Sentenza n. 1040/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del decreto prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata l’istanza di emersione dal lavoro irregolare, presentata dal ricorrente a beneficio del sig. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata a beneficio di un cittadino straniero
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il datore di lavoro ha impugnato il rigetto dell’istanza di emersione deducendo: l’omessa notificazione del provvedimento; la mancata instaurazione di un valido contraddittorio procedimentale e l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990; l’insussistenza di un obbligo normativo di produrre un valido documento di identità al momento della presentazione dell’istanza e, comunque, il successivo conseguimento di un passaporto valido da parte del lavoratore, nonché la sua intenzione di integrarsi nel contesto sociale e lavorativo italiano. L’amministrazione aveva motivato il diniego con la mancanza di un valido documento di identità e di prova della presenza del lavoratore in Italia prima dell’8 marzo 2020.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per la mancata instaurazione di un valido contraddittorio procedimentale e per l’omissione del preavviso di rigetto nei confronti del lavoratore straniero, destinatario degli effetti diretti della procedura di emersione: tale omissione lede in modo sostanziale le sue prerogative partecipative. La doglianza è stata ritenuta preliminare; le altre censure sono state assorbite, senza decisione nel merito. Il decreto di rigetto è stato annullato secondo gli effetti precisati in motivazione: l’amministrazione deve riaprire il procedimento in contraddittorio con l’interessato e concluderlo con un provvedimento espresso e congruamente motivato, tenendo conto di quanto affermato nella sentenza. Il TAR ha osservato che la mancanza del documento di identità e della prova documentale della presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020 apparivano idonee a fondare il diniego, ma non ha deciso definitivamente tali questioni. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Ai fini del buon esito della procedura di regolarizzazione è quindi necessaria la presenza dello straniero in Italia prima dell'8 marzo 2020 e che essa sia dimostrata mediante gli strumenti probatori specificamente indicati dalle fonti primarie e regolamentari.
La procedura di emersione presuppone la presenza del cittadino straniero in Italia prima dell’8 marzo 2020, da dimostrare con gli strumenti probatori previsti dalle fonti primarie e regolamentari.
art. 10-bis l. 241/1990
Sul punto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che «La mancata integrazione del contraddittorio e l'omissione del preavviso di rigetto nei confronti del lavoratore straniero destinatario della procedura di emersione da lavoro irregolare implica una lesione sostanziale delle prerogative partecipative che si consuma rispetto ad un soggetto cui sono destinati gli effetti diretti del provvedimento finale» (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 16 maggio 2024, n. 4368).
Nella procedura di emersione, il preavviso di rigetto e il contraddittorio devono coinvolgere il lavoratore straniero destinatario degli effetti diretti del provvedimento; la loro omissione determina una lesione sostanziale delle sue prerogative partecipative.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Per tale ragione l’amministrazione è tenuta a riaprire il procedimento in contraddittorio con l’interessato e di concluderlo con un provvedimento espresso e congruamente motivato che tenga in debita considerazione quanto affermato nella presente sentenza.
Il giudice, in presenza di poteri amministrativi ancora da esercitare, annulla il diniego e impone la riedizione del procedimento nel rispetto del contraddittorio, senza sostituirsi all’amministrazione nella decisione finale.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare, il lavoratore straniero, quale destinatario degli effetti diretti del provvedimento finale, deve essere posto in condizione di partecipare al procedimento; l’omissione del contraddittorio e del preavviso di rigetto lede in modo sostanziale le sue prerogative partecipative.
- Quando il diniego di emersione è annullato per un vizio procedimentale preliminare e residuano valutazioni amministrative da compiere, il giudice assorbe le ulteriori censure e dispone la riapertura del procedimento in contraddittorio, imponendo all’amministrazione di concluderlo con un provvedimento espresso e congruamente motivato.
- Ai fini della procedura di emersione disciplinata dall’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, la presenza del lavoratore straniero in Italia prima dell’8 marzo 2020 deve essere provata con gli strumenti probatori specificamente previsti dalle fonti primarie e regolamentari.
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