Sentenza n. 259/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di trasferimento a un corso di Medicina della Basilicata per gravi motivi familiari
Esito
Favorevole al ricorrente (studentessa universitaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, iscritta al terzo anno di Medicina presso un'altra università, aveva chiesto il trasferimento ai sensi dell'art. 9 R.D. n. 1269/1938, rappresentando il grave aggravamento delle condizioni di salute della madre, la necessità di prestarle assistenza presso il domicilio familiare e l'impossibilità del fratello di assicurare un'assistenza effettiva e costante. Inizialmente aveva impugnato il silenzio dell'Università, deducendo la violazione dell'art. 2 l. n. 241/1990; dopo l'adozione del diniego, ha proposto motivi aggiunti deducendo: violazione dell'art. 9 R.D. n. 1269/1938 ed eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e illogicità; violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990; illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, l. n. 264/1999, ove interpretato come abrogativo dell'art. 9 R.D. n. 1269/1938; contrasto della medesima interpretazione con gli artt. 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'Università aveva respinto l'istanza ritenendo che i trasferimenti agli anni successivi al primo fossero subordinati alla disponibilità di posti e a una procedura selettiva, e che il trasferimento per gravi motivi fosse possibile soltanto in uscita.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso originario contro il silenzio, come già stabilito dalla sentenza parziale n. 69/2026, e ha accolto i motivi aggiunti. Il Collegio ha ritenuto applicabile l'art. 9 R.D. n. 1269/1938, qualificandolo, sulla base del più recente orientamento del Consiglio di Stato richiamato in sentenza, come norma eccezionale e derogatoria anche rispetto al sistema programmato di accesso universitario. La disposizione non è stata ritenuta implicitamente abrogata dalla l. n. 264/1999; inoltre, il D.M. n. 454/2025, quale fonte secondaria, non può impedire l'applicazione della norma primaria. Tra i gravi motivi possono rientrare anche le condizioni di salute di un familiare, quando impongano allo studente un'attività di assistenza e incidano concretamente sulla prosecuzione degli studi. L'Università avrebbe dovuto esaminare caso per caso la domanda e valutare la documentazione sanitaria prodotta, mentre si è limitata a escludere in radice l'applicabilità della disciplina. È stato quindi ravvisato il difetto di istruttoria. È stata altresì ritenuta illogica l'affermazione secondo cui il trasferimento per gravi motivi sarebbe possibile solo in uscita, poiché ogni trasferimento comporta necessariamente il passaggio da un'università a un'altra. Il motivo relativo alla violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 è stato assorbito. Non sono state esaminate le questioni di costituzionalità e di compatibilità con il diritto dell'Unione, essendo stata adottata un'interpretazione conforme della disciplina legislativa. Il diniego è stato annullato, con salvezza dell'ulteriore attività amministrativa. Le spese sono state compensate, salvo il contributo unificato posto a carico dell'Università.
Norme richiamate
art. 9 R.D. n. 1269/1938
se la domanda è "giustificata da gravi motivi"
La disposizione consente il trasferimento dello studente da un'università a un'altra per gravi motivi, anche negli anni successivi al primo e anche quando i gravi motivi riguardino la necessità di assistere un familiare malato. L'amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e caso per caso.
art. 2 l. n. 241/1990
È stato dedotto in relazione al silenzio dell'amministrazione; il ricorso contro il silenzio è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta adozione del provvedimento espresso.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La censura relativa all'omesso preavviso di rigetto è stata assorbita e non decisa nel merito.
art. 4, comma 1, l. n. 264/1999
La norma non è stata interpretata come implicitamente abrogativa dell'art. 9 R.D. n. 1269/1938; per tale ragione non è stato necessario sollevare questione di legittimità costituzionale.
art. 3, comma 1, lett. a) e b), l. n. 264/1999
Il sistema programmato di accesso universitario non esclude, secondo la lettura accolta dal TAR, l'applicazione eccezionale dell'art. 9 R.D. n. 1269/1938.
punto 17 dell'Allegato 1 al D.M. n. 454 del 16.7.2025
La previsione ministeriale sui posti disponibili per l'iscrizione agli anni successivi al primo non può essere considerata ostativa al trasferimento fondato sull'art. 9 R.D. n. 1269/1938, perché un atto secondario non può abrogare o derogare una fonte primaria.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Sono stati utilizzati per il ricorso contro il silenzio, divenuto improcedibile a seguito dell'adozione del provvedimento espresso.
art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha fondato l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari della ricorrente e della madre.
Massime di principio
- L'art. 9 R.D. n. 1269/1938 costituisce una disciplina eccezionale, derogatoria rispetto agli ordinari procedimenti di trasferimento e al sistema programmato di accesso universitario; pertanto, la disponibilità di posti e l'espletamento di una procedura selettiva non possono essere opposti in via automatica a una domanda fondata su gravi motivi.
- Tra i gravi motivi idonei a giustificare il trasferimento universitario possono rientrare le condizioni di salute di un familiare dello studente, quando esse rendano necessaria un'attività di assistenza concretamente incidente sulla frequenza e sulla prosecuzione degli studi.
- L'amministrazione universitaria, davanti a una domanda di trasferimento per gravi motivi, deve valutare concretamente la situazione rappresentata e la documentazione prodotta; il rigetto fondato sulla ritenuta inapplicabilità astratta della norma integra difetto di istruttoria.
- Un decreto ministeriale o altra fonte secondaria non può impedire l'applicazione di una norma primaria che consenta, in via eccezionale, il trasferimento universitario per gravi motivi.
- La formula secondo cui il trasferimento per gravi motivi sarebbe possibile soltanto "in uscita" è illogica, poiché il trasferimento universitario, per sua natura, comporta il passaggio da un'università a un'altra.
- Quando la disciplina applicabile può essere interpretata in modo conforme alla Costituzione e al diritto dell'Unione europea, non occorre sollevare la questione di legittimità costituzionale né disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
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