Cassazione Civile, Ordinanza n. 39131/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nell'interesse di una parte privata, poi rigettata dal Giudice di Pace. Avverso tale diniego è stata proposta opposizione, che il Tribunale di Roma ha accolto; nel decidere l'opposizione, però, ha compensato le spese della fase. L'avvocato ha quindi proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale, censurando la sola statuizione sulla compensazione delle spese. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio che, in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a proporre opposizione contro il provvedimento che nega il beneficio spetta soltanto alla parte che chiede l'ammissione, e non al difensore. Il professionista è invece legittimato a impugnare il distinto provvedimento di liquidazione del compenso quando la parte sia stata ammessa, perché in quel caso sorge un autonomo rapporto tra avvocato ed Erario. Poiché nel caso concreto si discuteva del diniego del beneficio e non della liquidazione del compenso, la legittimazione attiva non spettava all'avvocato ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorrente fosse privo di legittimazione attiva a proporre l'opposizione e, conseguentemente, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva deciso quell'opposizione. Ha escluso che la mancata rilevazione del vizio nei gradi di merito o da parte delle parti impedisse il rilievo in sede di legittimità, osservando che non si era formato alcun giudicato implicito sulla legittimazione. Ne è derivata la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato, poiché non era possibile decidere nel merito un'impugnazione inammissibile. Nulla è stato disposto sulle spese, per mancata attività difensiva dell'intimato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione camerale e la proposta del relatore
patrocinio a spese dello Stato
il diritto di opposizione al diniego del beneficio spetta alla parte che ne ha chiesto l'ammissione, non al difensore; il difensore è legittimato solo contro la liquidazione del compenso quando sia già intervenuta l'ammissione
Massime di principio
- Nel procedimento relativo all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a impugnare il provvedimento di diniego spetta esclusivamente alla parte richiedente, poiché è il titolare del diritto al beneficio.
- L'avvocato non è legittimato a proporre opposizione contro il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, salvo il distinto caso in cui impugni il provvedimento di liquidazione del compenso dopo l'ammissione della parte.
- La carenza di legittimazione attiva può essere rilevata anche in sede di legittimità, se non vi è stata una specifica decisione sulla questione nei gradi di merito, poiché in tal caso non si forma giudicato implicito.
- Quando l'impugnazione è inammissibile per difetto di legittimazione, la Corte può cassare senza rinvio il provvedimento impugnato, non potendo pronunciarsi sul merito dell'impugnazione stessa.
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