Cassazione Civile, Ordinanza n. 21681/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per un'annualità d'imposta non chiaramente leggibile nel testo, emesso nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. L'Ufficio contestava, tra l'altro, pagamenti in contanti per importi superiori al limite previsto dall'art. 37, comma 5, della L. 342/2000, con conseguente decadenza dalle agevolazioni della L. 398/1991, omessa dichiarazione IVA e irregolarità contabili, oltre a numerosi prelevamenti in contanti. La CTP rigettava il ricorso della contribuente; in appello la CTR accoglieva parzialmente il gravame limitatamente al criterio di determinazione del reddito, ritenendo che dovesse applicarsi il criterio di competenza e non quello di cassa, richiamando per relationem una precedente sentenza relativa ad altre annualità e rinviando all'Ufficio per la rideterminazione del reddito. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione solo apparente, perché fondata esclusivamente su rinvio a precedente decisione senza autonoma esplicitazione delle ragioni; 2) omessa o apparente motivazione sul fatto che l'Ufficio avrebbe applicato il criterio di cassa anziché quello di competenza; 3) omesso esame del fatto decisivo relativo al criterio effettivamente utilizzato; 4) violazione di norme sostanziali e del giudicato, per avere la CTR attribuito efficacia vincolante a una precedente sentenza non passata in giudicato e per non avere considerato che il criterio corretto era quello di competenza; 5) error in procedendo per non avere il giudice tributario deciso nel merito la pretesa fiscale, limitandosi ad annullare parzialmente l'atto e rimettendo all'Ufficio la rideterminazione del reddito, in violazione della natura di impugnazione-merito del processo tributario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quinto motivo di ricorso, ritenendo assorbiti il secondo, il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse solo apparente, perché limitata a un richiamo tautologico a una precedente decisione, e ha inoltre affermato che il giudice tributario, una volta ritenuta l'erroneità della pretesa, non può limitarsi a rimettere all'Ufficio la rideterminazione del reddito, ma deve pronunciarsi egli stesso sul quantum della pretesa tributaria, in coerenza con la natura di impugnazione-merito del processo tributario.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
impone un obbligo di motivazione della sentenza tributaria; il mero rinvio tautologico ad altra decisione, senza esplicitazione del ragionamento decisorio, integra motivazione apparente e nullità della sentenza.
art. 61 D.Lgs. n. 546/1992
richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria nel censurare il difetto di autonoma argomentazione della CTR.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato quale parametro per dedurre la nullità della sentenza per error in procedendo e motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per le censure di omesso esame di fatti decisivi e di omessa/apparente motivazione; la Corte non esamina nel merito tali censure perché assorbite o comunque travolte dall'accoglimento dei primi motivi.
art. 2909 c.c.
invocato dalla ricorrente per contestare l'attribuzione di efficacia vincolante a una sentenza non passata in giudicato.
L. n. 398/1991
richiamata come fonte del regime agevolativo di cui la contribuente sarebbe decaduta per violazione del limite ai pagamenti in contanti.
art. 37, comma 5, L. n. 342/2000
norma posta a base della contestazione relativa ai pagamenti in contanti superiori al limite consentito.
D.P.R. n. 917/1986, artt. 73, comma 2, 109, comma 1, 143, 144 e 148
richiamati per sostenere che le componenti reddituali andavano imputate secondo il criterio di competenza e per la disciplina fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche.
D.P.R. n. 600/1973, artt. 39 e 40
richiamati in relazione ai poteri di accertamento e alla determinazione del reddito.
D.Lgs. n. 446/1997, artt. 3 e 5
richiamati per il profilo dell'IRAP e della base imponibile.
art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
richiamato per affermare il divieto per le commissioni tributarie di pronunciare sentenze di condanna generica o comunque non definitive sul solo an della pretesa, senza definire il quantum.
artt. 1, 2, 7 e 36 D.Lgs. n. 546/1992
richiamati per ribadire la natura di impugnazione-merito del processo tributario.
artt. 112 e 115 c.p.c.
richiamati nel quinto motivo in relazione ai poteri del giudice tributario e alla necessità di decidere sulla domanda proposta.
art. 1362 ss. c.c.
richiamati nel quinto motivo per l'interpretazione degli atti processuali delle parti.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza tributaria è apparente e quindi nulla quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, specie se si limita a un rinvio per relationem a una precedente decisione senza estrarne e confrontarne i passaggi decisivi.
- Nel processo tributario, che ha natura di impugnazione-merito, il giudice non può arrestarsi all'annullamento dell'atto impositivo o rimettere all'Ufficio la rideterminazione della pretesa: se ritiene infondata o erronea la quantificazione, deve decidere nel merito e determinare egli stesso, nei limiti della domanda, l'effettivo quantum dovuto.
- È viziata la pronuncia che, dopo avere accolto solo in linea di principio una doglianza sulla quantificazione del reddito, non definisca compiutamente la misura dell'imposta e delle sanzioni, risolvendosi in una decisione parziale sull'an della pretesa.
- Il richiamo a una precedente sentenza può avere valore argomentativo solo se il giudice renda percepibili le ragioni della propria adesione e l'attualità delle valutazioni compiute nel caso concreto; diversamente il rinvio non sostituisce la motivazione richiesta dalla legge.
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