Cassazione Penale, Ordinanza n. 35123/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 28 ottobre 2025 della Corte d’appello di Bari, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bari il 16 novembre 2023. Gli era contestato di avere circolato alla guida di un’autovettura senza patente, revocata con provvedimento prefettizio del 21 agosto 2017, in presenza della recidiva nel biennio; era stato condannato a tre mesi di arresto e 2.500 euro di ammenda. Il ricorso ha denunciato vizio di motivazione: sulla definitività della precedente violazione amministrativa rilevante ai fini della recidiva, sull’identificazione dell’autore del fatto e sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto le censure inammissibili: la prima non si confrontava con l’accertamento documentato della precedente violazione, definitivamente accertata il 24 dicembre 2020; la seconda non indicava quale specifico elemento fosse stato trascurato o travisato né quale manifesta illogicità inficiasse la motivazione; la terza non scalfiva la motivazione che aveva valorizzato la personalità negativa desunta dal casellario giudiziale e la gravità della violazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha giudicato aspecifiche e non idonee a evidenziare vizi rilevanti le censure sulla precedente violazione e sull’identificazione dell’imputato. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, fondata sulla personalità negativa risultante dal casellario giudiziale, sulla gravità della violazione e sulla proclività a delinquere, senza che fosse necessario esaminare singolarmente ogni elemento dedotto. La condanna di merito resta ferma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del Tribunale di Bari del 16 novembre 2023, che aveva dichiarato Michele Ventura responsabile del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere circolato alla guida di autovettura privo della patente, revocata con provvedimento prefettizio del 21 agosto 2017, e per avere commesso il fatto nella contestata recidiva nel biennio, condannandolo alla pena di mesi tre di arresto ed euro 2.500,00 di ammenda.
La disposizione è applicata alla circolazione alla guida di un’autovettura senza patente, revocata, in presenza della recidiva nel biennio, fattispecie per la quale i giudici di merito hanno affermato la responsabilità e irrogato arresto e ammenda.
art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo i criteri indicati da Corte cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura di legittimità sulla motivazione è aspecifica quando non si confronta con le argomentazioni della decisione impugnata e non indica quale specifico elemento processuale sia stato trascurato o travisato né quale concreta manifesta illogicità affligga il ragionamento.
- Ai fini della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche non è necessario esaminare singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti o risultanti dagli atti; è sufficiente indicare quelli ritenuti decisivi o rilevanti, con implicito superamento degli altri.
- La valutazione di merito sul trattamento sanzionatorio non è sostituibile in cassazione quando la motivazione è congrua e non manifestamente illogica.
Come è indicizzato
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