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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19283/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 09/03/2022 con cui era stata applicata la custodia cautelare in carcere in vista dell'esecuzione di un mandato di arresto e di consegna all'Albania. Il ricorrente deduceva un unico motivo: violazione dell'art. 704, comma 4, c.p.p., per mancata motivazione circa la sussistenza del pericolo di fuga.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che l'avvenuta consegna del ricorrente alle autorità dello Stato richiedente (estradizione/esecuzione del mandato d'arresto) abbia fatto venir meno l'interesse a impugnare la misura cautelare applicata nel corso del procedimento estradizionale. È richiamato il principio secondo cui l'esecuzione irrevocabile della consegna cristallizza le condizioni che legittimavano la custodia cautelare e preclude l'impugnazione anche con la finalità di ottenere riparazione per ingiusta detenzione, salvo che non si ponga espressamente la questione della sussistenza delle condizioni per l'equa riparazione (cosa non effettuata dal ricorrente). Peraltro, non si è proceduto a condanne per spese o sanzioni a carico del ricorrente; è stata anche richiamata la tardività dell'istanza di trattazione orale avanzata dalla difesa.

Norme richiamate

  • art. 704, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione sulla sussistenza del pericolo di fuga; la Corte non ha però esaminato nel merito la doglianza perché ha ritenuto sopravvenuta la carenza d'interesse per l'effettuata consegna.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, conv. L. n.176/2020

    Richiamato in riferimento al termine per la richiesta di trattazione orale: la Corte osserva la tardività dell'istanza di trattazione orale avanzata dalla difesa oltre il termine previsto.

  • Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj), Rv. 251691

    Giurisprudenza di legittimità che stabilisce il principio secondo cui, nell'estradizione passiva, l'intervenuta consegna alla Stato richiedente comporta l'inammissibilità dell'impugnazione avverso la misura cautelare per sopraggiunta carenza di interesse; inoltre chiarisce i limiti dell'azione di riparazione per ingiusta detenzione quando la consegna è irrevocabile.

  • artt. 314 e 315 cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano l'azione di riparazione per ingiusta detenzione; la Corte precisa che la decisione irrevocabile di consegna cristallizza le condizioni che legittimavano la custodia e quindi, di norma, esclude il titolo per una riparazione favorevole, salvo contestazione esplicita delle condizioni per l'equa riparazione.

Massime di principio

  • Se la consegna/estradizione del reclamato allo Stato richiedente è stata eseguita in modo definitivo, l'impugnazione in Cassazione di una misura cautelare adottata nel corso del procedimento estradizionale è generalmente inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La possibilità di chiedere la riparazione per ingiusta detenzione viene di norma esclusa quando la consegna è irrevocabile, perché la decisione di consegna cristallizza le condizioni che giustificavano la custodia; per ottenere diversamente occorre porre espressamente e nel ricorso la questione della sussistenza dei presupposti per l'equa riparazione.
  • In procedimenti di estradizione è importante proporre e motivare tempestivamente tutte le doglianze sulla custodia cautelare prima dell'esecuzione della consegna: una volta eseguita la consegna, molte impugnazioni perdono rilevanza per assenza di interesse.
  • Le questioni procedurali (es. termini per richiesta di trattazione orale) devono essere rispettate; istanze tardive possono essere rilevate e annotate dalla Corte anche se la declaratoria principale è basata su sopravvenuta carenza d'interesse.
  • Nel valutare la proponibilità dell'impugnazione dopo cessata la misura cautelare, verificare se nel ricorso sia stata sollevata espressa e specifica questione inerente la sussistenza dei presupposti per l'equa riparazione: solo in tal caso l'interesse può essere riconosciuto nonostante la cessazione della misura.

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