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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20826/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata dal contribuente per ottenere la restituzione di somme asseritamente versate in eccesso a titolo di IRPEF sull'indennità di incentivo all'esodo relativa all'anno d'imposta 2005. Il contribuente sosteneva che la tassazione fosse stata effettuata in violazione della disciplina, così come modificata dal decreto legge n. 223 del 2006, e dei principi affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di discriminazione di trattamento tra uomini e donne nell'ambito dell'art. 19 TUIR. La CTP aveva respinto il ricorso per decadenza dall'azione di rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 602/1973; la CTR aveva invece accolto solo parzialmente l'appello, limitatamente a un ulteriore conguaglio applicato dall'Ufficio nel 2011. In cassazione il ricorrente deduceva, con i primi due motivi, omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR non avesse realmente deciso sulle censure relative all'applicazione della normativa sopravvenuta e avesse motivato in modo contraddittorio e apparente; inoltre contestava che la CTR avesse pronunciato su una domanda non proposta, incorrendo in ultrapetizione. Con i motivi terzo e quarto, formulati in via subordinata, deduceva la violazione delle norme fiscali sulla riliquidazione e sul termine decadenziale, sostenendo che il termine per il rimborso dovesse decorrere dalla riliquidazione del 16 giugno 2011 e non dal versamento originario, e che in quella sede non fosse stata applicata correttamente la disciplina conseguente alla giurisprudenza unionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi del ricorso. Ha affermato che la riformulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. consente il sindacato di legittimità solo nei casi di anomalia motivazionale radicale, ma ha rilevato che la sentenza della CTR presentava proprio una motivazione perplessa, contraddittoria e solo apparente: il giudice di merito non si era confrontato con i motivi di appello, aveva usato formulazioni dubitative sulla decadenza, aveva richiamato ragioni di giustizia fiscale ed equità senza chiara base nel thema decidendum e aveva affrontato, in modo non coerente con le domande delle parti, la questione del conguaglio. Conseguentemente la Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, affinché riesamini la causa con congrua motivazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. I motivi terzo e quarto sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come norma che consente la censura per violazione di legge, ma nel caso concreto i motivi erano costruiti soprattutto come contestazione della motivazione e dell'omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    La Corte richiama la nozione attuale di vizio motivazionale come sindacato ridotto al minimo costituzionale, ammissibile solo per anomalie motivazionali radicali.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte considera infondato sul piano decisorio il richiamo all'omessa pronuncia solo nei termini in cui esso si traduceva nella denuncia di una motivazione inesistente o incoerente; il vero rilievo accolto è la motivazione apparente e contraddittoria.

  • art. 38 del DPR n. 602/1973

    Era la base della declaratoria di decadenza in primo grado; la questione resta però assorbita per effetto dell'accoglimento dei motivi sulla motivazione.

  • art. 19 TUIR

    Richiamato dal ricorrente come disposizione discriminatoria poi modificata; il suo corretto regime applicativo era uno dei temi sostanziali dedotti in appello e nel ricorso per cassazione.

  • decreto legge 4 luglio 2006, n. 223

    Richiamato come intervento normativo sopravvenuto che avrebbe eliminato la disparità di trattamento nell'imposizione delle indennità di incentivo all'esodo.

  • art. 23, primo comma, DPR n. 917/1986

    Invocato nei motivi subordinati come norma sulla ritenuta e riliquidazione della tassazione separata.

  • art. 19, primo comma, DPR n. 602/1973

    Richiamato nei motivi subordinati in relazione al termine per la richiesta di rimborso e alla disciplina della riliquidazione.

  • art. 36-ter, DPR n. 600/1973

    Richiamato nei motivi subordinati quale base normativa del controllo e della riliquidazione delle dichiarazioni.

  • art. 12 delle preleggi

    Richiamato nel passaggio in cui la Corte interpreta la riformulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. secondo i canoni ermeneutici generali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., è censurabile solo la motivazione inesistente, apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non è più deducibile il mero difetto di sufficienza argomentativa.
  • La sentenza di merito è nulla quando non si confronta con i motivi di appello e si limita a formulazioni dubitative o equitative prive di chiara adesione o confutazione delle domande e delle difese delle parti.
  • Il giudice di merito non può decidere su una questione estranea al thema decidendum, né attribuire rilievo a domande o pretese non proposte dalle parti.
  • Quando un motivo di ricorso investe in modo dirimente la struttura motivazionale della decisione, restano assorbiti i motivi subordinati che presuppongano la validità dell'impostazione giuridica o fattuale censurata.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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