Ordinanza n. 41/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’ordinanza del Responsabile del Settore IV - Tecnico del Comune di Roccaraso n. 6 del 13 novembre 2025, recante ad oggetto: “Provvedimento di retrocessione dell’immobile alienato e revoca della concessione del diritto di superficie”; - dei provvedimenti ad essa conseguenti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Scuola Italiana Sci Sole e Neve il 4 febbraio 2026: - dell’ordinanza del Comune di Roccaraso n. 1 del 15 gennaio 2026 (prot. n. 630), notificata in pari data; - dell’ordinanza del Comune di Roccaraso n. 2 del 15 gennaio 2026 (prot. n. 634), notificata in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanze comunali che dispongono l'interdizione immediata dell'uso dell'immobile per carenza del certificato di agibilità, della comunicazione di fine lavori e del collaudo strutturale
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione professionale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, l'ordinanza comunale di retrocessione dell'immobile alienato e revoca della concessione del diritto di superficie, nonché gli atti conseguenti. Con motivi aggiunti ha impugnato due successive ordinanze comunali del 15 gennaio 2026, con le quali era stata disposta l'immediata interdizione dell'uso dell'immobile per ragioni di pubblica incolumità, riferite alla mancanza del certificato di agibilità, della comunicazione di fine lavori e del collaudo strutturale. Nel corso del giudizio cautelare la ricorrente ha presentato al SUAP una Segnalazione Certificata di Agibilità, corredata dal certificato di collaudo statico e da una dichiarazione integrativa di regolare esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia delle ordinanze impugnate con i motivi aggiunti. La documentazione presentata dalla ricorrente dopo l'adozione degli atti ha indotto il Collegio a ritenere, allo stato, insussistente o comunque non sufficientemente intenso il pericolo per la pubblica incolumità posto a fondamento dell'interdizione generalizzata dell'immobile. Nel bilanciamento cautelare degli interessi, il Tribunale ha attribuito prevalenza alla continuità dell'attività di pubblica utilità svolta dalla scuola di sci. È stata fissata l'udienza pubblica per il merito al 24 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra la ricorrente e il Comune; nei confronti della Regione Abruzzo, non costituita, sono state dichiarate non ripetibili. La sospensione riguarda espressamente i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, mentre il provvedimento introduttivo di retrocessione era già stato sospeso con una precedente ordinanza.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto l'istanza e sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la presentazione di documentazione tecnica successiva all'adozione di un provvedimento di interdizione può incidere sulla valutazione attuale del pericolo per la pubblica incolumità, quando dimostri il superamento o l'attenuazione delle carenze poste a fondamento dell'atto.
- Quando il pericolo per la pubblica incolumità risulti allo stato insussistente o non sufficientemente intenso, l'interdizione generalizzata dell'uso di un immobile può essere sospesa qualora, nel bilanciamento cautelare, prevalga l'interesse alla continuità di un'attività di pubblica utilità.
Come è indicizzato
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