Cassazione Penale, Sentenza n. 29955/2025 del 29/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato le condanne per omicidio colposo con cooperazione colposa. Longo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla causalità della colpa, alla prevedibilita dell'evento e all'inesistenza della cooperazione colposa (contesta l'applicazione dell'art. 149 cod. strada e la correlazione tra violazione e risultato). Denzi contesta l'integrazione dell'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen. (sostenendo che la violazione dell'art. 164 cod. strada non ha inciso causalmente sull'evento e che il fatto andrebbe riqualificato ai sensi dell'art. 589, comma 1, con conseguente estinzione per prescrizione), chiede l'applicazione dell'art. 131-bis (tenuità del fatto) e censura la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul confronto con la posizione del coimputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente inammissibili e ha confermato le conclusioni dei giudici di merito: responsabilità colposa per entrambi i conducenti in cooperazione ai sensi dell'art. 113 cod. pen.; sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen. (quanto meno per il comportamento di Denzi, richiamando anche l'art. 140 cod. strada); esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis cod. pen.); conferma del trattamento sanzionatorio deciso in appello (concessione delle attenuanti generiche a favore di Denzi con giudizio di prevalenza sull'aggravante) e rigetto delle censure su causalità e prevedibilità. I ricorrenti sono inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 589 cod. pen.
La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie aggravata di cui al comma 2 quando l'evento mortale sia commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale; tale aggravante può fondarsi anche sulla violazione della regola generale di cautela di cui all'art. 140 cod. strada.
art. 149 cod. strada
durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono
La norma ha ampia portata preventiva e la violazione può rispondere del rischio di eventi collegati alla circolazione del veicolo che precede; la prevedibilità dell'evento va valutata in termini di classi di eventi.
art. 164 cod. strada
comma 1 e comma 2 (riferimento in motivazione)
Contestata la mancata segnalazione o fissaggio del carico; la Corte d'appello ha ritenuto condivisibile l'accertamento di una violazione della disciplina del trasporto del carico e, comunque, la rilevanza dell'art. 140 cod. strada quale norma generale di cautela.
art. 140 cod. strada
La Corte ha considerato che la violazione dell'obbligo generale di non costituire pericolo per la circolazione integra, ai fini dell'art. 589 comma 2, un'ipotesi di violazione delle norme sulla circolazione stradale.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede valutazione complessiva e oggettiva di modalita, grado di colpevolezza ed entità del danno: la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie con alto grado di colpa e decesso, i presupposti non sussistessero.
art. 113 cod. pen.
La Corte ha applicato il principio della cooperazione colposa: concorso causale di entrambi i conducenti con reciproca consapevolezza della convergenza dei rispettivi contributi all'evento.
art. 157, comma 6, cod. pen.
Richiamata in relazione ai termini di prescrizione applicabili al reato commesso nel 2011 (raddoppio dei termini che porta la prescrizione al periodo indicato in motivazione).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la liquidazione a titolo di somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 per ciascun ricorrente.
Massime di principio
- La prevedibilità dell'evento colposo va valutata in termini di 'classi di eventi' attinenti alla regola cautelare violata, non nella riproduzione puntuale e unica della dinamica concreta.
- La violazione della distanza di sicurezza (art. 149) o di obblighi generali di prudenza (art. 140) può concorrere causalmente all'evento letale se rende prevedibili gli esiti dannosi riconducibili alla classe di rischio protetta dalla norma.
- La cooperazione colposa richiede che ciascun agente abbia consapevolezza della convergenza del proprio contributo verso un procedimento causale comune; non è richiesta la consapevolezza della colpevolezza dell'altrui condotta.
- Ai fini dell'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, non è indispensabile la violazione di una norma specifica del codice della strada: è sufficiente l'inosservanza delle regole generali di prudenza e sicurezza stradale.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è applicabile solo previa valutazione complessiva e oggettiva; non è compatibile con fattispecie caratterizzate da elevato grado di colpa e danno grave come l'omicidio colposo con esito mortale.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio e il confronto tra attenuanti e aggravanti competono al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizi di illogicità o arbitrarietà della motivazione.
- In difesa, per contestare la responsabilità colposa è strategico puntare a dimostrare l'assenza di nesso causale specifico e l'insussistenza della prevedibilità dell'esito mortale rispetto alla regola cautelare invocata; per ottenere la tenuità occorre provare esiguità della condotta e del danno e basso grado di colpa.
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