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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29042/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per tre motivi principali: 1) inosservanza o erronea applicazione degli artt. 168-bis c.p. e 464-bis c.p.p.: sosteneva che il delitto contestato rientrerebbe nell'elenco di cui all'art. 550 comma 2 c.p.p. e quindi la sospensione del procedimento con messa alla prova fosse astrattamente applicabile, e che la valutazione sulla prognosi di astensione dai reati dovesse essere espressa solo dopo la formulazione del programma dell'U.E.P.E.; 2) vizio di motivazione e erronea applicazione della legge penale riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n.4 c.p.), valorizzando la confessione, la situazione personale e il valore esiguo dei beni; 3) carenza o manifesta illogicità della determinazione della pena, in particolare per avere fissato la pena sopra il minimo edittale senza tener conto dell'eta, dell'atteggiamento collaborativo e della scarsa rilevanza dei precedenti.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto infondati i motivi esperiti: sul primo punto ha osservato che, pur essendo corretta la tesi che il delitto di cui all'art. 624-bis c.p. rientra nell'elenco dell'art. 550 comma 2 c.p.p. e quindi in astratto nella possibilità di messa alla prova, la Corte d'appello ha comunque motivatamente rigettato la richiesta poiché la prognosi di astensione dal reato per l'imputato risultava sfavorevole e tale prognosi può legittimamente essere formulata prima della redazione del programma trattamentale; sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito non contraddittoria né illogica: la confessione era estorta dalla flagranza e gli strumenti atti allo scasso indicavano premeditazione, per cui le attenuanti non potevano essere riconosciute; inoltre la ridotta entità dei beni non è stata dimostrata con certezza sufficiente per applicare l'attenuante di speciale tenuità nel tentativo di furto; sul terzo motivo la determinazione della pena è stata ritenuta adeguatamente motivata con riferimento agli indici di legge. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. Va ricordato che in grado di appello la pena era stata rideterminata in 1 anno e 2 mesi di reclusione e 800 euro di multa per il delitto di tentato furto in concorso (artt. 110, 56, 624-bis e 625 nn.2 e 5 c.p.).

Norme richiamate

  • artt. 110, 56, 624-bis e 625 nn. 2 e 5 cod. pen.

    Norme che definiscono il reato contestato: tentato furto in concorso aggravato; la Corte conferma la qualificazione del fatto ai sensi di questi articoli.

  • art. 168-bis cod. pen.

    Riferito all'istituto della sospensione del processo con messa alla prova; la Corte assume che il delitto di cui all'art. 624-bis rientri, in astratto, fra i reati per i quali la messa alla prova può essere prevista.

  • art. 464-bis cod. proc. pen.

    Normativa sulle modalità di sospensione del processo con messa alla prova: richiamata per valutare la corretta applicazione dell'istituto, pur essendo il rigetto fondato sulla prognosi negativa.

  • art. 550 comma 2 cod. proc. pen.

    Elenco dei delitti per i quali si procede con citazione diretta; la giurisprudenza consolidata attribuisce al delitto di cui all'art. 624-bis la rilevanza per l'inclusione in tale elenco, con conseguente riflesso anche sull'ammissibilita' della messa alla prova.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di individualizzazione della pena e parametri utili anche per valutare la prognosi di astensione dal reato; i giudici devono richiamare tali elementi nella motivazione quando esprimono valutazioni sulla concedibilita' di attenuanti o sulla prognosi.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti speciali: la Corte ha ritenuto che la valutazione negativa del merito trovasse fondamento nella natura della confessione e nelle modalità del fatto, escludendo il riconoscimento.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Danno di speciale tenuità: applicabile al tentativo solo se si può dedurre con certezza che il danno sarebbe stato di rilevanza minima; nel caso concreto la Corte ha ritenuto tale certezza non raggiunta.

  • art. 464-quater comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede che la sospensione con messa alla prova sia disposta se il giudice ritiene idoneo il programma e favorevole la prognosi di astensione; implica che il rifiuto può fondarsi anche su una prognosi negativa formulata prima della redazione del programma.

  • riferimenti giurisprudenziali citati nella sentenza

    La Corte richiama precedenti di legittimità che confermano l'inclusione del delitto di cui all'art. 624-bis nell'elenco di cui all'art. 550 comma 2 c.p.p. e i criteri di applicabilità dell'attenuante di speciale tenuità nel tentativo.

Massime di principio

  • Il delitto di cui all'art. 624-bis c.p. viene considerato, per la giurisprudenza consolidata, ricompreso nell'elenco dell'art. 550 comma 2 c.p.p., per cui in astratto la messa alla prova puo' essere prevista; tuttavia l'ammissibilita' concreta puo' essere preclusa da una prognosi negativa di recidiva formulata prima della redazione del programma.
  • Il giudice può rigettare la richiesta di sospensione con messa alla prova sulla base di una prognosi sfavorevole di astensione dai reati senza attendere l'elaborazione del programma, quando i parametri di valutazione (art. 133 c.p.) non consentono prospettive positive.
  • Le decisioni di merito circa il riconoscimento delle attenuanti e la quantificazione della pena sono sindacabili in Cassazione solo per vizio di motivazione, contraddittorieta' o manifesta illogicita'; motivazioni che richiamino i parametri di legge e spiegazioni coerenti sono generalmente ritenute sufficienti.
  • L'attenuante del danno di speciale tenuità nel tentativo richiede la certezza, basata sulle modalità del fatto, che il danno sarebbe stato di minima entità se il reato si fosse consumato; se esistono elementi che rendono plausibile un maggior danno, l'attenuante non si applica.
  • La confessione, quando è estorta dalla flagranza o da circostanze che ne riducono l'autonomia, può avere scarso peso ai fini dell'attenuazione della responsabilita' o della pena, specie se dall'istruttoria emergono elementi di premeditazione come strumenti atti allo scasso.

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