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Sentenza

Sentenza n. 8399/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, anche nella forma del decreto presidenziale inaudita altera parte ex art. 56 d.lgs. 104/2010, -del decreto Prot. n. -OMISSIS-, emesso in data 17.11.2022 dalla Prefettura della Provincia di Roma in persona del Prefetto p.t. e notificato all'odierno ricorrente in data 28.11.2022, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico da quest'ultimo presentato avverso il provvedimento del divieto di accesso alle manifestazioni sportive (D.A.Spo) per anni TRE (3) n. -OMISSIS- emesso dal Questore di Roma in data 21 marzo 2022 e notificato il 26 marzo 2022; -di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi e discendenti, anche non conosciuti rispetto a quelli impugnati, ivi compresi: - il provvedimento (decreto) n. -OMISSIS- del Questore di Roma emesso in data 21 marzo 2022 e notificato il 26 marzo 2022 (doc.2) con il quale veniva disposto a carico del Sig. -OMISSIS- il divieto di accesso, per un periodo di anni 3, all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello, agonistico od amichevole, calendarizzati e pubblicizzati di volta in volta individuate ed evidenziate, con transenne ed altro, a cura del responsabile del servizio di ordine pubblico ed a tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che assistono o partecipano alle suddette manifestazioni sportive siano essi indicati da apposita segnaletica e dalle forze dell'ordine o siano essi facilmente individuabili da prassi comune e consuetudine, così specificatamente indicati: entro il raggio di 1000 metri dal perimetro dei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, dai relativi luoghi destinati alla sosta degli automezzi, dalle stazioni ferroviarie ed aree di servizio autostradali ed autogrill, nonché le altre aree di sosta autostradali, extraurbane ed urbane destinate alla sosta, trasporto o transito delle tifoserie dirette alle manifestazioni sportive; - la comunicazione di avvio e partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 7.08.1990 volto all'emissione della suindicata misura di prevenzione notificata in data 3.03.2022; - il verbale di identificazione, dichiarazione/elezione di domicilio e nomina del difensore del 19.02.2022; - ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso e discendente, anche non conosciuto rispetto a quello impugnato.

Giustizia amministrativa202301305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro un DASPO di durata triennale, nonché il DASPO questorile e gli atti presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Roma del 17 novembre 2022, notificato il 28 novembre 2022, con cui era stato respinto il ricorso gerarchico proposto contro il DASPO emesso dal Questore di Roma il 21 marzo 2022 e notificato il 26 marzo 2022. Il DASPO vietava per tre anni l'accesso agli stadi e agli altri impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputassero incontri di calcio, nonché l'accesso ai luoghi di sosta, transito e trasporto delle tifoserie, entro il raggio di 1.000 metri dai luoghi delle manifestazioni e dagli ulteriori siti indicati nel provvedimento. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti, previa sospensione cautelare, impugnando anche la comunicazione di avvio del procedimento, il verbale di identificazione e gli atti presupposti e consequenziali. L'ordinanza cautelare che aveva respinto la sospensione è rimasta inappellata. Prima dell'udienza pubblica, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché il DASPO aveva cessato di produrre effetti inibitori il 26 marzo 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La cessazione degli effetti inibitori del DASPO ha fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla definizione della domanda di annullamento; il Collegio ha pronunciato in conformità alla dichiarazione della parte, in applicazione del principio dispositivo che opera anche nel processo amministrativo. Le spese di lite sono state compensate, considerata la costituzione soltanto formale dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 56 d.lgs. 104/2010

    Richiamato nell'epigrafe quale fondamento della richiesta di decreto cautelare presidenziale inaudita altera parte; la relativa domanda non è stata esaminata nella sentenza definitiva.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La cessazione degli effetti dell'atto amministrativo impugnato può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla domanda di annullamento, quando viene meno l'utilità concreta e attuale conseguibile attraverso la pronuncia giudiziale.
  • Nel processo amministrativo il giudice deve conformarsi alla dichiarazione della parte circa la sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo, quando tale sopravvenienza rende improcedibile la domanda principale.
  • La costituzione meramente formale dell'amministrazione può giustificare la compensazione delle spese di lite in caso di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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