosa; non necessariamente nella deliberazione generale che organizza una manifestazione articolata in più eventi, luoghi e momenti.

  • art. 43 c.p.a.

    Le nuove domande di annullamento rivolte contro provvedimenti sopravvenuti devono essere introdotte mediante motivi aggiunti notificati; una memoria non notificata non è idonea a introdurre tali domande nel giudizio pendente.

  • artt. 2043 e seguenti c.c.

    L'assenza di illegittimità degli atti amministrativi esclude, nel caso deciso, la configurabilità degli elementi della responsabilità extracontrattuale dell'amministrazione.

Massime di principio

  • L'obbligo di predisporre una valutazione di impatto acustico riguarda gli eventi che prevedono diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali; non è necessario svolgere una valutazione generale riferita a una manifestazione complessiva quando la maggior parte delle attività programmate non comporta emissioni sonore.
  • Quando una deliberazione comunale si limita a programmare e organizzare complessivamente una manifestazione articolata in più eventi, rinviando ai successivi atti l'autorizzazione e la disciplina dei singoli eventi rumorosi, le valutazioni sui fattori previsti dalla normativa regionale per le deroghe acustiche devono essere effettuate in relazione alla specifica autorizzazione in deroga.
  • Le nuove domande di annullamento rivolte contro provvedimenti sopravvenuti nel corso del giudizio devono essere introdotte mediante motivi aggiunti notificati; la loro proposizione con una semplice memoria non notificata determina l'inammissibilità delle domande.
  • La domanda risarcitoria contro la pubblica amministrazione non può essere accolta quando l'atto contestato risulta legittimo, poiché viene meno l'illegittimità necessaria per configurare la responsabilità extracontrattuale.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliInquinamento ed emissioniMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.