Cassazione Civile, Ordinanza n. 32736/2023 del 24/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un'avvocata, nominata difensore d'ufficio in un processo penale di primo grado, aveva chiesto la liquidazione dei compensi per l'attività svolta nella fase dibattimentale e per l'attività successiva di recupero del credito in sede civile/monitoria. Il tribunale aveva rigettato l'istanza ritenendo insufficiente l'attività di ricerca del debitore alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 9 d.l. 132/2014, conv. in L. 162/2014, sulla ricerca telematica dei beni da pignorare. In opposizione, il tribunale aveva riconosciuto solo parzialmente il compenso, liquidando importi inferiori a quelli richiesti e compensando le spese. Con il ricorso per cassazione la professionista ha dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., contestando la compensazione delle spese per asserita mancanza di reciproca soccombenza; dall'altro, la violazione del d.m. n. 127/2004, sostenendo che la liquidazione dei compensi era inferiore ai minimi tariffari e che il giudice non aveva considerato tutte le attività indicate nella nota spese, comprese le attività di studio ed esame funzionali alle udienze. La censura sulla liquidazione del credito è stata ritenuta invece generica quanto alla parte relativa al recupero del credito.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che il tribunale non avesse esaminato e liquidato tutte le attività professionali indicate nella nota spese, in particolare quelle di studio ed esame funzionali alla partecipazione alle udienze, che il d.m. 8 aprile 2004 ricomprende tra le voci tariffarie dovute. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Pescara perché riesamini le attività svolte e riliquidi i compensi secondo i minimi tariffari applicabili. Il primo motivo, relativo alle spese processuali, è stato dichiarato assorbito; il giudice di rinvio dovrà riesaminare anche la questione della compensazione delle spese, alla luce del principio per cui la riduzione dell'importo richiesto su un unico capo di domanda non integra di per sé reciproca soccombenza. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 92, comma 2, c.p.c.
La compensazione delle spese richiede i presupposti previsti dalla norma; la riduzione dell'importo riconosciuto rispetto a quello domandato, se riferita a un'unica domanda articolata in un solo capo, non configura reciproca soccombenza.
art. 9 del d.l. 12 settembre 2014 n. 132, conv. in L. 162/2014
La nuova disciplina sulla ricerca telematica dei beni da pignorare è richiamata nel rigetto iniziale, ma la Corte rileva che la richiesta di liquidazione era anteriore a tale modifica normativa.
d.m. 8 aprile 2004
Costituisce la base tariffaria applicabile alla liquidazione dei compensi nel caso di specie, includendo anche attività di studio ed esame funzionali alla partecipazione alle udienze.
d.m. n. 127/2004
È richiamato dalla ricorrente quale tariffario forense applicabile; la Corte valorizza la necessità di liquidare i compensi secondo i minimi tariffari previsti.
Sez. U, n. 32061/2022
L'accoglimento solo parziale di una domanda unitaria non integra reciproca soccombenza; ciò può giustificare, al più, la compensazione totale o parziale delle spese in presenza degli altri presupposti di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di liquidazione dei compensi professionali, il giudice deve verificare in modo puntuale tutte le attività allegatamente svolte e indicate nella nota spese, senza omettere voci tariffarie che la disciplina applicabile considera dovute, come lo studio e l'esame funzionali alle udienze.
- Quando il compenso viene riliquidato in misura inferiore a quella richiesta, il giudice non può automaticamente trasformare tale esito in reciproca soccombenza, se la controversia verte su un'unica domanda articolata in un solo capo.
- La compensazione delle spese processuali non può essere disposta in assenza dei presupposti legali; la mera riduzione quantitativa della somma riconosciuta non basta, di per sé, a fondarla.
- Se la domanda di pagamento riguarda attività professionali svolte prima dell'entrata in vigore di una nuova disciplina sulla ricerca telematica dei beni, la valutazione della spettanza del compenso deve essere compiuta alla luce della normativa applicabile ratione temporis.
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