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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13117/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della dichiarazione di inammissibilità per tardività del ricorso per riesame proposto il 31/10/2022 contro l'ordinanza del GIP di Napoli del 24/12/2021 che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per reati di truffa aggravata. Il Tribunale aveva ritenuto il ricorso tardivo poiché l'indagato, benché latitante, aveva nominato un difensore il 16/2/2022 il quale aveva ricevuto l'avviso di deposito degli atti il 22/2/2022; il Tribunale aveva quindi equiparato tale avviso alla notificazione della copia dell'ordinanza al difensore per conto dell'indagato. Il ricorrente ha contestato che, ai sensi dell'art. 309, comma 2, cod. proc. pen., per il latitante il termine decorre dalla notificazione eseguita ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen. mediante consegna della copia dell'ordinanza al difensore, e che l'avviso di deposito non è equivalente a tale notifica; inoltre si è richiamata la regola per cui, in caso di diversa decorrenza dei termini per l'imputato e il difensore, vale il termine che scade per ultimo (art. 585, comma 3). Nella fattispecie non risultava che la copia dell'ordinanza fosse stata consegnata al difensore ai sensi dell'art. 165, per cui il termine non era decorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha chiarito che per il latitante il termine per proporre la richiesta di riesame decorre, secondo il combinato disposto degli artt. 309, comma 2, e 165 cod. proc. pen., dalla notificazione del provvedimento eseguita mediante consegna di copia al difensore; la semplice notifica dell'avviso di deposito non è equivalente alla consegna della copia dell'ordinanza. In mancanza della notificazione ai sensi dell'art. 165, il termine decorre dalla data di esecuzione dell'ordinanza cautelare. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale del Riesame di Napoli per nuovo esame dell'istanza.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce che per il latitante il termine per l'impugnazione decorre dalla notificazione eseguita ai sensi dell'art. 165; la Corte interpreta che tale notificazione deve consistere nella consegna della copia dell'ordinanza al difensore e che termini non decorrono con il solo avviso di deposito.

  • art. 165 cod. proc. pen.

    Norma sulla notificazione degli atti mediante consegna di copia; la Corte richiede l'effettiva consegna della copia al difensore perché il termine per il latitante inizi a decorrere.

  • art. 296, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per distinguere la dichiarazione di latitanza e l'invio dell'avviso di deposito al difensore: la Corte afferma che l'avviso di deposito previsto dall'art. 296, comma 2, non equivale alla notificazione della copia dell'ordinanza ai sensi dell'art. 165.

  • art. 585, comma terzo, cod. proc. pen.

    Principio secondo cui, in caso di diversa decorrenza dei termini per l'imputato e per il difensore, si applica il termine che scade per ultimo; la Corte lo utilizza per consentire al difensore di proporre il riesame quando non sia già intervenuta impugnazione precedente.

  • D.L. n. 137/2020 e D.L. n. 198/2022 (norme procedurali sul rito e trattazione cartolare)

    Richiamati solo in relazione alla modalità di trattazione del ricorso (contraddittorio cartolare) ai sensi delle disposizioni emergenziali; non incidono sul merito della questione sui termini di impugnazione.

Massime di principio

  • Per l'imputato latitante il termine per proporre il riesame decorre solo dalla notificazione della copia dell'ordinanza al difensore mediante consegna ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen.; il mero invio dell'avviso di deposito non è sufficiente a far decorrere i termini.
  • Se la notificazione della copia dell'ordinanza non è stata eseguita, il termine può essere considerato decorrere dalla data di esecuzione dell'ordinanza (ad esempio dall'arresto/resa dell'interessato).
  • Quando esistano termini diversi per l'imputato e per il difensore, vale il termine che scade per ultimo (art. 585, comma 3), cosicché il difensore può proporre il riesame se non ha già impugnato precedentemente.
  • In ipotesi di estradizione/resa dall'estero la giurisprudenza può valutare la decorrenza del termine anche dalla notificazione all'interessato al momento dell'esecuzione dell'ordinanza, ma ogni caso richiede verifica formale dell'avvenuta notificazione al difensore ai sensi dell'art. 165.
  • I giudici di merito non possono equiparare automaticamente l'avviso di deposito della documentazione al compimento dell'adempimento di notificazione previsto per il latitante; va verificata la materialità della consegna della copia dell'ordinanza.

Testo integrale

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