Sentenza n. 3045/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento della deliberazione n. 30 del 26/10/2023 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Lavinio S. Olivo e S. Anastasio prot. 976, comunicata in data 14/11/2024 a mezzo raccomandata, la quale respinge la richiesta di allaccio del Condominio ricorrente alla rete di gestione delle acque chiare del predetto Consorzio; e con la contestuale richiesta di nomina immediata di un Commissario ad acta così come stabilito anche nella sentenza n. 11329/2023 del T.A.R. Lazio, Roma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione consortile di diniego dell’allaccio dell’impianto condominiale alla rete di raccolta delle acque meteoriche
Esito
Favorevole al resistente (gestore consortile)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il condominio aveva chiesto l’allaccio del proprio scarico di acque chiare alla rete consortile. Dopo una precedente sentenza resa sul silenzio, che aveva imposto al Consorzio di adottare un provvedimento espresso, il Consorzio ha respinto l’istanza ritenendo l’impianto condominiale non messo a norma né collaudato e quindi inidoneo a smaltire correttamente le acque meteoriche e le altre acque bianche. Il ricorrente ha dedotto, anzitutto, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, sostenendo che non fosse possibile mettere a norma e collaudare l’impianto senza conoscere il punto di allaccio. Ha inoltre dedotto illogicità e contraddittorietà del diniego, per non avere indicato specifici requisiti tecnici ostativi e per contrasto con la precedente sentenza. Sono stati infine genericamente enumerati violazione della legge n. 241/1990, eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria, carenza dei presupposti, erroneità, irragionevolezza, arbitrarietà, genericità, sviamento e ingiustizia manifesta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla mancata indicazione del punto di allaccio, rilevando che dagli atti e dalla stessa posizione non contestata del Consorzio risultava che il punto era noto e coincideva con il pozzetto situato su via Passeggiata delle Sirene, davanti all’ingresso del condominio. Il diniego è stato ritenuto giustificato da circostanze tecniche ostative ulteriori: l’impianto condominiale convogliava promiscuamente acque meteoriche e acque reflue nella rete fognaria, con condotte di calibro inferiore, mentre la rete originaria separata delle acque chiare risultava abbandonata, ostruita e in parte collassata. Le risultanze della consulenza tecnica svolta in altro procedimento evidenziavano che tale configurazione era causa di sovraccarichi, rigurgiti e allagamenti e indicavano la necessità di uno studio approfondito, di videoispezioni e del calcolo delle portate da immettere nella fogna consortile; il condominio non aveva provato di avere eseguito tali accertamenti. La relazione tecnica preliminare prodotta dal condominio, pur prevedendo la realizzazione di un nuovo impianto adeguato, non era sufficiente: occorreva una progettazione esecutiva fondata sul punto di innesto noto e sulla verifica tecnica dell’impianto. Il Collegio ha quindi ritenuto che mancassero i requisiti tecnici per l’allaccio, poiché il sistema condominiale esistente era inadeguato anche sotto i profili igienico-sanitario, urbanistico, ambientale e della tutela della salute pubblica. Il Consorzio, pur essendo tenuto a consentire l’allaccio in presenza dei requisiti tecnici, poteva negarlo per ragioni tecniche riferite all’impianto a monte e alla corretta gestione degli scarichi. Le ulteriori censure sono state dichiarate inammissibili per genericità ai sensi dell’art. 40 c.p.a., non indicando specificamente i vizi riferibili alla deliberazione impugnata. Spese integralmente compensate per la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 40 c.p.a.
i motivi di ricorso devono essere “specifici”
I motivi devono individuare puntualmente i vizi dell’atto impugnato; censure meramente enumerate o generiche sono inammissibili, poiché il giudice non può integrare le lacune difensive senza violare la propria terzietà e la parità delle parti.
d.lgs. 152/2006 (TUA)
Le prescrizioni applicabili in materia di scarichi e smaltimento delle acque costituiscono parametro tecnico e ambientale per valutare la sussistenza dei requisiti dell’impianto a monte dell’allaccio.
Massime di principio
- L’allaccio a una rete consortile di raccolta delle acque meteoriche, quando l’impianto del richiedente possiede i requisiti tecnici richiesti e la natura degli scarichi è stata accertata, costituisce attività vincolata del proprietario o gestore del collettore; il diniego è tuttavia legittimo se fondato su specifiche carenze tecniche dell’impianto a monte o sulla violazione delle prescrizioni applicabili in materia di smaltimento degli scarichi.
- Il gestore della rete può negare l’allaccio quando l’impianto del richiedente convoglia promiscuamente acque meteoriche e acque reflue, determinando sovraccarichi e rischi per la funzionalità del collettore, per l’ambiente e per la salute pubblica.
- Una relazione tecnica preliminare non dimostra di per sé l’idoneità dell’impianto ai fini dell’allaccio quando occorrono progettazione esecutiva, verifiche sul sistema di raccolta, videoispezioni e calcolo delle portate da immettere nella rete consortile.
- Sono inammissibili, per violazione dell’art. 40 c.p.a., censure che si limitino a elencare categorie di vizi senza indicare in modo puntuale come ciascun vizio si concreti nell’atto impugnato.
Come è indicizzato
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