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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31398/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato la decisione di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio, insistendo su dodici motivi di violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto assorbenti i primi due motivi, con i quali si denunciava la nullità del giudizio di appello per mancata regolare citazione dell'imputato appellante. Dall'esame degli atti è emerso che l'imputato era trasferito da anni in Germania, risultando irreperibile al precedente indirizzo; nonostante ciò, il giudizio di appello era stato celebrato in forma cartolare con semplice comunicazione dell'atto al difensore, senza notifica personale dell'atto di citazione e senza attivare il procedimento di irreperibilità e le ricerche all'estero previste dalla legge. Secondo il ricorrente, tale modalità di instaurazione del giudizio di secondo grado aveva impedito la sua effettiva conoscenza dell'atto e integrava nullità assoluta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo fondato il vizio processuale relativo alla mancata corretta citazione dell'imputato nel giudizio di appello. Ha rilevato che, pur essendo stata correttamente dichiarata l'assenza nel giudizio di primo grado, tale dichiarazione non spiegava effetti automatici nel grado di appello; per quest'ultimo era comunque necessaria la citazione dell'imputato appellante. Accertata la sua irreperibilità per trasferimento all'estero, la Corte ha affermato che avrebbero dovuto essere svolte ricerche fuori dal territorio dello Stato e, in caso di esito negativo, emesso decreto di irreperibilità, con conseguente corretta notifica secondo le regole di rito. Poiché ciò non è avvenuto, la comunicazione al difensore è stata ritenuta inidonea a garantire la conoscenza effettiva dell'atto e fonte di nullità assoluta. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 420-bis c.p.p.

    La precedente dichiarazione di assenza in udienza preliminare era corretta ai fini del primo grado, ma non esauriva le esigenze di citazione nel grado di appello.

  • art. 601 c.p.p.

    Nel giudizio di appello è sempre necessaria la citazione dell'imputato appellante, salvo i casi di inammissibilità dell'impugnazione rilevabili ai sensi dell'art. 591 c.p.p.

  • art. 591 c.p.p.

    co. 1, lett. a), b), c) e d)

    Solo nelle ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione il giudice dell'appello può prescindere dalla citazione dell'imputato appellante e dichiarare l'inammissibilità d'ufficio.

  • art. 598-bis c.p.p.

    L'imputato appellante deve poter esercitare personalmente, anche tramite interlocuzione con il difensore, i diritti riconosciuti nel giudizio di appello cartolare.

  • art. 159 c.p.p.

    In presenza di irreperibilità dell'imputato trasferitosi all'estero, il giudice deve procedere alla declaratoria di irreperibilità per consentire la corretta instaurazione del giudizio mediante le notifiche previste.

  • art. 169 c.p.p.

    Se l'imputato risulta trasferito all'estero, vanno svolte ricerche nei luoghi indicati dalla norma e, se necessario, anche fuori dal territorio dello Stato nei limiti delle convenzioni internazionali, prima di emettere il decreto di irreperibilità.

  • art. 179 c.p.p.

    La notificazione eseguita in modo inidoneo a garantire l'effettiva conoscenza dell'atto integra una nullità assoluta per omessa notificazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello la citazione dell'imputato appellante è regola necessaria anche quando il processo si svolge in forma cartolare; la pregressa dichiarazione di assenza nel grado precedente non sostituisce automaticamente la notificazione per il grado d'impugnazione.
  • Se dagli atti emerge che l'imputato si è trasferito all'estero ed è irreperibile presso il precedente domicilio, il giudice deve attivare le ricerche previste dal codice, comprese quelle fuori dal territorio dello Stato nei limiti delle convenzioni internazionali, prima di procedere con notifiche surrogate.
  • La notifica dell'atto di citazione al difensore, in assenza delle condizioni di legge per la notifica sostitutiva, non è idonea a garantire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato e può determinare una nullità assoluta del giudizio.
  • La mancata corretta instaurazione del giudizio di appello per difetto di citazione dell'imputato appellante comporta l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, dovendosi rinnovare il giudizio davanti a un diverso collegio.
  • La tutela del contraddittorio in appello impone che l'imputato sia posto in condizione di partecipare personalmente o tramite il difensore al giudizio, specialmente nei riti cartolari, in cui l'esercizio dei diritti difensivi richiede una regolare conoscenza dell'atto introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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