Sentenza del 20/12/2021 n. 40695 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva emesso avvisi di accertamento ICI per gli anni 2009-2011 nei confronti della srl D.C. per un parco eolico non accatastato, determinando l'imposta con il criterio contabile ai sensi del D.Lgs. n.504/1992 art.5, comma 3. La società contestava la determinazione perché nei bilanci non vi era una distinta contabilizzazione delle singole componenti (i 17 aerogeneratori) e alcune voci sarebbero non pertinenti, chiedendo annullamento degli avvisi e delle sanzioni. In primo grado la CTP ridusse gli importi; la CTR confermò l'imposta ma ritenne non applicabili le sanzioni per obiettiva incertezza normativa. In Cassazione la società ha proposto ricorso incidentale (otto motivi) e il Comune ricorso principale (un motivo).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della società e accolto quello del Comune: ha cassato la sentenza della CTR nella parte relativa all'esclusione delle sanzioni e ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società anche in punto di sanzioni. In sostanza la determinazione dell'ICI basata sulla valorizzazione contabile del parco eolico è stata ritenuta legittima anche senza distinta contabilizzazione di ogni singola unità, purché il bilancio riporti una valorizzazione univoca e riferibile complessivamente al parco; inoltre le sanzioni sono state ritenute applicabili perché, alla luce della giurisprudenza e delle circolari successive al 2006, non sussisteva obiettiva incertezza normativa. La contribuente è stata condannata alle spese (Euro 13.300,00 oltre accessori e rifusione contributo unificato se dovuto).
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3
Stabilisce che per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto e distintamente contabilizzati il valore imponibile è determinato con il criterio contabile. La Corte ha interpretato che la 'distinta contabilizzazione' può riguardare il parco eolico nel suo complesso (valorizzazione univoca e riferibile al parco) e non necessariamente la distinta contabilità di ogni singola turbina.
D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7, comma 3 (convertito)
Dispone i criteri e coefficienti per valorizzare il valore contabile lordo dalle scritture; richiamato per specificare il meccanismo tecnico di determinazione del valore contabile delle unità immobiliari del gruppo D.
R.D. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 1 e 10
Normativa catastale che considera l'unità produttiva (opificio) nella sua globalità: la Corte si è richiamata a questi principi per affermare che il complesso dei manufatti costituisce l'unità immobiliare di riferimento e può essere assunto per la determinazione della base imponibile.
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 336-337
Regola la procedura comunale per l'aggiornamento catastale degli immobili non dichiarati. La Corte ha chiarito che tale procedura non esclude l'applicabilità del metodo contabile previsto dall'art.5 del D.Lgs.504/1992 per i fabbricati posseduti da imprese fintanto che non sia attribuita rendita catastale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8
Consente alla commissione tributaria di dichiarare non applicabili le sanzioni quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sull'ambito di applicazione della norma. La Corte ha ritenuto che, per gli anni oggetto del caso e alla luce della giurisprudenza e delle circolari successive al 2006, non sussisteva tale obiettiva incertezza.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2
Prevede che non è punibile chi ha violato la norma per obiettive condizioni di incertezza; richiamato insieme alle altre norme sul trattamento sanzionatorio.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, commi 2 e 3
Stabilisce che non si irrogano sanzioni se il contribuente si è conformato a indicazioni dell'amministrazione o quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza. La Corte ha applicato i criteri sostanziali di non punibilità per incertezza, ma ha escluso la loro sussistenza nel caso concreto.
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 156, art. 53, comma 8
Regola l'autorizzazione per conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni. La Corte ha ritenuto inconferente la censura della società: il patrocinio del Comune in appello era fornito da un docente che disponeva dell'autorizzazione prevista dal D.Lgs. 297/1994 art.508, pertanto compatibile.
D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 508
Consente ai docenti, previa autorizzazione, lo svolgimento di libere professioni. Utilizzato per giustificare la legittimità del patrocinio del Comune da parte di un docente-commercialista.
Massime di principio
- I parchi eolici possono essere considerati unitariamente come 'opificio' (categoria D/1) e, se contabilizzati in bilancio in modo univoco e riferibile al parco, il valore imponibile può essere determinato con il metodo contabile previsto per i fabbricati del gruppo D anche in mancanza di distinta contabilizzazione di ciascuna turbina.
- La ‘distinta contabilizzazione’ ai fini dell'art.5 D.Lgs.504/1992 può essere soddisfatta dalla contabilizzazione del compendio nel suo complesso quando non vi sia confusione con altri beni speciali e la valorizzazione sia univoca.
- Le sanzioni tributarie possono essere escluse solo se sussiste una obiettiva e inevitabile incertezza normativa sull'ambito di applicazione della norma; controversie relative a interpretazioni superate da consolidata giurisprudenza o da circolari chiarificatrici non costituiscono tale incertezza.
- La procedura comunale di aggiornamento catastale (L.311/2004, art.1, commi 336-337) non impedisce l'applicazione temporanea del metodo contabile per fabbricati D non accatastati di imprese fino all'attribuzione di rendita.
- Nel caso di più impugnazioni notificate nella stessa data, per stabilire quale sia il ricorso principale e quale quello incidentale si tiene conto della data di deposito: è principale il ricorso depositato per primo.
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