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Sentenza

Sentenza n. 4686/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento del decreto del Ministro dell’Interno n. -OMISSIS- datato 8 novembre 2021, con il quale è stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 22 giugno 2017, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.

Giustizia amministrativa202204634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale dell’8 novembre 2021, con cui era stata respinta la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto il difetto di motivazione, sostenendo che il diniego fosse fondato su motivazioni meramente stereotipate e non collegate a concreti elementi fattuali idonei a dimostrare la sua inaffidabilità. A seguito di ordinanza interlocutoria, il Ministero ha depositato l’informativa degli organi di sicurezza posta a fondamento del provvedimento. Da tale informativa risultava che il ricorrente era emerso in un ambito investigativo relativo al radicalismo islamico, aveva avuto contatti con soggetti appartenenti a un sodalizio criminale di natura politico-religiosa collegato a un’associazione finalizzata all’immigrazione clandestina e aveva frequentato un connazionale successivamente arrestato in Svezia quale foreign terrorist fighter. Il ricorrente ha inoltre contestato, in sostanza, l’utilizzabilità di informazioni non integralmente ostensibili e l’omissione del preavviso di rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione ministeriale circa la contiguità del ricorrente a movimenti incompatibili con la sicurezza della Repubblica. Le informazioni provenienti dagli organismi di sicurezza, in quanto ufficiali e raccolte nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali, sono state ritenute attendibili; la mera negazione del ricorrente non è stata considerata sufficiente a prevalere su tali risultanze. Il giudice ha affermato che, nei procedimenti di concessione della cittadinanza fondati su ragioni di sicurezza nazionale, è ammissibile una motivazione per relationem mediante richiamo all’informativa riservata, senza necessità di riportare nel provvedimento tutte le fonti, i fatti accertati e le valutazioni interne, purché sia comprensibile l’iter logico seguito dall’amministrazione. L’obbligo motivazionale può quindi essere assolto in forma attenuata per evitare la compromissione delle attività preventive e investigative. È stata ritenuta infondata anche la censura relativa all’omissione del preavviso di rigetto, poiché le informazioni erano secretate e non ostensibili ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), del d.m. n. 415/1998; la partecipazione procedimentale non avrebbe comunque potuto condurre a un esito diverso. Il TAR ha inoltre precisato che il giudizio sull’affidabilità del richiedente può fondarsi non soltanto su fatti penalmente rilevanti, ma anche su elementi di prevenzione e su situazioni di astratta pericolosità sociale, attraverso una valutazione prognostica della personalità e della condotta di vita. Ha ritenuto prevalente la tutela della sicurezza nazionale rispetto all’interesse individuale alla naturalizzazione, considerando che la cittadinanza è uno status tendenzialmente irrevocabile e presuppone l’assenza di dubbi sull’affidabilità e sulla piena adesione ai valori costituzionali. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione richiede una valutazione dell’interesse pubblico, comprensiva dell’affidabilità del richiedente e della compatibilità della sua posizione con la sicurezza della Repubblica.

  • art. 3 l. 241/1990

    Nei dinieghi di cittadinanza fondati su ragioni di sicurezza nazionale, l’obbligo di motivazione è assolto quando il provvedimento consente di comprendere l’iter logico seguito dall’amministrazione, senza dover esporre analiticamente tutte le fonti e i fatti coperti da riservatezza.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non è dovuto, secondo la decisione, quando il diniego si fonda su informazioni secretate non ostensibili e la partecipazione dell’interessato non potrebbe comunque incidere sull’esito.

  • art. 2, comma 1, lett. d), d.m. 415/1998

    Le informazioni secretate relative alla sicurezza della Repubblica sono sottratte all’ostensione; tale regime giustifica l’omessa comunicazione dettagliata degli elementi posti a base del diniego e incide sull’applicabilità del preavviso di rigetto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l’oscuramento delle generalità della parte quando ricorrono esigenze di tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione fondati su esigenze di sicurezza della Repubblica, l’interesse individuale del richiedente è recessivo rispetto all’interesse pubblico alla tutela della sicurezza nazionale; la valutazione amministrativa può estendersi alla prognosi sull’affidabilità futura e sulla piena adesione ai valori costituzionali.
  • Il diniego di cittadinanza fondato su informative riservate degli organismi di sicurezza può essere motivato per relationem, senza riportare analiticamente tutte le fonti, i fatti accertati e le valutazioni interne, purché il provvedimento renda comprensibile il percorso logico essenziale seguito dall’amministrazione.
  • Nel giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente la cittadinanza possono essere considerati, oltre ai fatti penalmente rilevanti, elementi di prevenzione e situazioni di astratta pericolosità sociale, inclusi contatti e frequentazioni indicative di contiguità con ambienti radicali o terroristici.
  • Quando il diniego di cittadinanza si fonda su informazioni secretate e non ostensibili per esigenze di sicurezza nazionale, l’omissione del preavviso di rigetto non determina illegittimità se la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto consentire l’accesso agli elementi riservati né condurre a un diverso esito procedimentale.
  • Le informazioni ufficiali raccolte e vagliate dagli organismi di sicurezza nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali possono essere poste a fondamento del diniego; la loro attendibilità non è superata dalla mera negazione dell’interessato, in assenza di elementi contrari idonei.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipi di precauzione e prevenzionePartecipazione procedimentale

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