Sentenza n. 743/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli- Sez. Lavoro n. 4686/2023, pubblicata in data 11.07.2023, nel procedimento n. r.g. 21096/2022, notificata all’Amministrazione in data 01.09.2023, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 4686/2023, relativa all'accredito di complessivi 1.500 euro sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 4686/2023, pubblicata l'11 luglio 2023 e non impugnata. La pronuncia aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della docente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 1° settembre 2023 ai fini dell'esecuzione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Persistendo l'inadempimento ministeriale, la ricorrente ha chiesto l'ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e regolarmente notificata, abbia immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve assicurare concretamente l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non risultava eseguito il giudicato, il Ministero è stato ordinato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla sua notificazione, se anteriore. È stato nominato fin d'ora commissario ad acta, in caso di ulteriore inerzia, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega; il commissario dovrà assicurare l'esecuzione nei successivi 60 giorni dall'insediamento su istanza della ricorrente. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora, quantificata negli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta in base al giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza, se anteriore, fino all'adempimento spontaneo tardivo o a quello eseguito dal commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in 650 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora per incentivare l'esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, decorso il quale può essere azionata l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è stata determinata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'effettivo adempimento.
Massime di principio
- Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e recante un obbligo di facere o di pagamento a carico di una pubblica amministrazione può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo quando l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
- Il giudicato civile ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'amministrazione destinataria e impone a quest'ultima di conseguire concretamente l'utilità o il bene della vita riconosciuti dalla pronuncia.
- La proposizione del giudizio di ottemperanza è giustificata dall'inesecuzione del giudicato quando siano decorsi il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e il termine eventualmente assegnato dal giudice dell'ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'insediamento all'ulteriore inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato per l'adempimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere liquidata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dal termine assegnato per l'esecuzione e fino all'adempimento spontaneo o commissariale; la nomina del commissario non priva l'amministrazione del potere di provvedere spontaneamente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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