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Sentenza

Sentenza n. 271/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento - del giudizio insufficiente, pari a 15/30, assegnato al ricorrente in relazione alla prova scritta dell’esame di abilitazione alla professione d’avvocato che ha decretato la non ammissione alla successiva prova orale, reso noto dalla Corte d’Appello di -OMISSIS- mediante pubblicazione di apposita comunicazione nella pagina web del portale del Ministero di Giustizia in data 10 aprile 2025; - del verbale di correzione degli elaborati scritti, stilato il 28 gennaio 2025 dalla IV° Sottocommissione presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui ha assegnato alla prova di parte ricorrente (elaborato n. 324 in materia di diritto amministrativo) il punteggio insufficiente di 15/30, conosciuto in esito ad apposita istanza di accesso agli atti formulata in data 11 aprile 2025 e del giudizio pari a 15/30 apposto in calce alla prova scritta in materia di diritto amministrativo di parte ricorrente, conosciuto in esito ad apposita istanza di accesso agli atti dell’11 aprile 2025; - del verbale della I° adunanza del 22 novembre 2024, con il quale la I° Sottocommissione presso la Corte d’Appello di -OMISSIS- ha deliberato le misure compensative e dispensative per i candidati con DSA, conosciuto in esito ad apposita istanza di accesso agli atti in data 13 dicembre 2024, e con il quale, al ricorrente, è stato assegnato un tempo supplementare di un’ora; - della comunicazione a mezzo e-mail del 6 dicembre 2024, con la quale la Corte d’Appello di -OMISSIS- ha comunicato l’accoglimento, da parte della I° Sottocommissione, della richiesta di misure compensative formulata dalla ricorrente, ossia dell’uso del PC, di un amanuense, di eventuali tempi aggiuntivi, della consultazione di copia del quesito, nonché dell’eventuale prova orale nell’ultimo giorno previsto dal calendario; - per quanto occorrer possa, nei limiti in cui infra, del Verbale n. -OMISSIS- del 5 dicembre 2024 del Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni – Commissione presso il Ministero della -OMISSIS-, mediante la quale sono stati richiamati i «criteri di correzione così come definiti dall’ordinamento», della nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni, Ufficio II, Ordini Professionali e Albi, avente ad oggetto “Esame di Avvocato – Sessione 2024 – Verbale n. 2 della commissione avente sede presso il Ministero -OMISSIS- del 5 dicembre 2024”, della nota prot. DAG 2 dicembre 2024 Prot. -OMISSIS- del Ministero della Giustizia, non conosciuta, del verbale della II Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte d’Appello di -OMISSIS- del 15 gennaio 2025, non conosciuto; - per quanto occorrer possa, nei limiti in cui infra, del decreto ministeriale 24 luglio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV° serie speciale concorsi ed esami n. 61 del 30 luglio 2024, con il quale è stato emanato il bando di esame di abilitazione all’esercizio della professione forense per l’anno 2024 nella parte in cui, all’art. 11, comma 6, del medesimo, rubricato «Candidati con disabilità e candidati con disturbi specifici di apprendimento – DSA», prevede che «6. L’adozione di misure di cui al terzo, al quarto e quinto comma è stabilita dalla commissione d’esame, sulla scorta della documentazione presentata, almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove, dandone comunicazione al candidato a mezzo e-mail entro i successivi tre giorni»; - dei verbali e degli atti delle Sottocommissioni per gli Esami di Avvocato per la sessione 2024, istituite presso la Corte di Appello di -OMISSIS- e -OMISSIS-, che hanno conseguentemente non ammesso il ricorrente alla prova orale, ancorché non conosciute nel loro contenuto; - per quanto occorrer possa, del verbale della IV° adunanza presso la Corte d’Appello di -OMISSIS- in data 10 dicembre 2024, relativa allo svolgimento della prova scritta dell’esame di abilitazione della professione di avvocato; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, con il quale s’è inibita al ricorrente la possibilità d’accedere alla prova orale dell’esame d’abilitazione, per la sessione 2024, per la professione d’Avvocato.

Giustizia amministrativa202501281

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di insufficienza pari a 15/30 nella prova scritta di diritto amministrativo e conseguente non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione forense, nonché gli atti relativi alle misure compensative riconosciute al candidato con DSA

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di 15/30 assegnato all’elaborato scritto di diritto amministrativo nell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, il verbale di correzione e la conseguente non ammissione alla prova orale. Ha inoltre contestato gli atti concernenti le misure compensative e dispensative riconosciute in ragione dei disturbi specifici di apprendimento, compresa l’attribuzione di un’ora di tempo supplementare, nonché gli ulteriori atti delle sottocommissioni e il bando, nei limiti dell’interesse. Il ricorrente aveva chiesto la sospensione degli atti e la rivalutazione dell’elaborato da parte di altra sottocommissione. In sede cautelare, il TAR aveva disposto la rivalutazione; il Consiglio di Stato aveva dapprima riformato la misura, poi, ai sensi dell’art. 58 c.p.a., l’aveva nuovamente confermata dopo aver accertato che l’elaborato era stato tempestivamente trasmesso per la ricorrezione prima della proposizione dell’appello cautelare. A seguito della ricorrezione, l’elaborato è stato valutato con il punteggio di 20/30 e il candidato è stato ammesso alla prova orale, che ha superato con esito positivo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., in applicazione dell’art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 115/2005. La ricorrezione disposta in sede giurisdizionale ha condotto all’attribuzione del punteggio di 20/30 e all’ammissione del candidato alla prova orale, successivamente superata. La normativa stabilisce che il candidato che superi le prove scritte e orali consegue comunque l’abilitazione, anche quando l’ammissione o la ripetizione della valutazione siano state disposte da un provvedimento giurisdizionale o di autotutela; tale sopravvenienza ha eliminato ogni utilità concreta della decisione sull’annullamento degli atti originariamente impugnati. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia e in considerazione dell’orientamento prevalente sull’idoneità della valutazione numerica negli esami di abilitazione forense; è stata disposta la refusione del contributo unificato alle condizioni di legge.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenienza di un fatto che soddisfa integralmente l’interesse sostanziale del ricorrente consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere con pronuncia di merito.

  • art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 115/2005

    Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.

    Il superamento delle prove scritte e orali determina il conseguimento dell’abilitazione anche quando l’ammissione o la rivalutazione siano conseguite in forza di un provvedimento giurisdizionale o di autotutela; ciò costituisce un factum principis idoneo a far cessare la materia del contendere.

  • art. 58 c.p.a.

    Consente la revoca o modifica della misura cautelare sulla base di fatti anteriori al provvedimento cautelare, ma conosciuti successivamente; nel caso concreto il Consiglio di Stato ha modificato la propria precedente ordinanza dopo aver appreso dell’avvenuta trasmissione dell’elaborato per la ricorrezione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, il candidato inizialmente non ammesso a una prova successiva venga ammesso a seguito di rivalutazione disposta in sede giurisdizionale e superi tutte le prove previste dal bando, l’interesse all’annullamento degli atti originariamente impugnati viene integralmente soddisfatto e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Il superamento delle prove scritte e orali comporta il conseguimento dell’abilitazione professionale anche se l’ammissione alle prove o la ripetizione della valutazione siano state disposte da un provvedimento giurisdizionale o di autotutela, ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 115/2005.
  • La cessazione della materia del contendere può derivare da un factum principis quando una disposizione legislativa attribuisca direttamente al candidato che abbia superato le prove il conseguimento del titolo, eliminando ogni utilità concreta della decisione sull’originaria impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEsami di abilitazioneEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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