Cassazione Civile, Sentenza n. 12857/2021 del 13/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR che aveva confermato la parziale accoglienza dei ricorsi della Croce Bianca Santa Lucia contro avvisi di accertamento IVA e relative cartelle per gli anni 2002 e 2003. Questioni principali: (i) applicabilità della proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall'art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (in relazione anche all'art. 7, comma 3, della stessa legge); (ii) corretta applicazione dell'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in tema di recupero di imposta quando il contribuente ha dichiarato un credito eccedente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia e, decidendo nel merito, ha cassato la sentenza impugnata. Ha ritenuto fondate le censure relative all'art. 10 della legge n. 289/2002, affermando che la proroga biennale dei termini di accertamento opera ogni qualvolta il contribuente non si sia avvalso della definizione automatica, indipendentemente dalla ragione (anche se la definizione era preclusa dalla legge per via di un precedente avviso). Ha inoltre ritenuto fondata la censura relativa all'art. 54 del DPR n. 633/1972, affermando che l'Ufficio può non solo disconoscere un credito dichiarato in eccedenza ma anche recuperare l'imposta corrispondente; conseguentemente la cartella impugnata è legittima. Decidendo nel merito, la Corte ha rigettato gli originari ricorsi della contribuente. Ha compensato le spese dei giudizi di merito e ha condannato la resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.600,00 oltre oneri.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10
La proroga biennale dei termini di accertamento accordata dall'art. 10 si applica ogni qualvolta il contribuente non si sia avvalso della definizione automatica prevista dalla legge, indipendentemente dal motivo per cui non è stata esercitata la definizione (sia perché il contribuente non ha voluto aderire sia perché ne era precluso il diritto a causa di un precedente avviso), salvo deroghe esplicite nella legge stessa.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 7, comma 3, lett. c
Individua le ipotesi in cui la definizione automatica è preclusa (per esempio se il contribuente era già destinatario di un avviso di accertamento alla data di entrata in vigore). Tuttavia, secondo la Corte, la previsione di preclusione non esclude l'applicazione della proroga dei termini prevista dall'art. 10 quando il contribuente non si sia avvalso della definizione.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57
Stabilisce i termini ordinari per l'emissione degli avvisi di accertamento IVA; tali termini possono essere prorogati ex art. 10 della legge n. 289/2002 secondo quanto chiarito dalla Corte.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54
Autorizza l'Ufficio, quando il contribuente ha dichiarato un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, non solo a disconoscere il credito ma anche a recuperare l'imposta corrispondente. Pertanto la semplice mancata richiesta di rimborso non impedisce all'Amministrazione di iscrivere a ruolo e recuperare l'imposta dovuta.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3 (motivi di cassazione)
Consente di denunziare violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha ravvisato tali vizi rispetto all'interpretazione e applicazione delle norme sopra indicate e li ha ritenuti fondati.
Massime di principio
- La proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall'art. 10 della legge n. 289/2002 si applica ogni volta che il contribuente non si sia avvalso della definizione automatica, indipendentemente dal fatto che ciò dipenda da una scelta del contribuente o dalla preclusione normativa (per esempio per precedente notifica di avviso).
- Quando il contribuente dichiara un credito IVA eccedente, l'Amministrazione finanziaria non si limita a non riconoscerlo: può agire per recuperare l'imposta corrispondente ai sensi dell'art. 54 del DPR n. 633/1972 anche se il credito non è stato richiesto a rimborso.
- Per essere recepito come ricorso incidentale il controricorso deve contenere espressamente tale qualità e formulare autonomi motivi che giustifichino il gravame; altrimenti non può essere considerato ricorso incidentale implicito.
- Se le questioni di diritto sono risolvibili senza ulteriori accertamenti di merito, la Corte di Cassazione può decidere nel merito e rigettare o accogliere i ricorsi senza rinvio.
- Le spese processuali in Cassazione possono essere compensate per i giudizi di merito ma poste a carico della parte soccombente nel giudizio di legittimità; è quindi importante valutare il rischio economico di impugnare o resistere in Cassazione.
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