Sentenza n. 4596/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato, liquidando le spese del primo grado in euro 500,00 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario carta docente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante aveva agito davanti al TAR Liguria per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che aveva ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito l’attribuzione della carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Il TAR aveva accolto il ricorso, ma aveva liquidato le spese del giudizio in euro 500,00 oltre oneri di legge, motivando la riduzione con il carattere seriale e la natura della controversia. Con l’appello è stata contestata esclusivamente la statuizione sulle spese, deducendo che l’importo fosse inferiore ai parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 e non adeguatamente motivato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha affermato che il giudice dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese, ma, quando condanna una parte al pagamento, deve considerare i parametri del d.m. n. 55 del 2014, valutando le caratteristiche, l’importanza, la difficoltà, il valore della controversia, l’attività svolta, i risultati conseguiti e le altre circostanze rilevanti. Non esiste più un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari, ma uno scostamento apprezzabile e rilevante dai parametri deve essere motivato e non può condurre a una liquidazione meramente simbolica, incompatibile con il decoro professionale e con l’effettività della tutela giurisdizionale. Nel caso concreto, il TAR si era limitato a richiamare la serialità della controversia, senza spiegare adeguatamente la quantificazione. La serialità, inoltre, non giustificava di per sé la riduzione, potendo anzi aggravare la responsabilità dell’amministrazione che continui a negare una posizione già riconosciuta giudizialmente. In ragione dell’effetto devolutivo dell’appello, il Consiglio di Stato ha liquidato nuovamente le spese del primo grado in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado d’appello sono state compensate, mentre è stata riconosciuta la rifusione del contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, la cui attribuzione era stata ordinata dal giudice ordinario e costituiva l’oggetto dell’esecuzione del giudicato.
artt. 4 e 5 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
«delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»
Impongono al giudice di considerare i parametri generali per la liquidazione dei compensi, anche alla luce dei valori medi tabellari, suscettibili di aumento o diminuzione entro i limiti previsti.
art. 13, comma 6, l. 247/2012
Prevede la determinazione dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali mediante decreto ministeriale.
art. 9, comma 1, d.l. 1/2012, convertito dalla l. 27/2012
Ha abrogato le tariffe professionali e il precedente sistema di inderogabilità dei minimi tariffari.
art. 2233, comma 2, c.c.
Costituisce il limite legale alla liquidazione, impedendo la determinazione di somme simboliche non conformi al decoro della professione.
artt. 24 e 113 Cost.
Tutela l’effettività della tutela giurisdizionale; una liquidazione manifestamente insufficiente e non motivata delle spese può comprometterla.
art. 47 CDFUE
Rafforza il principio della tutela giurisdizionale effettiva, rilevante anche nella determinazione delle spese processuali.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Richiamato in relazione al principio di leale collaborazione e correttezza nei rapporti tra amministrazione e cittadini.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese di lite, inclusa la compensazione, ma tale discrezionalità deve essere esercitata considerando tutte le circostanze concrete della controversia.
- Quando il giudice pone le spese a carico della parte soccombente, deve fare riferimento ai parametri del d.m. n. 55 del 2014, pur non essendo vincolato ai minimi tariffari inderogabili del precedente sistema.
- Uno scostamento apprezzabile e rilevante dai parametri ministeriali richiede una motivazione specifica sui criteri utilizzati per la quantificazione; non è sufficiente il generico richiamo alla serialità o alla natura della controversia.
- La liquidazione delle spese non può essere meramente simbolica o manifestamente insufficiente, poiché deve assicurare il rispetto del decoro professionale e non compromettere l’effettività della tutela giurisdizionale.
- La serialità del contenzioso non giustifica automaticamente la riduzione delle spese e, quando deriva dalla reiterata resistenza dell’amministrazione a una posizione già riconosciuta giudizialmente, può costituire un elemento contrario alla riduzione della condanna alle spese.
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