Sentenza n. 1014/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'esecuzione della sentenza n. 298/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Sciacca, Sezione Lavoro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 1592/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Sciacca, Sezione Lavoro, che aveva condannato l'amministrazione al pagamento di € 2.000, oltre interessi, per il bonus "Carta del Docente" relativo agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 298/2024 del Tribunale Ordinario di Sciacca, Sezione Lavoro, divenuta definitiva e recante la condanna del Ministero al pagamento di € 2.000, oltre interessi, a titolo di bonus "Carta del Docente". Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando che il giudicato del giudice ordinario può essere eseguito mediante ottemperanza e che il passaggio in giudicato era stato attestato dalla cancelleria il 12 agosto 2025. Ha inoltre accertato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, poiché la sentenza era stata notificata all'amministrazione il 5 novembre 2024.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, accertando l'inadempimento del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme stabilite dalla sentenza del Tribunale di Sciacca entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza del TAR, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha disposto l'intervento sostitutivo e nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare su istanza dell'interessato entro un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario opererà senza ulteriore compenso, ritenendo applicabile per analogia la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione del giudicato e, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è esperibile anche per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione fonda l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
La proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione è subordinata al rispetto del termine dilatorio di 120 giorni, termine ritenuto rispettato nel caso concreto.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È richiamata quale base normativa del bonus "Carta del Docente" oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disposizione, pur prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con esclusione di un compenso ulteriore per il commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione destinataria della condanna non vi abbia dato spontanea esecuzione.
- Ai fini della proponibilità dell'azione di ottemperanza per una condanna pecuniaria dell'amministrazione, deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all'amministrazione.
- In presenza dell'inadempimento dell'amministrazione a un giudicato recante una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e disporre contestualmente l'intervento sostitutivo mediante la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza per dare esecuzione a una condanna pecuniaria dell'amministrazione può operare senza compenso ulteriore, in applicazione analogica della disciplina prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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