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Sentenza

Sentenza n. 1014/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'esecuzione della sentenza n. 298/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Sciacca, Sezione Lavoro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 1592/2023.

Giustizia amministrativa202501639

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Sciacca, Sezione Lavoro, che aveva condannato l'amministrazione al pagamento di € 2.000, oltre interessi, per il bonus "Carta del Docente" relativo agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 298/2024 del Tribunale Ordinario di Sciacca, Sezione Lavoro, divenuta definitiva e recante la condanna del Ministero al pagamento di € 2.000, oltre interessi, a titolo di bonus "Carta del Docente". Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando che il giudicato del giudice ordinario può essere eseguito mediante ottemperanza e che il passaggio in giudicato era stato attestato dalla cancelleria il 12 agosto 2025. Ha inoltre accertato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, poiché la sentenza era stata notificata all'amministrazione il 5 novembre 2024.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, accertando l'inadempimento del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme stabilite dalla sentenza del Tribunale di Sciacca entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza del TAR, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha disposto l'intervento sostitutivo e nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare su istanza dell'interessato entro un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario opererà senza ulteriore compenso, ritenendo applicabile per analogia la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione del giudicato e, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è esperibile anche per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione fonda l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    La proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione è subordinata al rispetto del termine dilatorio di 120 giorni, termine ritenuto rispettato nel caso concreto.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È richiamata quale base normativa del bonus "Carta del Docente" oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disposizione, pur prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con esclusione di un compenso ulteriore per il commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione destinataria della condanna non vi abbia dato spontanea esecuzione.
  • Ai fini della proponibilità dell'azione di ottemperanza per una condanna pecuniaria dell'amministrazione, deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all'amministrazione.
  • In presenza dell'inadempimento dell'amministrazione a un giudicato recante una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e disporre contestualmente l'intervento sostitutivo mediante la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza per dare esecuzione a una condanna pecuniaria dell'amministrazione può operare senza compenso ulteriore, in applicazione analogica della disciplina prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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