Cassazione Civile, Ordinanza n. 32221/2025 del 11/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una cooperativa nei confronti di una lavoratrice che, al momento dell’assunzione, aveva sottoscritto domanda di ammissione a socio con impegno a versare una quota sociale rateizzata mediante trattenute in busta paga. Alla cessazione del rapporto lavorativo e societario, la cooperativa ha chiesto il residuo della quota ancora non versato. La lavoratrice ha proposto opposizione deducendo che la sottoscrizione del rapporto associativo sarebbe avvenuta sotto coartazione della volontà, perché le sarebbe stato fatto capire che la firma del modulo di adesione fosse necessaria per essere assunta in occasione di un cambio appalto; ha inoltre eccepito la nullità del modulo per indeterminatezza della clausola relativa alle trattenute mensili, l’assenza di genuinità del rapporto sociale e l’inefficacia nei suoi confronti della delibera di riduzione del capitale sociale intervenuta dopo la cessazione del rapporto. In appello la lavoratrice ha censurato la valutazione delle prove, il rigetto della prova testimoniale e la mancata concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; ha poi contestato la decisione sulla determinatezza dell’obbligazione. La cooperativa ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando che la Corte d’appello avesse erroneamente operato una compensazione tra il credito residuo per la quota sociale e la somma da restituire alla lavoratrice per la riduzione della quota conseguente alle perdite, oltre a denunciare una asserita inversione dell’onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della lavoratrice e ha rigettato il ricorso incidentale della cooperativa. Ha quindi confermato, quanto al giudizio di legittimità, la decisione della Corte d’appello nella parte in cui aveva ridotto l’importo dovuto dalla lavoratrice, escludendo però che vi fossero vizi denunciabili sul piano dell’omesso esame di fatti decisivi o della motivazione. Quanto al ricorso incidentale, ha ritenuto legittimo l’accertamento del dare-avere operato dalla Corte d’appello, trattandosi di poste originate da un unico rapporto, e ha giudicato generico il motivo sull’onere della prova. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti impugnanti.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il vizio di omesso esame ex n. 5 è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare la valutazione delle prove o il diniego di prove testimoniali. Il n. 4 consente di denunciare nullità della sentenza o del procedimento, ma non una mera critica al merito.
art. 132 c.p.c.
La nullità per motivazione sussiste solo in caso di motivazione apparente, mancante o incomprensibile; non basta il dissenso sulla valutazione delle prove.
art. 183 c.p.c.
La concessione dei termini per memorie è facoltativa per il giudice e la mancata concessione non determina automaticamente nullità, soprattutto se la parte non prova di averne formulato richiesta.
art. 112 c.p.c.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice procede all’accertamento del dare e avere derivante da un unico rapporto sostanziale e non introduce una compensazione propria fondata su eccezione non proposta.
art. 2697 c.c.
L’onere di provare i fatti estintivi dell’obbligazione grava sul debitore; il motivo che contesti la ripartizione dell’onere deve indicare specificamente quali fatti e documenti siano stati mal valutati.
art. 13 d.P.R. 115/2002
Ricorrendo i presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato per ciascuna impugnazione proposta.
art. 1, comma 17, l. 228/2012
Ha introdotto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 115/2002 relativo al raddoppio del contributo unificato.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, è inammissibile salvo specifica deduzione di ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per contestare la mera valutazione delle prove o il mancato accoglimento di istanze istruttorie; esso richiede l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
- La denuncia di motivazione apparente è ammissibile solo quando la sentenza non consenta di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente allegare che la motivazione sia ritenuta dalla parte non convincente o incompleta.
- La mancata ammissione di prova testimoniale è censurabile solo se la prova abbia carattere decisivo, cioè sia idonea, con giudizio controfattuale certo e non meramente probabile, a condurre a un esito diverso della controversia.
- Quando crediti e debiti derivano da un unico rapporto, il giudice può procedere d’ufficio all’accertamento del reciproco dare-avere e alla conseguente elisione delle poste fino alla concorrenza, senza necessità di eccezione di compensazione in senso proprio.
- Il debitore che invochi un fatto estintivo o parzialmente estintivo del credito deve allegarlo e provarlo in modo specifico; il motivo di ricorso che contesti la valutazione di merito deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
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