Cassazione Penale, Sentenza n. 29042/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per tre motivi principali: 1) inosservanza o erronea applicazione degli artt. 168-bis c.p. e 464-bis c.p.p.: sosteneva che il delitto contestato rientrerebbe nell'elenco di cui all'art. 550 comma 2 c.p.p. e quindi la sospensione del procedimento con messa alla prova fosse astrattamente applicabile, e che la valutazione sulla prognosi di astensione dai reati dovesse essere espressa solo dopo la formulazione del programma dell'U.E.P.E.; 2) vizio di motivazione e erronea applicazione della legge penale riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n.4 c.p.), valorizzando la confessione, la situazione personale e il valore esiguo dei beni; 3) carenza o manifesta illogicità della determinazione della pena, in particolare per avere fissato la pena sopra il minimo edittale senza tener conto dell'eta, dell'atteggiamento collaborativo e della scarsa rilevanza dei precedenti.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto infondati i motivi esperiti: sul primo punto ha osservato che, pur essendo corretta la tesi che il delitto di cui all'art. 624-bis c.p. rientra nell'elenco dell'art. 550 comma 2 c.p.p. e quindi in astratto nella possibilità di messa alla prova, la Corte d'appello ha comunque motivatamente rigettato la richiesta poiché la prognosi di astensione dal reato per l'imputato risultava sfavorevole e tale prognosi può legittimamente essere formulata prima della redazione del programma trattamentale; sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito non contraddittoria né illogica: la confessione era estorta dalla flagranza e gli strumenti atti allo scasso indicavano premeditazione, per cui le attenuanti non potevano essere riconosciute; inoltre la ridotta entità dei beni non è stata dimostrata con certezza sufficiente per applicare l'attenuante di speciale tenuità nel tentativo di furto; sul terzo motivo la determinazione della pena è stata ritenuta adeguatamente motivata con riferimento agli indici di legge. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. Va ricordato che in grado di appello la pena era stata rideterminata in 1 anno e 2 mesi di reclusione e 800 euro di multa per il delitto di tentato furto in concorso (artt. 110, 56, 624-bis e 625 nn.2 e 5 c.p.).
Norme richiamate
artt. 110, 56, 624-bis e 625 nn. 2 e 5 cod. pen.
Norme che definiscono il reato contestato: tentato furto in concorso aggravato; la Corte conferma la qualificazione del fatto ai sensi di questi articoli.
art. 168-bis cod. pen.
Riferito all'istituto della sospensione del processo con messa alla prova; la Corte assume che il delitto di cui all'art. 624-bis rientri, in astratto, fra i reati per i quali la messa alla prova può essere prevista.
art. 464-bis cod. proc. pen.
Normativa sulle modalità di sospensione del processo con messa alla prova: richiamata per valutare la corretta applicazione dell'istituto, pur essendo il rigetto fondato sulla prognosi negativa.
art. 550 comma 2 cod. proc. pen.
Elenco dei delitti per i quali si procede con citazione diretta; la giurisprudenza consolidata attribuisce al delitto di cui all'art. 624-bis la rilevanza per l'inclusione in tale elenco, con conseguente riflesso anche sull'ammissibilita' della messa alla prova.
art. 133 cod. pen.
Criteri di individualizzazione della pena e parametri utili anche per valutare la prognosi di astensione dal reato; i giudici devono richiamare tali elementi nella motivazione quando esprimono valutazioni sulla concedibilita' di attenuanti o sulla prognosi.
art. 62-bis cod. pen.
Circostanze attenuanti speciali: la Corte ha ritenuto che la valutazione negativa del merito trovasse fondamento nella natura della confessione e nelle modalità del fatto, escludendo il riconoscimento.
art. 62 n. 4 cod. pen.
Danno di speciale tenuità: applicabile al tentativo solo se si può dedurre con certezza che il danno sarebbe stato di rilevanza minima; nel caso concreto la Corte ha ritenuto tale certezza non raggiunta.
art. 464-quater comma 3 cod. proc. pen.
Prevede che la sospensione con messa alla prova sia disposta se il giudice ritiene idoneo il programma e favorevole la prognosi di astensione; implica che il rifiuto può fondarsi anche su una prognosi negativa formulata prima della redazione del programma.
riferimenti giurisprudenziali citati nella sentenza
La Corte richiama precedenti di legittimità che confermano l'inclusione del delitto di cui all'art. 624-bis nell'elenco di cui all'art. 550 comma 2 c.p.p. e i criteri di applicabilità dell'attenuante di speciale tenuità nel tentativo.
Massime di principio
- Il delitto di cui all'art. 624-bis c.p. viene considerato, per la giurisprudenza consolidata, ricompreso nell'elenco dell'art. 550 comma 2 c.p.p., per cui in astratto la messa alla prova puo' essere prevista; tuttavia l'ammissibilita' concreta puo' essere preclusa da una prognosi negativa di recidiva formulata prima della redazione del programma.
- Il giudice può rigettare la richiesta di sospensione con messa alla prova sulla base di una prognosi sfavorevole di astensione dai reati senza attendere l'elaborazione del programma, quando i parametri di valutazione (art. 133 c.p.) non consentono prospettive positive.
- Le decisioni di merito circa il riconoscimento delle attenuanti e la quantificazione della pena sono sindacabili in Cassazione solo per vizio di motivazione, contraddittorieta' o manifesta illogicita'; motivazioni che richiamino i parametri di legge e spiegazioni coerenti sono generalmente ritenute sufficienti.
- L'attenuante del danno di speciale tenuità nel tentativo richiede la certezza, basata sulle modalità del fatto, che il danno sarebbe stato di minima entità se il reato si fosse consumato; se esistono elementi che rendono plausibile un maggior danno, l'attenuante non si applica.
- La confessione, quando è estorta dalla flagranza o da circostanze che ne riducono l'autonomia, può avere scarso peso ai fini dell'attenuazione della responsabilita' o della pena, specie se dall'istruttoria emergono elementi di premeditazione come strumenti atti allo scasso.
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