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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44832/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della decisione di merito esclusivamente sul trattamento sanzionatorio: a) diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., censurato per essere stato motivato con riferimento all'importo complessivo delle condotte piuttosto che al lucro perseguito per ciascun episodio; b) eccessiva misura della pena; c) entità degli aumenti per continuazione. Il ricorrente lamentava sia violazione di legge sia vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondata la doglianza relativa all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., affermando che, nel caso di reato continuato, la valutazione della particolare tenuità deve essere operata con riguardo al lucro ottenuto o perseguito per ogni singolo fatto-reato e non in relazione all'ammontare complessivo. La sentenza impugnata era carente perché aveva escluso l'attenuante sulla base della protrazione dell'attività e del numero di acquirenti senza esaminare i singoli episodi e la loro riconducibilità allo "spaccio da strada" (quantitativi e corrispettivi modesti). Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per un nuovo giudizio, limitatamente alla valutazione dell'attenuante e, di conseguenza, alla determinazione degli effetti sanzionatori collegati. Le restanti censure sono state dichiarate inammissibili o assorbite. Il Procuratore generale aveva richiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione degli aumenti per continuazione e l'inammissibilità delle rimanenti doglianze.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    presente nel provvedimento impugnato

    Norma che disciplina il tipo di reato contestato (traffico di stupefacenti); utilizzata per inquadrare la fattispecie principale ma senza incidere direttamente sul principio interpretativo relativo all'attenuante

  • codice penale, art. 62, n. 4

    presente nel provvedimento impugnato

    L'attenuante della minore gravità del fatto (particolare tenuità) deve essere valutata, nel reato continuato, con riguardo al lucro ottenuto o perseguito per ogni singolo fatto-reato e non in relazione all'ammontare complessivo delle somme conseguite od avute di mira

  • giurisprudenza di legittimità

    Sez. 2, n. 9351 del 08/02/2018; Sez. 6, n. 14040 del 29/01/2015; Sez. 6, n. 30154 del 12/06/2007

    Precedenti richiamati per il principio secondo cui, nel reato continuato, la pluralità delle condotte può influire su aspetti sanzionatori diversi (pena base, aumento per continuazione, misure patrimoniali, benefici) ma non giustifica la valutazione in termini di lucro complessivo ai fini della particolare tenuità

Massime di principio

  • Nel reato continuato la valutazione dell'attenuante di particolare tenuità (art. 62, n. 4, cod. pen.) va fatta sul singolo episodio: occorre considerare il lucro effettivamente ottenuto o perseguito per ciascun fatto e non il profitto aggregato dell'intera serie di condotte.
  • La pluralità e la protrazione nel tempo delle condotte possono incidere su altri profili del trattamento sanzionatorio (misura della pena-base, aumento per continuazione, misure patrimoniali, accesso a benefici) ma non giustificano di per sé l'esclusione della particolare tenuità valutata caso per caso.
  • La motivazione del giudice deve esaminare i singoli episodi e indicare se ciascuno rientri o meno nella fattispecie dello "spaccio da strada" (quantitativi e corrispettivi modesti): l'assenza di tale specificazione può determinare l'annullamento con rinvio.
  • Se il giudice di merito non fornisce adeguata e distinta motivazione sulla configurabilità dell'attenuante nei reati proseguiti in continuazione, la Cassazione solitamente annulla e rinvia perché il vizio influisce anche sulla determinazione degli aumenti per continuazione e su altri effetti sanzionatori.
  • In sede di rinvio il giudice dovrà rievaluare l'eventuale riconoscimento dell'attenuante e, conseguentemente, rideterminare la pena e gli aumenti per continuazione, tenendo conto dell'incidenza dei singoli episodi e della loro concreta gravità economica.

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