Sentenza del 11/05/2020 n. 8716 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato la cartella di pagamento per TARSU 2008 (euro 7.571) sostenendo che il regolamento comunale classificava insieme, nella categoria unica "C", le civili abitazioni e gli esercizi alberghieri (art. 68 d.lgs. 507/1993), mentre la Giunta comunale, con apposita delibera, aveva creato una nuova sottocategoria e una tariffa differenziata per gli alberghi. La società chiedeva la disapplicazione della delibera di giunta e l'annullamento della cartella per violazione del regolamento. Il Comune, in Cassazione, ha invece sostenuto che la Giunta poteva fissare tariffe diverse per gli alberghi rispetto alle abitazioni e che la delibera non violava l'art. 68 d.lgs. 507/1993.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 68 d.lgs. 507/1993 e dell'art. 42, comma 2, lett. f), d.lgs. 267/2000, la classificazione delle categorie di locali tassabili (e l'eventuale distinzione o accorpamento delle categorie) rientra nell'ordinamento dei tributi di competenza del Consiglio comunale, mentre alla Giunta spetta la determinazione concreta delle tariffe/aliquote in base alle categorie già stabilite. Poiché il regolamento comunale di Ugento non distingueva le civili abitazioni dagli alberghi, la Giunta non poteva, con propria delibera, creare una nuova sottocategoria e una tariffa diversa senza che il Consiglio avesse previamente modificato il regolamento. Perciò la delibera è stata disapplicata e resta confermata la pronuncia favorevole alla società; il Comune è condannato alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 68 d.lgs. n. 507/1993
per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere: a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria
La norma attribuisce al regolamento comunale la funzione di classificare le categorie di locali per omogenea potenzialità di produzione di rifiuti: questa classificazione è la base per la differenziazione tariffaria.
art. 42, comma 2, lett. f) d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)
il consiglio ha competenza limitatamente a determinati atti fondamentali, tra cui (lettera f) vi sono l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote
Il Consiglio comunale ha la competenza a definire l'ordinamento dei tributi e i criteri generali (quali la classificazione delle categorie tassabili); la Giunta può determinare le aliquote/tariffe solo in applicazione delle categorie decise dal Consiglio.
art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992
Consente la disapplicazione degli atti amministrativi che contravvengono a norme o regolamenti: la sentenza ha disapplicato la delibera di Giunta in quanto adottata in violazione del regolamento consiliare.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto degli adempimenti relativi al versamento del contributo e degli eventuali importi aggiuntivi dovuti.
Massime di principio
- La classificazione delle categorie di immobili ai fini TARSU (o analoghe imposte locali) è materia di "ordinamento dei tributi" riservata al Consiglio comunale; la Giunta non può modificare o creare nuove categorie sostanziali senza un precedente atto regolamentare del Consiglio.
- La Giunta può legittimamente determinare le aliquote o i parametri concreti di applicazione delle tariffe, ma deve farlo in coerenza con le categorie e i criteri stabiliti dal regolamento consiliare.
- Se il regolamento comunale accorpa specifiche tipologie (es. civili abitazioni ed esercizi alberghieri) in un'unica categoria, una delibera di Giunta che crei una sottocategoria con tariffa più onerosa è suscettibile di disapplicazione e annullamento se non preceduta da modifica regolamentare del Consiglio.
- La legittimità di tariffe differenziate tra alberghi e abitazioni è comunque riconosciuta in linea di principio (per la diversa produzione di rifiuti), ma la separazione tariffaria deve poggiare su una competenza correttamente esercitata: o il Consiglio crea categorie distinte o, in casi limitati e secondo disposizioni diverse/vecchie o statuti speciali, possono sussistere limiti diversi da verificare caso per caso.
- In contenziosi simili, il contribuente può ottenere la disapplicazione dell'atto comunale e l'annullamento di cartelle se dimostra che la procedura e le competenze organiche (Consiglio vs Giunta) non sono state rispettate; è utile verificare la normativa regionale o statutaria che potrebbe derogare alle regole ordinarie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 mag 2020Sentenza del 11/05/2020 n. 31 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 11 mag 2020Sentenza del 11/05/2020 n. 8698 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 mag 2020Sentenza del 11/05/2020 n. 8700 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 mag 2020Sentenza del 11/05/2020 n. 8701 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 mag 2020Sentenza del 11/05/2020 n. 8702 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 mag 2020Sentenza del 11/05/2020 n. 8713 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →