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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31890/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha rettificato i ricavi dichiarati da una società per l'anno d'imposta 2009, recuperando a tassazione imposte dirette, IVA, sanzioni e interessi sulla base di indagini bancarie svolte su un conto intestato all'amministratore e socio di minoranza della società. In primo grado il ricorso della società era stato respinto; in appello la CTR aveva confermato l'impianto dell'accertamento, rideterminando solo una parte delle riprese per alcune movimentazioni ritenute duplicative perché collegate ad assegni impagati. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: con i primi tre ha contestato la validità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento, deducendo omesso esame del fatto relativo all'asserita invalidità della delega, violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e richiamo alla sentenza Corte cost. n. 37/2015; con il quarto e il sesto ha censurato l'utilizzo, ai fini della pretesa tributaria, delle movimentazioni bancarie sul conto del socio-amministratore, sostenendo che l'Ufficio non avesse provato la riferibilità di quel conto alla società né l'irrilevanza delle altre imprese del medesimo soggetto; con il quinto ha dedotto omesso esame e incoerenza tra le presunzioni applicate ai fini delle imposte dirette e quelle ai fini IVA. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi, affermando che la delega di firma dell'avviso di accertamento ex art. 42 d.P.R. 600/1973 è una delega di firma e non di funzioni, non richiede indicazione nominativa del delegato né durata o specifiche ragioni di servizio, e che la sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 non giova alla ricorrente in mancanza di puntuale allegazione e prova del fatto storico rilevante. Ha inoltre ritenuto infondati il quarto e il sesto motivo, ribadendo che, in presenza di società a ristretta base sociale e di conti intestati al socio-amministratore, l'Ufficio può utilizzare le risultanze bancarie e riferirle alla società sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, salva la prova contraria del contribuente circa l'estraneità delle singole operazioni all'attività d'impresa. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per effetto della doppia conforme, non avendo la ricorrente dimostrato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Il ricorso è stato quindi respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    La sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte del capo dell'ufficio o di altro funzionario delegato è requisito di validità; la delega di firma è ammessa e non richiede indicazione nominativa del delegato né della durata, potendo risultare da ordini di servizio.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Le movimentazioni bancarie possono essere utilizzate in accertamento come presunzioni; nei rapporti a ristretta base sociale il dato dei conti intestati ai soci/amministratori può essere riferito alla società salvo prova contraria dell'estraneità delle singole operazioni.

  • art. 37 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato quale disposizione applicata alle indagini bancarie e alla riferibilità sostanziale dei conti alla società contribuente.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel quadro normativo dell'accertamento dei redditi, insieme alle norme sulle indagini bancarie.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    Le risultanze dei conti bancari si presumono riferibili a operazioni imponibili anche ai fini IVA; la prova contraria grava sul contribuente.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nel quadro della rettifica IVA e delle relative presunzioni bancarie.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro per i motivi di violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile per doppia conforme.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro del diritto di difesa in relazione alla delega di sottoscrizione dell'atto impositivo.

  • art. 136 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in connessione con gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimità della delega di sottoscrizione dell'avviso.

Massime di principio

  • La delega di firma dell'avviso di accertamento ex art. 42 d.P.R. 600/1973 è valida anche se non indica nominativamente il delegato o la durata, purché il soggetto firmatario sia un funzionario appartenente alla carriera direttiva e sia verificabile ex post il potere di sottoscrizione.
  • La sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto impugnato se il fatto storico rilevante non è stato tempestivamente dedotto e provato nel giudizio di merito.
  • In materia di accertamenti bancari, le movimentazioni su conti intestati ai soci o amministratori possono essere riferite alla società quando emergano elementi sintomatici della sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari, specie in presenza di ristretta base sociale o legami familiari.
  • Una volta legittimamente attivata la presunzione fondata sulle indagini bancarie, spetta al contribuente provare in modo specifico l'estraneità delle singole operazioni all'attività d'impresa; non è necessario che l'Ufficio dimostri analiticamente che ogni movimento sia aziendale.
  • Le presunzioni utilizzate ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette possono convergere sulle medesime risultanze bancarie, se il quadro indiziario giustifica la riferibilità dei conti alla società e il contribuente non offre prova contraria specifica.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando opera la doppia conforme e il ricorrente non indica una reale divergenza tra le rationes decidendi delle sentenze di primo e secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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