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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12941/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Brindisi che aveva respinto la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo (4/10/2021) relativo a quattro monolocali a Francavilla Fontana. Il ricorrente denunciava violazione di norme penali e processuali e vizi di motivazione: sosteneva l'insufficienza della motivazione del decreto di sequestro (asseritamente ripetitiva della richiesta del PM e in parte non nota alle parti), l'assenza dei presupposti di urgenza per mantenere il vincolo (opere già ultimate e concesse in locazione) e la mancata valutazione dell'incidenza sul carico urbanistico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio per cui il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammissibile solo per vizio di diritto (art. 325 c.p.p.), salvo che il vizio di motivazione sia talmente radicale da costituire violazione di legge; tuttavia, nel caso di specie il Tribunale di Brindisi aveva fornito motivazione adeguata e non apparente: ha rilevato che i lavori erano ancora in corso (sopralluogo del 28/9/2021 con operai sorpresi a operare) giustificando il mantenimento del sequestro per evitare la prosecuzione e il completamento di opere non autorizzate; ha inoltre motivato che, anche in caso di completamento, sussisterebbe un aggravio del carico urbanistico (quattro unità realizzate anziché due) incidente sull'assetto del territorio. Conseguentemente il ricorso è stato giudicato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 380/2001, art. 44, comma 1, lett. b)

    art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001

    La misura cautelare è stata disposta in relazione al reato urbanistico previsto da questa norma (abusi edilizi): il sequestro preventivo è giustificato in presenza di opere realizzate in totale difformità rispetto al titolo abilitativo.

  • codice di procedura penale, art. 325, comma 1

    art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte ha ricordato il limite del ricorso per cassazione sulle misure cautelari reali: è consentita la censura per violazione di legge; tuttavia vizi motivazionali particolarmente gravi possono essere ricondotti alla violazione di legge.

  • codice di procedura penale, art. 125

    Richiamata come parametro sulla motivazione del provvedimento: la Corte ha valutato che la motivazione del Tribunale fosse coerente, completa e ragionevole, quindi idonea a rendere comprensibile l'itinerario logico-giuridico seguito.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per l'onere delle spese del giudizio di cassazione e per la determinazione della somma dovuta alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari reali (sequestro preventivo di immobili) il ricorso per cassazione è, di regola, limitato alla censura per violazione di legge (art. 325 c.p.p.); i vizi di motivazione ordinari non sono autonomamente sindacabili, salvo che la motivazione sia talmente carente da configurare violazione di legge.
  • Il sequestro preventivo di immobili abusivi è ammissibile anche se l'opera è ultimata, purché il giudice espliciti le ulteriori conseguenze della libera disponibilità del bene sull'assetto del territorio (es. aggravio del carico urbanistico determinato dall'aumento di unità abitative).
  • La prosecuzione o il completamento di lavori non autorizzati costituisce argomento idoneo a giustificare il mantenimento del vincolo cautelare per impedire il consolidamento delle opere abusive; il riscontro materiale (sopralluoghi, operai sorpresi a lavorare) rafforza l'esigenza cautelare.
  • Per contestare efficacemente un sequestro preventivo è necessario dedurre vizi di diritto o, se si punta sulla motivazione, dimostrare che questa sia del tutto mancante o priva dei minimi requisiti di coerenza e ragionevolezza.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e possibile corresponsione di somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'ordinamento processuale.

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